AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.46
Data decisione, Autorità: 26.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00046 DP 37/96 leo
Lugano 26 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 febbraio 1996 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 24 gennaio 1996 del Consiglio di Stato (n. 294) che respinge l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la risoluzione 26 giugno 1995 con cui il municipio di __________ ha sospeso giusta l'art. 65 LALPT la domanda di costruzione da loro presentata per la costruzione di cinque case monofamiliari sulla part. n. __________ RFD;
la decisione del Consiglio di Stato;
viste le risposte:
22 febbraio 1996 del Consiglio di Stato ;
26 febbraio 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 19 giugno 1995 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di Stabio il permesso di costruire cinque case monofamiliari ai margini del nucleo di __________, su un terreno (part. n. __________ RFD) incluso nella "fascia di nuova edificazione esterna (NEE)" prevista dal piano particolareggiato (PP) allo studio;
che con decisione 26 giugno 1995 il municipio ha sospeso per due anni al massimo l'esame della domanda di costruzione giusta l'art. 65 LALPT, ritenendola in contrasto con lo studio pianificatorio in atto per la zona dei nuclei di __________ e meglio con la "fascia di protezione inedificabile (P)", che le proposte di emendamento elaborate dalla commissione speciale del consiglio comunale incaricata di esaminare il PP prevedevano di definire a carico del fondo dei ricorrenti;
che con giudizio 24 gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha evaso a sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la predetta risoluzione;
che, riassunti i principi disciplinanti la materia, il Governo ha ritenuto che la domanda di costruzione si ponesse effettivamente in contrasto con la fascia di protezione inedificabile (P), che la predetta commissione speciale intendeva definire a carico del fondo in oggetto; esclusa da questa fascia sarebbe stata soltanto una delle cinque case previste;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa risoluzione del municipio di __________;
che in sostanza i ricorrenti rimproverano al municipio di aver sospeso la domanda di costruzione sulla base di vincoli non previsti dal progetto di piano particolareggiato sottoposto al consiglio comunale per l'adozione; i vincoli prospettati senza validi motivi dalla commissione speciale del consiglio comunale non sarebbero loro opponibili;
che il ricorso è avversato del Consiglio di Stato che non formula osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il municipio di __________, rilevando che il 26 gennaio 1996 il consiglio comunale ha adottato il piano particolareggiato dei nuclei con le correzioni proposte dalla commissione speciale incaricata di esaminare il relativo messaggio municipale;
considerato, in diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE, 43 e 46 PAmm: la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività del gravame sono invero pacifiche;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); le prove chieste dai ricorrenti (sopralluogo, testi) non appaiono in effetti atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di fatti nuovi rilevanti per il giudizio;
che giusta l'art. 65 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione, l'autorità cantonale o il municipio devono sospendere per due anni al massimo le loro decisioni quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto; lo studio pianificatorio precisa l'art. 24 RLALPT è considerato in atto a sensi dell'art. 65 LALPT quando esiste un progetto sommario di piano; una domanda di costruzione, soggiunge l'articolo seguente, è invece considerata in contrasto con uno studio pianificatorio in atto quando l'esecuzione dell'opera intralcerebbe o comprometterebbe la realizzazione degli obiettivi del piano stesso; il contrasto è dato segnatamente nel caso di sfruttamento del suolo non compatibile con la destinazione prevista dal progetto di piano;
che nell'evenienza concreta, la domanda di costruzione era sostanzialmente conforme alle proposte pianificatorie elaborate dal municipio;
che il progetto si poneva tuttavia in contrasto con l'emendamento proposto dalla commissione speciale del consiglio comunale incaricata di preavvisare il piano particolareggiato allo studio: quattro delle cinque case venivano infatti a trovarsi all'interno della fascia di protezione inedificabile che la predetta commissione suggeriva di inserire nel piano;
che di fronte a questo contrasto il municipio era tenuto ad adottare una misura di salvaguardia della pianificazione in atto sospendendo giusta l'art. 65 LALPT la decisione di rilascio della licenza, limitatamente alle quattro case previste all'interno della fascia inedificabile; contrariamente a quanto assume il municipio nelle osservazioni al presente ricorso, non v' era invece motivo di sospendere la domanda anche nella misura in cui interessava la quinta casa;
che il fatto che la proposta pianificatoria tendente a gravare il fondo dei ricorrenti con vincoli di inedificabilità provenisse dalla Commissione speciale del legislativo comunale incaricata di esaminare il progetto di piano particolareggiato anziché dal municipio non esimeva quest'ultimo dall'obbligo di adottare il provvedimento in discussione; il municipio è tenuto a salvaguardare anche l'attuabilità delle proposte pianificatorie che provengono dall'organo che è chiamato ad adottarle;
che la proposta di emendamento formulata dalla suddetta commissione speciale in stretta collaborazione con il pianificatore incaricato costituiva comunque un progetto sommario di piano a sensi dell'art. 24 RLALPT;
che del tutto priva di fondamento è la pretesa dei ricorrenti di sottrarsi al provvedimento in esame prevalendosi della lentezza con cui sono stati portati avanti gli studi pianificatori; determinanti ai fini del giudizio sono unicamente i tempi di trattazione della domanda di costruzione; tempi, che non denotano alcun ritardo;
che così stando le cose, la decisione governativa impugnata va senz'altro confermata, siccome immune da violazioni del diritto (art. 61 PAmm);
che gli atti vanno nondimeno rinviati all'autorità comunale affinché provveda alla necessaria pubblicazione della domanda di costruzione: atto procedurale che deve in ogni caso precedere l'adozione di misure di salvaguardia della pianificazione (cfr. STA 19.12.95 in re P. SA);
che dato l'esito la tassa di giustizia va posta a carico dei ricorrenti in solido;
visti gli art. 21 LE; 65 LALPT; 24, 25 RLALPT; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Gli atti sono rinviati al municipio di __________ affinché pubblichi la domanda di costruzione e la trasmetta all'autorità cantonale per preavviso.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- sono a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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