AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.42
Data decisione, Autorità: 22.09.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00042
Lugano 22 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 febbraio 1996 di
Comune di __________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 16 gennaio 1996 (n. 166) del Consiglio di Stato che con un unico giudizio ha accolto il gravame interposto dalla signora __________, e, rispettivamente, ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dalla signora __________, avverso la decisione 16 giugno 1995 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro l'esecuzione di lavori di sistemazione dei mappali n.ri __________ e __________ RFD di __________, nonché lo sgombero del materiale pericolante, franato nell'alveo del sottostante riale __________;
viste le risposte:
12 febbraio 1996 di __________;
12 febbraio 1996 del Consiglio di Stato;
19 febbraio 1996 del Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future del __________;
13 marzo 1996 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 15 settembre 1994 il municipio di __________ ha avuto modo di constatare che, in coincidenza con un periodo di forti piogge, si era staccata una frana dai locali mappali n.ri __________ RFD, di proprietà della signora __________, e __________ RFD, a quel tempo appartenente alla signora __________.
Lo smottamento aveva trascinato a valle parte di un manufatto (muro in cemento) esistente sulla part. no. __________ RFD, come pure altro materiale (in particolare terra e sassi) provenienti dal predetto mappale e dalla contigua part. no. __________ RFD, ostruendo in tal modo l'alveo del sottostante riale __________.
B. Dopo aver eseguito gli interventi di prima urgenza, il 9 febbraio 1995, il municipio di __________ si è rivolto alle proprietarie dei fondi dai quali si era staccata la frana, nonché al Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future del __________, a quel tempo ritenuto proprietario del riale __________, al fine di ottenere la rimozione completa del materiale scosceso, la demolizione del manufatto pericolante situato sulla part. no. __________ RFD e l'esecuzione delle necessarie opere di premunizione atte a scongiurare in futuro il ripetersi di eventi analoghi.
Le parti interpellate hanno quindi presentato le loro rispettive osservazioni in proposito, contestando ognuna la propria responsabilità per quanto accaduto.
C. Visto il perdurare della situazione di pericolo e appurato nel frattempo che nella zona della frana il riale __________ non rientra tra i corsi d'acqua appartenenti al suddetto Consorzio di arginatura, il municipio di __________, fondandosi sulle indicazioni contenute nel rapporto tecnico 24 novembre 1994 dell'ing. __________, ha deciso il 16 giugno 1995 quanto segue:
"I. È abbandonato il procedimento amministrativo promosso con notificazione 9.2.1995 nei confronti del Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future del __________ in __________.
II. È fatto ordine alla signora __________, proprietaria della part. no. __________ RFD di __________ di demolire ed asportare i residui del muro in cemento ubicati sulla part. no. __________ RFD di __________, sopra la part. no. __________ RFD di __________, e in parte già franato nel sottostante riale __________.
III. È fatto ordine alle signore __________, proprietaria della part. no. __________ RFD di __________ e __________, proprietaria della part. no __________ RFD di __________, obbligate in solido ad eseguire le prestazioni loro imposte e riservato il giudizio del competente Giudice civile sulla ripartizione delle eventuali responsabilità nei rapporti interni fra le menzionate proprietarie:
di costruire un muro di sostegno in cemento armato sul prolungamento di quello esistente e parallelo al letto del riale __________ (sponda destra), di altezza media di ml 3 e della lunghezza di ca. ml. 15.00 (le dimensioni del muro sono da definire mediante calcolo statico), l'opera dovrà essere eseguita integralmente sulla part. no. __________ RFD di __________;
di costruire opere di sostegno sul mappale no. __________ RFD di __________ a confine con il soprastante mappale no. __________ RFD di __________ mediante alternativamente edificazione di muro di sostegno, posa gabbioni, esecuzione ancoraggi;
di sgomberare il materiale pericolante sito sulla part. no. __________ RFD di __________, sgombero da eseguire dopo costruito il muro lungo l'argine del riale, sulla part. no. __________ RFD di __________;
di sgombrare i materiali e i detriti caduti dai fondi part. ni. __________ e __________ RFD di __________ nell'alveo del riale __________ e che sono ancora lì giacenti;
di sistemare la scarpata, ossia diminuire la pendenza, formata dalla part. no. __________ RFD di __________, zona immediatamente soprastante la part. no. __________ RFD di __________, da eseguire dopo terminate tutte le altre opere descritte in precedenza.
IV. Quanto ordinato al p.to III che precede va eseguito entro il 31 (trentun) agosto 1995 (millenovecentonovantacinque); il termine non è sospeso dalle ferie giudiziarie amministrative.
V. ...(omissis)
VI. La presente risoluzione è immediatamente esecutiva e l'eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
VII. .. (omissis)."
Preso atto di ciò, __________ ha inoltrato il 28 giugno 1995 all'Ufficio dei registri di __________ un'istanza di derelizione della part. no. __________ RFD di __________, spossessandosi in tal modo del fondo.
D. Contro la predetta decisione municipale __________ e __________ sono insorte con separati ricorsi 6, rispettivamente, 7 luglio 1995 davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
__________ ha sostenuto in quella sede di non poter eseguire nessun intervento sul mappale no. __________ RFD, non essendone più la proprietaria.
Ha aggiunto che il municipio non ha il diritto di ordinarle, solidalmente con terze persone, di intervenire sul fondo contiguo di proprietà della signora __________. Ha respinto in ogni caso qualsiasi responsabilità per l'avvenuto franamento.
Dal canto suo __________, ha chiesto in primo luogo che le fosse concessa la restituzione in intero dei termini ricorsuali, avendo potuto prendere conoscenza della decisione municipale in oggetto, solo il 27 giugno 1995, al rientro da un periodo di cura trascorso all'estero.
Nel merito ha contestato ogni sua responsabilità per l'avvenuto smottamento, sollevando riserve per l'effettiva efficacia degli interventi ordinatile dall'esecutivo comunale.
Il 3 agosto 1995, la signora __________ ha presentato un allegato di completazione del suo precedente ricorso.
E. Con decisione 16 gennaio 1996, il Consiglio di Stato ha evaso congiuntamente i due ricorsi.
Il Governo cantonale ha accolto integralmente il gravame della signora __________, ritenendo in sostanza di dover liberare la ricorrente da qualsiasi obbligo di intervento, in quanto, essendosi privata della proprietà del mappale no. __________ RFD, la stessa non può più essere considerata perturbatrice per situazione.
Per quanto concerne invece la signora __________, il Consiglio di Stato, dopo aver concesso a quest'ultima la restituzione dei termini ricorsuali, ha parzialmente accolto l'impugnativa, confermando la decisione municipale limitatamente all'ordine di esecuzione degli interventi di sgombero e di sistemazione della part. no. __________ RFD di __________. L'Esecutivo cantonale ha infatti ritenuto che alla signora __________ non può essere imposto di intervenire su fondi di proprietà altrui e che quindi l'ordine impartitole dal municipio si palesa come legittimo e proporzionato solo nella misura che concerne gli interventi di sistemazione da effettuare sul mappale no. __________ RFD di __________.
F. Contro la predetta sentenza governativa insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo il Comune di __________, rappresentato in lite dal suo municipio, chiedendone l'annullamento.
Sostiene che a torto il Consiglio di Stato ha concesso alla ricorrente __________ la restituzione in intero dei termini, non avendo quest'ultima saputo dimostrare, nei tempi concessi dalla legge, la natura dell'impedimento che non le avrebbe permesso di inoltrare tempestivamente il ricorso. Aggiunge inoltre che tutto quanto addotto con l'allegato di completamento del ricorso, datato 3 agosto 1995, non può in alcun modo essere preso in considerazione, essendo tale atto del tutto irrito.
Afferma quindi che la derelizione della part. no. __________ RFD per opera della sua proprietaria, non è sufficiente a liberare quest'ultima dai suoi obblighi di intervento sul predetto fondo, visto che, in analogia con quanto previsto dall'art. 110 CPC, una volta instauratasi la litispendenza, la procedura prosegue tra le parti in causa a dispetto di un eventuale cessione dell'oggetto litigioso.
Da ultimo sostiene che la giurisprudenza federale in materia ammette che, se l'ordine viene impartito con esplicito richiamo al vincolo di solidarietà tra i singoli perturbatori, ognuno di essi sia tenuto ad operare anche su fondi di proprietà altrui.
G. All'accoglimento del gravame si oppongono sia __________ che __________, adducendo delle argomentazioni che saranno, se del caso, riprese in seguito.
Dal canto suo il Consiglio di Stato postula la reiezione del ricorso, senza formulare particolari osservazioni in proposito.
Per contro il Consorzio arginature si astiene dal formulare domande di giudizio, limitandosi a ribadire la propria estraneità ai fatti in oggetto.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del Comune di __________ è nel caso di specie data (art. 43 PAmm). Appare infatti innegabile che il Comune sia portatore di un interesse concreto e attuale ad impugnare la decisione governativa qui dedotta in giudizio.
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm) è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. I termini per impugnare una decisione amministrativa iniziano a decorrere nel momento in cui la stessa è stata correttamente intimata al suo destinatario o ad altra persona legittimata alla ricezione, secondo le modalità previste dal diritto processuale cantonale (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, No. 84 B Ia e III).
Per costante giurisprudenza, nei casi in cui una parte si avvale di un rappresentante contrattuale, ogni decisione emanata dall'autorità nell'ambito del procedimento amministrativo in corso va notificata a quest'ultimo. Di conseguenza i termini per inoltrare un eventuale ricorso iniziano a decorrere nel momento in cui avviene l'intimazione della decisione al rappresentante (DTF 113 Ib 298, 107 V 189, 99 V 182; BVR 1988, 198 e segg.; cfr. Rhinow/Krähnman, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung: Ergänzungsband, No. 84 IVc e giurisprudenza ivi citata).
Se l'autorità omette di notificare la decisione al rappresentante, si è in presenza di un'intimazione viziata, da cui non deve derivare alcuno svantaggio per la parte rappresentata (DTF 113 Ib 298 e segg.). In questi casi l'omessa notificazione di una decisione fa sì che, in linea di massima, il termine per impugnarla non inizi a decorrere (perlomeno) sino a quando il rappresentante della parte non è stato reso edotto dell'esistenza della stessa (RDAT 1989, no. 28 pag. 86 e 87).
2.2. Nel caso di specie risulta chiaramente dagli atti che con lettera 13 marzo 1995, la __________, Compagnia d'assicurazione di protezione giuridica, informò il municipio di __________ del fatto che la signora __________ le aveva affidato il mandato di tutelare i suoi interessi in merito alle questioni concernenti l'evento dannoso del 15 settembre 1994. Che la __________ rappresentasse gli interessi della signora __________ risulta pure dalle lettere 11 aprile 1995 e 24 aprile 1995, con le quali la compagnia d'assicurazione, agendo esplicitamente a nome e per conto della propria mandante, si è rivolta al municipio di __________ per prendere posizione sulla procedura amministrativa in corso.
Non è pertanto sostenibile la tesi secondo la quale, al momento di emanare la decisione litigiosa, il municipio di __________ non fosse a conoscenza del mandato di rappresentanza conferito alla __________ da parte di __________.
Stando così le cose, l'esecutivo di __________ avrebbe dovuto intimare la propria decisione alla compagnia di assicurazione, quale rappresentante contrattuale della signora __________. Ciò non è stato fatto, ragione per cui si deve ammettere che il termine quindicinale di ricorso ha preso a decorrere al più presto il 27 giugno 1995, ossia nel momento in cui la signora __________, nel frattempo rientrata al domicilio da un soggiorno all'estero, è stata in grado di informare la propria patrocinatrice circa l'esistenza della decisione litigiosa. Ne consegue che il gravame 7 luglio 1995 presentato dalla __________ è senz'altro da considerare tempestivo: esso ha quindi impedito che la decisione municipale potesse validamente crescere in giudicato nei confronti di __________.
Non si rende pertanto necessario esaminare se nel caso concreto fossero adempiute o meno le condizioni per porre __________ al beneficio della restituzione in intero dei termini di ricorso.
Per contro è senz'altro tardivo, oltre che irrito, l'allegato di completazione del ricorso inoltrato da __________ il 3 agosto 1995 per il tramite del patrocinatore legale subentrato all'assicurazione di protezione giuridica.
Il Consiglio di Stato ha però parzialmente annullato la predetta risoluzione municipale ritenendo che la stessa prestasse in più punti il fianco a critiche di natura sostanziale
In sintesi il Governo ha indicato che __________ non può più essere tenuta ad intraprendere alcunché sui fondi in questione non essendone più proprietaria per avvenuta derelizione della part. no. __________ RFD di __________ e che il municipio non ha alcun diritto di obbligare __________ a compiere degli interventi di ripristino e di premunizione su dei sedimi che non sono di sua proprietà.
La tesi governativa è naturalmente avversata dal ricorrente.
Dottrina e giurisprudenza considerano perturbatore colui che con il proprio comportamento, o con quello di altri di cui è responsabile, provoca direttamente una turbativa o un pericolo per l'ordine pubblico (perturbatore per comportamento) oppure colui che, come proprietario o detentore di un potere di fatto, ha la disponibilità della cosa il cui stato determina direttamente una situazione contraria al diritto di polizia e all'ordine giuridico (perturbatore per situazione): in quanto tale entra in linea di conto il proprietario, come pure il locatario, l'affittuario, l'amministratore o il mandatario, ossia chiunque si trovi investito del potere di disporre che la cosa sia mantenuta in ordine o che un eventuale fonte di pericolo sia eliminata (DTF 114 Ib 44 e segg.; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, no. 252 e segg.; Moor, Droit administratif, vol. I, pag. 356 e segg., Imboden/Rhinow, op.cit., No. 135 BI e riferimenti).
Il perturbatore è dunque la persona fisica o morale alla quale l'autorità può rivolgersi per far eliminare uno stato di fatto contrario alla disciplina legale (Scolari, op. cit., no. 253).
Egli è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari a ristabilire l'ordine legale anche nei casi in cui lo stesso è stato perturbato senza alcuna sua responsabilità, ma per colpa di un terzo o addirittura per cause naturali o di forza maggiore, ritenuto infatti che la qualifica di perturbatore dipende unicamente da fattori oggettivi (DTF 114 Ib 50 e segg.; 94 I 410).
Per quanto riguarda invece la posizione di __________, il Consiglio di Stato ha reputato che alla stessa non può più essere assegnata tale qualifica, dal momento che non fruisce più di alcun diritto di disporre del fondo dal quale pure è partito lo scoscendimento.
La tesi del Governo non può essere condivisa.
Con istanza di derelizione 28 giugno 1995, la resistente __________, ha rinunciato alla proprietà del mappale no. __________ RFD di __________, il quale è così divenuto oggetto senza padrone. (art. 5a cpv. 1 LDP).
Le modalità e i tempi con i quali la signora __________ ha presentato l'istanza di derelizione, indicano chiaramente come la stessa abbia inteso spossessarsi del fondo in oggetto al solo fine di poter sfuggire agli obblighi d'intervento che le derivavano dalla sua posizione di proprietaria dell'oggetto fonte della turbativa: significativo a tale proposito il fatto che la resistente abbia inoltrato l'istanza di derelizione solo dopo aver preso conoscenza degli oneri postile a carico dall'ente pubblico.
Pertanto, visto che la resistente era comunque proprietaria della mappale no. __________ RFD al momento in cui si è verificato lo smottamento in questione e che lo stesso si trova ora senza padrone, ben si giustifica che l'autorità comunale si rivolga ancora a lei per pretendere la sistemazione del fondo.
Anche la resistente __________ va quindi considerata come perturbatrice per situazione insieme a __________. Si è dunque in presenza di un concorso di responsabilità di polizia tra due perturbatori per situazione.
In caso di urgenza la scelta deve ricadere su quel perturbatore (o quei perturbatori) che si trova più prossimo alla fonte del pericolo e che appare più idoneo a ripristinare l'ordine pubblico in modo adeguato alle esigenze di polizia.
Qualora invece non sussista alcuna urgenza e lo stato di turbativa duri da lungo tempo, non si giustifica più una scelta secondo criteri di rapidità ed efficacia dell'intervento: il corretto esercizio del potere d'apprezzamento fa obbligo in questi casi all'autorità di pretendere il ripristino dell'ordine pubblico, secondo i principi generali in materia di responsabilità, ossia in base alla partecipazione causale soggettiva e oggettiva di ciascun perturbatore. L'attribuzione arbitraria dell'intero onere ad un solo perturbatore non può quindi essere ammessa laddove vi siano altri perturbatori che abbiano contribuito, in parte addirittura in proporzione maggiore, a causare il pregiudizio. In questi casi l'ente pubblico è dunque tenuto ad accertare le responsabilità che incombono ai vari perturbatori e in funzione di ciò a determinare in quale misura ciascuno di essi debba partecipare al ripristino dell'ordine e della legalità: si vuole infatti evitare che l'intero onere d'agire venga addossato ad un singolo soggetto, lasciando poi a quest'ultimo anche l'arduo compito di rivalersi sugli altri corresponsabili.
In quanto non vi osti l'interesse di polizia, tra più perturbatori per causa diversa l'autorità deve far rispondere in misura maggiore quello a cui incombe soggettivamente la responsabilità maggiore dell'evento dannoso (cfr. Rhinow/Krähnman, op. cit., no. 52 B VII, 135 B III a) e riferimenti).
Dottrina e giurisprudenza ammettono inoltre che un perturbatore possa essere tenuto ad intervenire anche su di un oggetto o su di un immobile del quale, secondo le regole del diritto privato, non possiede nessuna facoltà di disporre. In questi casi però l'ordine di ripristino può essere eseguito se la persona titolare del diritto di disporre della cosa acconsente all'intervento oppure se nei confronti di quest'ultima viene emanato un ordine di tollerare o di pure eseguire l'intervento in oggetto (Rhinow/ Krähnman, op. cit., no. 135 B III b) ).
7.1. Contrariamente a quanto concluso dal Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, l'ordine impartito alla sola signora __________ di demolire ed asportare i residui del muro in cemento ubicato sul mappale no. __________ RFD, nonché franati sul fondo sottostante (no. __________ RFD) e nell'alveo del riale non può essere considerato illegittimo solo per il fatto che alla signora __________ sia stato imposto di intervenire su dei fondi di proprietà altrui. Come esposto al precedente considerando è generalmente ammesso, se ciò contribuisce ad un rapido risanamento della situazione, che il perturbatore possa essere obbligato a compiere degli interventi anche su di un immobile di cui non possiede alcun potere di disporre: problemi potrebbero semmai sorgere in merito all'eseguibilità di tale ordine, qualora il proprietario del sedime toccato dall'intervento di ripristino dovesse opporsi.
7.2. Per quanto attiene alla questione relativa al vincolo di solidarietà che il municipio di __________ ha imposto alle qui resistenti per l'esecuzione di una parte dei lavori di risanamento dei fondi, va rilevato che benché le autorità comunali avessero già loro stesse immediatamente provveduto a far eseguire i più impellenti lavori di sgombero dell'alveo del riale __________ e malgrado il lasso di tempo trascorso dal giorno dello scoscendimento (15 settembre 1994), si deve nondimeno ammettere che al momento dell'emanazione dell'ordine municipale litigioso sussisteva ancora il serio e imminente pericolo di ulteriori franamenti. La documentazione fotografica prodotta agli atti dalla resistente __________, nonché il rapporto tecnico 24 novembre 1994 dell'ingegnere __________ forniscono un'idea sufficientemente chiara e precisa circa lo stato di instabilità in cui si trovava a quel tempo la scarpata appartenente alle part. n.ri __________ e __________ RFD di __________. Di conseguenza, visto il persistere del pericolo di nuovi smottamenti e la mancata adozione di adeguate misure di sicurezza da parte delle proprietarie dei due sedimi in questione, il municipio aveva non solo il diritto ma anche il dovere di intervenire in tempi rapidi, ordinando l'esecuzione di tutti quei lavori di sgombero e di consolidamento del terreno che secondo il parere del suo consulente tecnico si rendevano necessari per prevenire il ripetersi di ulteriori franamenti di materiale nell'alveo del riale.
Ora, in simili circostanze, considerata la particolare situazione di emergenza, appare del tutto giustificato ed in linea con la dottrina e la giurisprudenza sopra esposte che il municipio di __________ si sia rivolto cumulativamente alle due resistenti, nella loro qualità di perturbatrici per situazione, per pretendere l'eliminazione del pericolo che minacciava l'intera collettività.
La necessità di un intervento d'urgenza ben giustificava che l'esecutivo comunale emanasse il proprio provvedimento all'indirizzo delle due perturbatrici con vincolo di solidarietà senza dover ulteriormente sprecare altro tempo nell'accertare eventuali responsabilità dell'una o dell'altra per quanto accaduto.
Nella misura in cui per effetto del vincolo di solidarietà ciascuna delle due resistenti è tenuta ad intervenire sul fondo di proprietà dell'altra resistente, la decisione del municipio di __________ non presta il fianco a critiche, visto che, come è stato esposto più nel dettaglio ai considerandi che precedono, ogni perturbatore può essere obbligato anche ad intervenire su di un fondo di cui in base al diritto civile non possiede alcun titolo di disporre sempreché il proprietario dell'immobile vi acconsenta oppure
In tal senso non si può rimproverare al municipio di avere abusato del proprio potere d'apprezzamento, ordinando cumulativamente alle due resistenti l'esecuzione di una serie di provvedimenti di premunizione e di sgombero del terreno.
7.3. La decisione municipale litigiosa appare pure del tutto corretta anche laddove dispone di liberare il Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future del __________ dall'obbligo di partecipare ai lavori di risanamento del corso d'acqua e dei fondi sopra più volte menzionati.
Dal momento infatti in cui è stato accertato (senza mai essere contestato) che il suddetto Consorzio non è responsabile della manutenzione degli argini del riale __________ nella zona in cui si è prodotto lo smottamento di terreno, non sussistono sufficienti motivi per coinvolgerlo nell'intervento prospettato dal municipio di __________ alla stregua di un perturbatore.
Nel caso concreto la l'ordine di ripristino si basa fondamentalmente sull'art. 35 cpv. 2 LE, che permette al municipio di far eseguire interventi di restauro, di consolidamento o di demolizione per manufatti edilizi che non forniscono più sufficienti garanzie dal punto di vista della sicurezza. Una valida base legale è pure fornita dall'art. 23 RALOC che conferisce agli esecutivi locali la possibilità di ordinare le misure atte ad ovviare pericoli sovrastanti la collettività come ad esempio frane, scoscendimenti o inondazioni, nonché dall'art. 6 LIA, da cui discende il divieto di introdurre direttamente o indirettamente o di lasciare infiltrare nelle acque sostanze che possono inquinarle. In quest'ottica l'art. 53 LIA conferisce esplicitamente alle autorità la facoltà di imporre i provvedimenti a salvaguardia delle acque.
La decisione 16 luglio 1995 del municipio di __________ appare inoltre come tutto sommato rispettosa del principio di proporzionalità e senz'altro giustificata da preminenti interessi di natura pubblica e privata, in quanto essenzialmente volta ad eliminare una situazione di grave pericolo per l'intera collettività e per il territorio.
Stante tutto quanto precede, il gravame va dunque accolto nel senso che è annullata la decisione governativa impugnata mentre che viene integralmente confermata la risoluzione 16 giugno 1995 con cui il municipio di __________ ha ordinato alle resistenti l'esecuzione di una serie di lavori volti a consolidare le part. n.ri __________ e __________ RFD di quel comune. Va naturalmente adeguato il termine di esecuzione dei lavori imposto dal municipio al punto IV della suddetta decisione nel senso che gli stessi dovranno esser portati a termine entro 2 mesi e mezzo dalla crescita in giudicato del presente giudizio.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Visto l'esito del ricorso, al comune di __________, patrocinato da un avvocato iscritto all'albo, spetta un congruo importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 53 LIA;208 LOC; 23 RALOC; 35 cpv. 2 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza è annullata la decisione 16 gennaio 1996 (no. 166) del consiglio di Stato ed è confermata la decisione 16 giugno 1995 del municipio di __________, ritenuto comunque che i lavori ordinati dovranno essere portati a compimento entro 2 mesi e mezzo dalla crescita in giudicato del presente giudizio.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1000.-- sono poste a carico, con vincolo di solidarietà, delle resistenti __________, e __________, le quali rifonderanno fr. 1'200.-- a testa (per un totale complessivo quindi di fr. 2'400.--) al Comune di __________ a titolo di ripetibili di prima e seconda istanza.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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