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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.24
Data decisione, Autorità: 26.01.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00024 DP 14/96 cm
Lugano 26 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 gennaio 1996 di
contro
la decisione 19 dicembre1995, no. 6904, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti contro la risoluzione 13 novembre 1995 dell' Amministrazione patriziale di __________ in materia di pubblico concorso per opere del genio civile relative alla costruzione di un nuovo porto;
viste le risposte:
19 gennaio 1996 dell'Amministrazione patriziale di __________;
23 gennaio 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con pubblicazione sul Foglio Ufficiale cantonale no. __________ del __________, il Patriziato di __________ ha messo a pubblico concorso le opere di genio civile (lotto 2) inerenti alla costruzione del nuovo porto patriziale in località __________;
che l'ente appaltante ha precisato nel bando pubblicato che la scadenza del concorso era stata fissata per lunedì 13 novembre 1995 alle ore 18.00, che l'apertura pubblica delle offerte era prevista alle ore 18.15 dello stesso giorno e che le offerte dovevano pervenire all'Amministrazione patriziale di __________;
che le ditte ricorrenti hanno spedito per posta semplice le loro offerte all'indirizzo sopra menzionato, consegnando dopo le ore 16.00 di lunedì 13 novembre 1995 due pacchi allo sportello dell'ufficio postale di __________, presso il quale si trova la casella postale __________;
che al momento della pubblica apertura delle offerte, avvenuta alle ore 18.15 di quel medesimo lunedì 13 novembre 1995, i due pacchi spediti dalle ricorrenti non erano ancora stati recapitati all'ente appaltante;
che in seguito alle rimostranze dei rappresentanti delle ricorrenti presenti all'apertura delle offerte, il presidente del Patriziato ha immediatamente verificato se nella casella postale fosse depositato un avviso di ritiro: la verifica ha dato esito negativo;
che pertanto con decisione 13 novembre 1995 l'Amministrazione patriziale di __________ ha risolto di non ammettere al concorso le ditte in parola, ritenendo tardive le loro offerte;
che con decisione 19 dicembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la premessa pronuncia patriziale, respingendo il ricorso interposto dalle ricorrenti; l'Esecutivo cantonale ha considerato che le ricorrenti, con il loro invio postale, non hanno rispettato le condizioni del concorso, le quali facevano loro obbligo di far pervenire le offerte al patriziato entro il giorno e l'ora indicati sul bando;
che contro predetto giudizio governativo le soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che in sostanza le insorgenti affermano, come già di fronte alla precedente istanza di giudizio, di essere state a torto escluse dal concorso: a sostegno del gravame contestano la pretesa tardività delle loro offerte, rilevando di averle tempestivamente inviate al recapito indicato nel bando;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva delle ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa discendono dagli art. 146, 147 lett. b LOP, 43 e 46 LPamm: il presente ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza che si renda necessaria l'assunzione di ulteriori prove (art. 18 LPamm);
che tra le formalità d'asta ritenute essenziali vi è l'ossequio delle condizioni previste dal bando di concorso, tra le quali rientra la data di scadenza del concorso stesso;
che giusta l'art 8 lett. e) RLOP nell'avviso di concorso il patriziato deve indicare il giorno e l'ora nei quali le offerte devono pervenire all'Ufficio patriziale;
che dal testo del bando di concorso in esame risulta in modo del tutto chiaro che le offerte dovevano pervenire all'indirizzo indicato dall'ente appaltante entro le ore 18.00 di lunedì 13 novembre 1995, visto tra l'altro che per le ore 18.15 ne era stato previsto lo spoglio in pubblica seduta;
che risulta dalla documentazione agli atti, ed è stato ammesso dalle ricorrenti stesse, che le offerte sono state spedite per posta semplice dopo le ore 16.00 del 13 novembre 1995 e che attorno alle ore 18.30 di quello stesso giorno, ossia dopo la scadenza del concorso, non erano ancora state depositate nella casella postale designata dalla stazione appaltante;
che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, il principio secondo il quale un termine si considera rispettato se l'invio è consegnato alla posta prima del suo scadere è valido unicamente in ambito processuale e non può di conseguenza essere applicato per analogia alla presente fattispecie;
che, per contro, nel caso in esame trova senz'altro applicazione un altro principio generale del diritto svizzero in base al quale si ritiene che una dichiarazione di volontà è tempestiva soltanto se giunge al destinatario prima che sia spirato il termine di scadenza stabilito, ritenuto comunque che il mittente deve sopportare le conseguenze di un eventuale ritardo nel recapito del messaggio anche se ciò non è in alcun modo imputabile a sua negligenza (cfr. E. Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht allgemeiner Teil, II ed., pag.133); le offerte inoltrate in un pubblico concorso sono dichiarazioni di volontà di natura ricettizia;
che pertanto, come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione impugnata, la responsabilità per la corretta e tempestiva consegna dell'invio è ad esclusivo carico delle ricorrenti;
che un invio postale va considerato come pervenuto a destinazione solo quando l'oggetto spedito è stato consegnato direttamente al destinatario oppure è stato depositato in una bucalettere o in una casella postale a lui intestata;
che di conseguenza la semplice consegna delle offerte allo sportello postale di __________ per la spedizione non può in alcun modo essere parificata al recapito delle stesse al destinatario né la presenza delle offerte nell'ufficio postale equivale a tempestivo recapito;
che le ricorrenti, se diligenti, dovevano considerare che tra il momento della spedizione e la distribuzione dell'invio postale intercorre necessariamente un certo lasso di tempo, più o meno lungo a dipendenza di fattori in parte prevedibili ed in parte imponderabili;
che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si deve concludere che le offerte inviate dalle ricorrenti poco prima della scadenza del concorso, ma pervenute all'indirizzo indicato dall'Amministrazione patriziale (casella postale) dopo tale termine, non possono in nessun modo essere considerate valide, poiché chiaramente tardive;
che così stando le cose, il ricorso va respinto;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza
visti gli art. 12 e segg., 95, 146, 147 LOP; 8 e segg. RLOP; 1, 3, 18, 28, 61 LPamm.
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr.600.-- sono a carico delle ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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