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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.26
Data decisione, Autorità: 15.03.1999, TRAM
Incarto n. 52.96.00026
Lugano 15 marzo 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 gennaio 1996 di
patrocinato da: avv. __________
Contro
la decisione 19 dicembre 1995 del Consiglio di Stato (no 6874) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 30 maggio 1995 con cui il municipio di __________ gli ha negato l'autorizzazione per continuare a svolgere le mansioni di segretario del comune di __________;
viste le risposte:
30 gennaio 1996 del Consiglio di Stato;
13 marzo 1996 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente __________ è stato assunto nel 1970 dal comune di __________ in qualità di segretario comunale;
che il 22 aprile 1976 il municipio l'ha autorizzato a svolgere le mansioni di segretario del comune di __________ durante il suo tempo libero all’esplicita condizione che questa occupazione accessoria non pregiudicasse quella principale;
che l'autorizzazione è stata tacitamente mantenuta per quasi vent’anni;
che nella primavera del 1995 __________ é stato eletto deputato del Gran Consiglio;
che con risoluzione 30 maggio 1995 il municipio di __________ ha deciso di revocare l'autorizzazione a svolgere le mansioni di segretario comunale di __________;
che contro questa risoluzione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 19 dicembre 1995 il Governo ha respinto l'impugnativa, ritenendo che l'aumento del carico di lavoro verificatosi presso la cancelleria del comune di __________ e la carica di deputato assunta dall’insorgente giustificassero il provvedimento;
che contro questo giudizio governativo il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente ha ravvisato nel diniego dell'autorizzazione un'inammissibile limitazione della sua libertà personale; a suo avviso, l'attività accessoria, svolta durante il tempo libero, non gli impedirebbe di svolgere correttamente il suo lavoro di segretario del comune di __________;
che all'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, che non ha presentato osservazioni;
che ad identica conclusione è giunto il municipio di __________, contestando partitamente le tesi dell'insorgente;
che con la replica e la duplica le parti si sono confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;
che a partire dal dicembre 1995 __________ è rimasto ininterrottamente assente dal lavoro per malattia; con il 1° dicembre 1996 l’AI gli ha assegnato una rendita d'invalidità;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC;
che l'impugnativa è nel frattempo diventata priva d'oggetto in seguito a scioglimento del rapporto d'impiego;
che questo tribunale deve nondimeno statuire su spese e ripetibili, esaminando sommariamente il fondamento dell'impugnativa;
che giusta l'art. 15 b LOrd 1987, richiamato dall'art. 2 del regolamento organico dei dipendenti del comune di __________ (ROD), nella versione vigente al momento dell'adozione della risoluzione municipale censurata, l'esercizio di attività accessorie è soggetto ad autorizzazione;
che l’autorizzazione è negata se l’attività accessoria è incompatibile con la funzione, se arreca danno all'adempimento dei doveri di servizio o costituisce concorrenza nel campo professionale;
che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, tanto nel diritto pubblico, quanto nel diritto privato, il dipendente non può liberamente svolgere attività lavorative accessorie durante il tempo libero (cfr. Rhinow Krähenmann Schweizeriche Verwaltungsrechtsprecung, Erg. Bd., N. 148 B II a 3);
che nella valutazione della compatibilità di attività accessorie con l'esercizio della funzione l'autorità fruisce di un vasto potere discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui vi siano ravvisabili gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere;
che nel caso in esame non si può rimproverare al municipio di aver abusato del potere d'apprezzamento conferitogli dalla legge per aver negato all'insorgente l'autorizzazione a continuare a svolgere la funzione di segretario del comune di __________;
che considerato l'aumento degli oneri lavorativi presso la cancelleria comunale di __________, provato dalla richiesta di potenziamento degli effettivi rivolta dallo stesso ricorrente al municipio, e tenuto conto degli impegni derivanti dall'assunzione del mandato in Gran Consiglio, la decisione impugnata appariva del tutto sostenibile, in quanto dettata da ragioni pertinenti e giustificata da interessi prevalenti;
che in tali circostanze ben si può ritenere che se non fosse diventato privo d'oggetto il ricorso sarebbe stato senz’altro respinto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili vanno invece poste a carico dell'insorgente;
visti gli art. 208 LOC; 15 LOrd 1987; 2 ROD; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
In quanto non privo d'oggetto il ricorso è respinto.
Non si prelevano né spese, né tassa di giudizio.
Il ricorrente rifonderà fr. 500.-- al comune di __________ a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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