AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.27
Data decisione, Autorità: 09.02.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00027 DP 17/96 leo
Lugano 9 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 gennaio 1996 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 19 dicembre 1995 (n. 6887) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 settembre 1993 con cui il municipio di __________ gli nega il pagamento di prestazioni lavorative effettuate nel corso del 1989 in qualità di segretario comunale;
viste le risposte:
23 gennaio 1996 del Consiglio di Stato;
24 gennaio 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è stato alle dipendenze del comune di __________ dal 1979 al 1989 quale segretario comunale a metà tempo. Nel corso del 1993 il municipio di quel comune si è accorto di avergli versato indennità di famiglia e per figli superiori al dovuto. Il 9 aprile 1993 l'autorità comunale gli ha quindi chiesto di restituire la somma di fr. 1'846.65 versata in eccedenza nel 1989.
La pretesa è rimasta incontestata.
B. In riscontro ad un sollecito di pagamento del suddetto importo, il 20 agosto 1993 __________ ha chiesto al municipio il riconoscimento della somma di fr. 2'568.65 per prestazioni straordinarie effettuate quale segretario comunale nell'ambito di sedute serali del municipio o dell'assemblea.
Con risoluzione 9 settembre 1993 il municipio ha respinto la richiesta, ritenendo che lo stipendio versato comprendesse anche queste prestazioni. Circostanza, questa, che risultava chiaramente dal piano dell'orario di lavoro concordato fra le parti il 5 dicembre 1988.
C. Con giudizio 19 dicembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________.
In sostanza, il Governo ha condiviso i motivi addotti dall'autorità comunale per respingere la richiesta.
D. Contro i predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa risoluzione municipale e postulando il riconoscimento della pretesa creditoria fatta valere senza successo davanti alle precedenti istanze.
Secondo il ricorrente, il piano relativo all'orario di lavoro avrebbe soltanto valore indicativo. In realtà le ore di lavoro effettivamente prestato sarebbero di gran lunga superiori.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm. Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm).
Secondo l'art. 15 della legge concernente l'organico dei segretari comunali, il rapporto d'impiego di questi funzionari dev'essere disciplinato dal regolamento comunale, da un regolamento organico comunale o da un contratto di lavoro. Questo deve fra l'altro definire l'orario di lavoro, le prestazioni straordinarie e il relativo compenso.
A norma dell'art. 15 cifra 2 del regolamento organico dei dipendenti comunali di __________ (ROD) entrato in vigore il 1. gennaio 1989, "le prestazioni del personale chiamato fuori orario a partecipare quale segretario a sedute municipali o commissionali verranno compensate in base all'art. 44".
L'art. 44 ROD, disciplinante il compenso per prestazioni fuori orario stabilisce a sua volta che:
"1. Le ore straordinarie comandate verranno compensate con i seguenti aumenti:
. lunedì/venerdì 25 %
. sabato 75 %
. giorni festivi 100 %
. lunedì/venerdì 50 %
. sabato 100 %
. giorni festivi 100 %
La portata della norma è chiara.
La cifra 1 fissa la misura del compenso supplementare dovuto per prestazioni fornite al di fuori dell'orario di lavoro stabilito dal municipio (art. 15 cifra 4 ROD).
La cifra 2 stabilisce invece la modalità del compenso: con congedo o con denaro.
Il municipio ha respinto la richiesta asserendo che il compenso dovuto per le prestazioni lavorative fornite dal segretario in occasione delle sedute serali dell'esecutivo o del legislativo comunali sarebbe già stato conglobato nello stipendio versato mensilmente.
La tesi difensiva del municipio è ampiamente suffragata dal piano dell'orario di lavoro allestito dallo stesso ricorrente il 5 dicembre 1989 ed accettato dal municipio. Detto piano prevedeva le seguenti prestazioni lavorative:
"inverno: novrembre-marzo = 22 settimane
martedì 08.00-12.00 e 14.00-18.00 = 8 ore
giovedì 08.00-12.00 e 14.00-18.00 = 8 ore
seduta settimanale = 3 ore
19 ore
19 ore x 22 settimane = 418 ore
estate: aprile-ottobre = 30 settimane
martedì 08.00-12.00 e 14.00-17.00 = 7 ore
giovedì 08.00-12.00 = 4 ore
seduta settimanale = 3 ore
14 ore
14 ore x 30 settimane = 420 ore
Totale: 838 ore/anno".
Dagli atti non risulta se questo piano fosse il frutto di un accordo particolare tra il municipio ed il ricorrente o se invece avesse unicamente valore indicativo, come assume quest'ultimo.
Comunque lo si consideri questo documento dimostra tuttavia in modo inequivocabile l'infondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente.
Anzitutto appare evidente che la retribuzione assegnata al ricorrente comprendeva anche le prestazioni lavorative riferite alle sedute del municipio. Altrettanto evidente appare poi che il tempo preventivato per quest'incombenza (3 ore x 52 settimane = 156 ore) era di gran lunga superiore a quello effettivamente impiegato (60 ore fuori orario, equivalenti a 90 ore). Non meno incontestabile appare infine la circostanza che l'onere lavorativo effettivo (16,5 ore/settimana; 838 ore/anno) era sensibilmente inferiore a quello corrispondente alla retribuzione stabilita (20 ore/settimana: art. 15 cifra 1 ROD; 1'000 ore/anno: art. 45 ROD).
Se poi si considera che il ricorrente, oltre ad avere una perfetta conoscenza del ROD, sovrintendeva direttamente al pagamento degli stipendi, ancor più manifesta appare l'inconsistenza della rivendicazione esame, avanzata a più di due anni dalla fine del rapporto d'impiego, in riscontro ad un'incontestata richiesta di rimborso di emolumenti indebitamente percepiti.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 6, 15 LOSC; 15, 44 ROD di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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