AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.37
Data decisione, Autorità: 04.04.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00037
Lugano 4 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Campana Liebi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 gennaio 1996 del
Comune di __________
contro
la decisione 22 gennaio 1996, no 7620/95, con cui il Dipartimento delle istituzioni ha annullato la decisione municipale 14 ottobre 1994 in materia di tassa annuale d'acqua potabile;
viste le risposte:
15 febbraio 1996 di __________,
19 febbraio 1996 del Dipartimento;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietaria di una casa composta da tre unità abitative a __________.
Il 31 ottobre 1995 l'Azienda comunale dell'acqua potabile (AAP) le ha chiesto il pagamento di una "tassa annuale" di fr. 360.- per l'anno 1995, pari a fr. 120.- per unità abitativa.
Contro questa imposizione __________ ha interposto reclamo al municipio, chiedendo una riduzione della tassa a fr. 120.- in considerazione del fatto che lo stabile dispone di un unico allacciamento e di un unico contatore.
B. Con decisione 14 novembre 1995 il municipio di __________ ha respinto il gravame, asserendo che l'art. 25 del Regolamento dell'AAP (in seguito: RAAP) commisura la tassa annuale in base al numero delle economie domestiche facenti capo ad un singolo allacciamento.
C. Contro questa decisione __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato contestando sia l'interpretazione, sia l'applicazione dell'art. 25 RAAP.
A suo modo di vedere, varrebbe l'equazione: "un allacciamento + un contatore = una tassa". Stabilendo che la tassa annuale conferisce all'utente il diritto di rimanere allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua potabile ed è comprensiva del noleggio del contatore, la norma in questione escluderebbe qualsiasi commisurazione fondata sul numero delle economie domestiche allacciate.
D. Con giudizio 22 gennaio 1996 il Dipartimento delle istituzioni ha accolto l'impugnativa ed annullato la pronuncia municipale.
Considerato che il RAAP prevede la riscossione di una tassa d'allacciamento al momento del raccordo alla rete di distribuzione, l'autorità cantonale ha ritenuto che non potessero più essere imposte ulteriori tasse per lo stesso genere di prestazione. In ogni caso, la tassa per il noleggio del contatore andrebbe prelevata separatamente, poiché altrimenti l'utente si vedrebbe privato della possibilità di conoscerne l'esatto ammontare.
E. Avverso il predetto giudizio il comune di __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Secondo l'insorgente, la tassa annuale - comprensiva di quella del noleggio del contatore - non sarebbe una tassa d'allacciamento, bensì una tassa minima configurabile quale tassa base di consumo. Di conseguenza, andrebbe prelevata proporzionalmente al numero delle economie domestiche facenti capo al singolo allacciamento.
A suo avviso, l'art. 25 RAAP costituirebbe una base legale sufficiente per prelevare sia la tassa annuale, sia quella relativa al noleggio del contatore. Tenuto conto dei modici costi di noleggio degli apparecchi, ulteriori specificazioni non sarebbero necessarie.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la resistente __________, con argomenti che, per quanto necessario, saranno ripresi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva della ricorrente è indiscutibile (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere decisa sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Le tasse d'utilizzazione costituiscono il compenso dovuto per una prestazione fornita dalla pubblica amministrazione o per l'utilizzazione di un servizio pubblico. A differenza delle tasse amministrative, se la legge lo prevede, il gettito complessivo di queste tasse può dare un certo utile. Entro certi limiti, le tasse d'uso possono inoltre tener conto di fattori che vanno oltre il semplice valore economico della prestazione dispensata (Grisel, Traité de droit administratif, II ed., vol. II, pag. 609 e riferimenti; Scolari, Diritto amministrativo, vol. II, pag. 263 seg., n. 417, 424).
Le tasse di consumo dell'acqua potabile sono tasse d'utilizzazione prelevate periodicamente quale emolumento per la fornitura di acqua potabile attraverso l'impianto di distribuzione (DTF 102 Ia 402).
Le tasse d'allacciamento sono invero tasse uniche, che vengono riscosse in occasione del collegamento di una costruzione alla rete di distribuzione dell'acqua potabile. Si tratta di un emolumento dovuto per il diritto stesso di allacciarsi e di rimanere allacciato al servizio (Scolari, op. cit., pag. 266, n. 428).
La tassa di allacciamento è considerata una tassa di utilizzazione, poiché va ben oltre gli atti amministrativi propri dell'esame e
dell'evasione della domanda di allacciamento, caratteristici della tassa amministrativa, quali ad esempio lo studio degli atti, i sopralluoghi, i rilievi sulle mappe comunali degli allacciamenti ed i collaudi. Essa remunera infatti anche la possibilità di utilizzare in ogni momento la rete di distribuzione o di raccolta (Grisel, op. cit., vol. II, pag, 609; DTF 102 Ia 397; DTF 112 Ia 263; RDAT 1991 II 8). La tassa d'allacciamento è dovuta non appena viene effettuato il raccordo ed è possibile usufruire dell'impianto. Non è necessario, per contro, che sia dimostrata l'utilizzazione effettiva dell'allacciamento da parte dell'utente (Rhinow Krähenmann, op. cit., n. 110 B VI seg., Rep 1984 pag. 45).
La tassa di allacciamento non è definita. La norma si limita ad indicare che è esigibile al momento della posa del contatore e che viene determinata in base alla volumetria del fabbricato da allacciare in ragione di fr. 0,50 al mc.
La tassa annuale è invece definita come la tassa che "da diritto all'utente di rimanere allacciato alla rete dell'acquedotto ed è comprensiva del noleggio del contatore."
Viene fissata dal municipio mediante ordinanza entro i seguenti parametri:
"a) case unifamiliari, appartamenti (per ogni ec. domestica): da un minimo fr. 100.- ad un massimo fr. 250.--;
b) abitazioni adibite a residenze secondarie: da fr. 200.- a fr. 500.--;
c) alberghi, pensioni, ristoranti, motel, garni, hôtel, e simili: da fr. 350.- a fr. 1'000.--;
d) negozi, commerci in genere, uffici, bar, banche, laboratori, studi medici, attività artigianali e simili da fr. 250.- a fr. 500.-;
e) aziende, autolavaggi, stabilimenti, attività industriali e garages da fr. 500.- a fr. 3'000.-;
f) autorimesse autonome e uso agricolo, privato da fr. 50.- a fr. 150.-;
g) piscine a partire da 8 mc, da fr. 3.- a fr. 10.- al mc"
La tassa sul consumo annuale è dal canto suo definita come l'emolumento dovuto in base al volume d'acqua prelevata, moltiplicato per il prezzo unitario fissato dal municipio mediante ordinanza tra un minimo di fr. 0,80 ed un massimo di fr. 1,60 per mc.
3.2 In concreto, va osservato che il Tribunale federale in un caso analogo a quello in esame (cfr. STF 24 febbraio 1997 in re S.) ha considerato che poco importa se la contestata tassa annuale sia una tassa d'allacciamento in senso lato o, invece, una parte della tassa di utilizzazione. Determinante è che il dovere di versarla nasce in seguito al fatto che l'abbonato continua a rimanere allacciato alla rete e beneficia quindi della possibilità di utilizzarla. Un simile tributo, a mente dell'Alta corte, non può pertanto che essere destinato a coprire le spese che l'ente pubblico deve sopportare anche in assenza di qualsiasi consumo.
Contrariamente a quanto assume il Dipartimento delle istituzioni, il tributo in esame non è dunque destinato a remunerare una seconda volta il diritto di rimanere allacciato alla rete di distribuzione e di prelevare acqua potabile in ogni tempo, ma serve soltanto ad assicurare la copertura delle spese di manutenzione e di rinnovo dell'impianto di distribuzione.
Se è ben vero infatti che tali oneri possono essere compresi nel costo dell'acqua e, quindi, essere coperti mediante la tassa sul consumo; nulla vieta tuttavia che un comune sovvenga a tali spese, indipendenti dal consumo, mediante tributo distinto, non legato all'uso effettivo dell'impianto (cfr. STF citata).
La regolamentazione in esame indica segnatamente che il comune di __________ ha optato per quest'ultima soluzione.
Il fatto poi che il noleggio del contatore sia compreso nella tassa annuale e non venga conteggiato separatamente non incide sulla validità della tassa stessa. Considerato il costo d'acquisto di un contatore e la sua durata, il noleggio costituisce in effetti un onere di modica entità e di rilevanza marginale, accessoria e trascurabile rispetto all'ammontare della tassa in discussione.
In effetti, come esposto nel precedente considerando, la tassa litigiosa è destinata a coprire i costi di manutenzione e di rinnovo dell'impianto. Ora, è evidente che, se un immobile ospita più economie domestiche l'uso potenziale della rete di distribuzione è più importante che nel caso di uno stabile occupato da una sola famiglia. Ne deriva che, anche a parere della nostra massima istanza giudiziaria (cfr. STF citata), la regolamentazione sancita dall'art. 25 RAAP, che non poggia sul numero di allacciamenti o sul numero degli abbonati, bensì soltanto sul potenziale utilizzo dell'impianto merita di essere confermata.
Data la trascurabile rilevanza dei costi di noleggio dei contatori nell'economia della tassa annuale, il fatto che non venga commisurata in base alle dimensioni degli apparecchi di misura, non incide sulla legittimità della norma. Tanto meno quando si consideri che i contatori delle case plurifamiliari sono sostanzialmente identici a quelli delle case monofamiliari.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.
Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 40 LMSP, 25, 45 RAAP di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 gennaio 1996, no 7620/95, del Dipartimento delle istituzioni è annullata;
1.2. la decisione 14 ottobre 1995 del municipio di __________ è confermata.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.-- sono a carico della resistente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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