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Numero d'incarto:
52.1996.49
Data decisione, Autorità:
25.04.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00049
DP 40/96
cm
Lugano
25 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 febbraio 1996 di
contro
la
decisione 24 gennaio 1996, no. 299, del Consiglio di Stato che respinge il
ricorso 3 agosto 1995 interposto contro la licenza edilizia 18 luglio 1995
concessa al Comune di __________ dal locale Municipio per il risanamento
ambientale della frazione di __________ dopo l'alluvione e la costruzione di
un terrapieno antivalangario;
ritenuto
che in occasione dell’udienza di sopralluogo 17 aprile 1996, dopo ampia discussione,
il Giudice Delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"La signora __________ ritira il ricorso alle
seguenti condizioni:
a) lo Stato e il comune di __________ assicurano
che non preleveranno alcun contributo o indennità per le opere che verranno
eseguite (pulizia dei fondi ed esecuzione del terrapieno);
b) la proprietà dei fondi toccati dagli interventi
rimarrà immutata: lo Stato ed il comune rinunciano a qualsiasi intervento
espropriativo ai fini dell'esecuzione dell'opera;
c) lo Stato ed il comune liberano la ricorrente da
qualsiasi responsabilità od obbligo di manutenzione derivante dalle opere che
verranno eseguite (terrapieno);
d) lo Stato ed il comune si impegnano a non
depositare materiale sui terreni di proprietà della ricorrente;
e) il comune di __________ si impegna a fare
eseguire una prova a futura memoria sulla situazione della casa di proprietà
della ricorrente danneggiata dalla frana e se ne assume i relativi costi;
f) lo Stato rinuncia a prelevare la tassa di
giustizia applicata dal Consiglio di Stato; il comune rinuncia a qualsiasi
indennità per ripetibili; il Tribunale stralcerà la causa senza spese;
g) resta
inteso che la ricorrente acconsente all'esecuzione dei lavori."
preso
atto che la proposta transattiva di cui sopra è stata sottoscritta dalle parti
seduta stante;
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
Non
si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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