AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.34
Data decisione, Autorità: 26.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00034 DP 25/96 cm
Lugano 26 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 gennaio 1996 di
Comune di __________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 1° gennaio 1996, no. 47, del Consiglio di Stato che annulla la risoluzione 16 ottobre 1995 con cui il municipio di __________ ha ordinato all'associazione __________ di sospendere immediatamente e completamente ogni e qualsiasi attività sul territorio giurisdizionale del comune;
viste le risposte:
5 febbraio 1996 del Consiglio di Stato;
14 febbraio 1996 di __________;
7 marzo 1996 dell'associazione __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'Associazione __________ è un'associazione culturale che a norma di statuto "si propone di diffondere la fede e l'ideale di vita degli __________, di istituire luoghi di culto di preghiera, biblioteche, di organizzare corsi e conferenze e di diffondere pubblicazioni d'ogni genere".
Per perseguire questi scopi, l'associazione ha locato dalla ditta __________ parte di un capannone industriale situato nella zona artigianale, lungo la strada cantonale che da __________ sale verso . In questi locali, a partire dall'anno scorso, l' ha iniziato ad organizzare manifestazioni ricreative durante i fine settimana. Il massiccio afflusso di partecipanti (oltre un centinaio), l'inadeguatezza delle infrastrutture sanitarie e logistiche (WC e posteggi) ed i disturbi connessi a questi raduni hanno tuttavia suscitato le rimostranze di alcuni abitanti della zona, che hanno sollecitato il municipio ad intervenire per riportare l'ordine nel quartiere.
B. Con scritti del 14 marzo 1995 e del 13 giugno seguente il municipio di __________ ha quindi invitato l'associazione ad adottare i provvedimenti necessari affinché le turbative avessero a cessare. Nonostante gli sforzi intrapresi dall'__________ (impiego di un agente della __________), gli inconvenienti lamentati dagli abitanti della zona non sono scomparsi.
Con decisione 17 ottobre 1995, il municipio di __________ ha pertanto ordinato all'associazione "l'immediata e completa sospensione di ogni e qualsiasi attività sul territorio giurisdizionale del comune".
C. Con giudizio 10 gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso contro di esso inoltrato dall'associazione qui resistente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che un simile divieto violasse il principio di adeguatezza e di proporzionalità. Il Consiglio di Stato ha comunque riservato al municipio la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti fondati sull'apparente contrasto fra la destinazione assegnata ai locali dell'associazione e la funzione artigianale della zona.
D. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino del divieto pronunciato nei confronti dell'Associazione . Dopo aver dato atto al Consiglio di Stato di aver riassunto i fatti in modo corretto, l'insorgente contesta le deduzioni operate dalla precedente istanza in relazione al principio di proporzionalità. Secondo l'insorgente, il divieto in contestazione sarebbe del tutto adeguato alla gravità degli inconvenienti derivanti dall'attività dell'associazione. Il disturbo della quiete arrecato al vicinato dalle manifestazioni ricreative organizzate dall' travalicherebbe ampiamente i limiti della tolleranza ammissibile.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni. Ad identica conclusione perviene la proprietaria dell'immobile, che rileva come gli inconvenienti si verifichino al massimo una o due volte al mese e come siano nel frattempo scomparsi in seguito alle restrizioni imposte a titolo provvisionale dal municipio nelle more del giudizio di prima istanza.
Ad identica conclusione perviene l'associazione resistente, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui semmai si dirà più avanti.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono in effetti chiaramente date.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti ,senza istruttoria (art. 18 PAmm). Lo stesso ricorrente riconosce invero che i fatti sono stati correttamente accertati. La situazione dei luoghi è peraltro sufficientemente nota a questo Tribunale. Non mette quindi conto di procedere ad ulteriori accertamenti.
Il principio di proporzionalità esige che i mezzi adottati dall'autorità per raggiungere un determinato scopo siano idonei a conseguire il risultato auspicato e si collochino in un rapporto ragionevole con le restrizioni imposte (DTF 110 I a 102 e rimandi; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed, N 58 B I seg.; Scolari, Diritto amministrativo vol I N. 171).
Nel caso in esame, il municipio di __________ è intervenuto nei confronti dell'associazione resistente allo scopo di tutelare l'ordine pubblico, perturbato dai partecipanti alle manifestazioni ricreative che questa organizza durante il fine settimana negli spazi locati in un capannone industriale/artigianale della ditta __________. Con il divieto censurato, l'autorità comunale intendeva in particolare assicurare la quiete notturna della zona (turbata dal rumore prodotto dai partecipanti alle manifestazioni e dai loro veicoli), la sicurezza della circolazione (messa a repentaglio dall'insufficienza dei posteggi a disposizione) e la salute dei partecipanti, che gli scarsi servizi igienici disponibili nel capannone non sarebbero in grado di assicurare.
Per fronteggiare e porre rimedio a questi inconvenienti il municipio ha completamente vietato ogni e qualsiasi attività su tutto il territorio del comune.
Ora, è evidente che un simile divieto non è adeguatamente rapportato agli scopi perseguiti dall'autorità. Per porre rimedio ad inconvenienti tutto sommato limitati dal profilo temporale e territoriale, l'autorità ha in effetti adottato una misura di carattere generale e di portata illimitata, che colpisce in modo indiscriminato anche tutte le altre attività che l'associazione esercita nel capannone senza arrecare alcun disturbo al vicinato. Già per questo motivo, il provvedimento censurato non può essere confermato.
Per raggiungere gli scopi perseguiti dal municipio sarebbe infatti bastato adottare misure di gran lunga meno severe ed incisive, quali la limitazione della frequenza delle manifestazioni, restrizioni di orario, la limitazione del numero dei partecipanti, l'imposizione di un divieto di parcheggio lungo la strada cantonale e di un servizio d'ordine, nonché l'approntamento di servizi igienici adeguatamente commisurati al numero di partecipanti. Misure, queste, che nelle more del procedimento il municipio ha in parte imposto a titolo provvisionale, ottenendo risultati apparentemente apprezzabili.
Dato l'esito si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia.
Le ripetibili sono invece a carico del comune.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 115, 116 RC di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Il comune di __________ rifonderà fr. 500.-- all'associazione resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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