AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.23
Data decisione, Autorità: 10.04.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00023 DP 13/96 leo
Lugano 10 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 gennaio 1994 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 11 gennaio 1994 (n. 45) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 21 settembre 1993 degli insorgenti avverso la decisione 16 settembre 1993 del municipio di __________ di autorizzare la posa di un palco per la tenuta della manifestazione __________ in __________ nei giorni 23-26 settembre 1993;
viste le risposte:
8 febbraio 1994 del Consiglio di Stato;
28 febbraio 1994 della __________;
15 marzo 1994 del Municipio di __________;
richiamata la sentenza 2 agosto 1995 del Tribunale federale
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ e __________ sono proprietari del mapp. __________ di __________, al cui pianterreno é ubicato un esercizio pubblico denominato __________, che si affaccia sull'angolo della __________ formato dagli stabili ove hanno sede il __________ e la __________. In quell'angolo vengono di regola posati i palchi che ospitano le più importanti manifestazioni musicali che si tengono nella __________. Nel 1993, ad esempio, sono stati posati cinque palchi in quel luogo, per complessivi 30 giorni (montaggio e smontaggio compreso), per permettere lo svolgimento delle seguenti manifestazioni: __________, __________, __________, __________, __________.
B. a) Il 21 settembre 1993 __________ e __________ sono insorti innanzi al Consiglio di Stato avverso la decisione del municipio di __________ di autorizzare la posa nel luogo di cui si é detto del palco per lo svolgimento del __________. Dopo aver evidenziato che siffatta realizzazione rendeva inattrattivo il __________, cagionando loro un rilevante pregiudizio economico, essi hanno affermato che la posa del palco in esame difettava delle necessarie licenza edilizia ed autorizzazione per l'uso accresciuto del suolo pubblico. A questo riguardo essi hanno parimenti sostenuto che - da un profilo sostanziale - l'avversata posa dovesse ossequiare anche la legislazione sulla protezione dell'ambiente.
b) Con risposta 26 ottobre 1993 il municipio di __________ ha contestato la necessità di dover rilasciare una licenza edilizia per la posa dei vari palchi che si succedono durante il corso dell'anno in __________. Con riferimento all'avversata posa del palco per lo svolgimento del __________, esso ha invece ammesso di aver rilasciato, in data 16 settembre 1993, un'autorizzazione per l'uso speciale del suolo pubblico ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale sui beni amministrativi a favore della __________. L'Esecutivo di __________ ha infine contestato l'applicabilità nel concreto caso della legislazione sulla protezione dell'ambiente.
c) Con risoluzione 11 gennaio 1994 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per il motivo che la posa di un palco per un periodo limitato di tempo - 4 giorni nel caso del Festival in discussione - non soggiaceva a licenza di costruzione; che la circostanza secondo cui detta posa avesse luogo a scadenze regolari non mutava quel risultato poiché non si concretizzava un cambiamento di destinazione della __________; che infine l'interesse pubblico al rilascio dell'autorizzazione all'uso speciale della __________ per lo svolgimento del __________ era superiore all'interesse privato degli insorgenti a mantenere sgombra la piazza medesima per l'intero anno.
C. Con sentenza 2 maggio 1994 questo Tribunale ha respinto il gravame presentato il 28 gennaio 1994 da __________ e __________ contro l'anzidetto giudicato del Governo, avallandone le motivazioni. Il Tribunale ha inoltre considerato che al municipio fosse sottratta la competenza di applicare la legislazione sull'ambiente (LPAmb, OIAt, OIF in particolare), ma che nella fattispecie il municipio di __________ aveva comunque senz'altro tenuto in debito conto gli effetti inquinanti indotti dalla manifestazione nell'ambito dell'esercizio del potere di apprezzamento che gli spettava ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'uso speciale del suolo pubblico.
D. Con sentenza 2 agosto 1995 il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato dagli insorgenti contro la sentenza appena ricordata. L'alta Corte federale ha considerato che il Tribunale amministrativo non aveva verificato l'applicazione (rectius: l'applicabilità) e, se del caso, il rispetto della legislazione federale sulla protezione dell'ambiente né curato l'applicazione coordinata (sotto il profilo materiale e formale) della stessa con il diritto cantonale strettamente connesso con essa: poco importava dunque che il municipio fosse incompetente ad applicare la menzionata legislazione federale. Il Tribunale federale ha pertanto annullato la sentenza 2 maggio 1994 di questo Tribunale, al quale ha rinviato la causa per un nuovo giudizio.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione dei ricorrenti é certa (art. 209 lett. b LOC, 43 PAmm), ritenuto che nella fattispecie si deve derogare al requisito dell'attualità del loro interesse legittimo, dal momento che la contestazione verte su di un problema suscettibile di ripresentarsi in futuro nelle medesime circostanze (cfr. tra tante STA 24.8.1992 in re P. R. cons. 1.2.; Grisel, Traité de droit administratif, pag. 900, Rampini, Interesse legittimo e giurisdizione amministrativa, pubbl. in RDAT 1978, pagg. 203 segg., in particolare pag. 216). Il ricorso é quindi ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Il Tribunale procede, nel seguito, al solo esame dell'applicabilità alla fattispecie della legislazione sulla protezione dell'ambiente. Le altre censure svolte nel gravame 28 gennaio 1994 (mancato esperimento di un sopralluogo da parte del Consiglio di Stato, necessità di conseguire una licenza edilizia per la posa di un palco in una piazza pubblica durante una manciata di giorni onde permettere lo svolgimento di una manifestazione musicale, bontà di principio dell'autorizzazione municipale sotto l'aspetto dell'uso speciale del demanio pubblico) possono invece essere respinte tramite il semplice rinvio alle considerazioni sviluppate nei considerandi 2, 3 e 4 della sentenza 2 maggio 1994.
3.1. Al considerando 2 b e c della sentenza 2 agosto 1995 testé menzionata il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare che a partire dal 1. gennaio 1985 la protezione delle persone dagli effetti dannosi e molesti, in particolare dai rumori, è disciplinata dalla legislazione federale (art. 1 cpv. 1 LPAmb). Considerati gli interessi pubblici che queste norme tutelano, la LPAmb e le sue ordinanze trovano, di massima, immediata applicazione in tutte le procedure pendenti al momento della loro entrata in vigore (DTF 113 Ib 62 consid. 4a, 399 consid. 3, 112 Ib 42). Le disposizioni di diritto cantonale che hanno quale unico scopo la limitazione quantitativa delle immissioni moleste non hanno portata propria rispetto al diritto federale: dall'entrata in vigore della LPAmb esse conservano un valore autonomo solo laddove completino, nei limiti consentiti (art. 65 cpv. 2 LPAmb), il diritto federale (art. 3 Disp. trans. Cost.; DTF 118 Ib 595 consid. 3a, 117 Ib 157 consid. 1a, 115 Ib 355 consid. 2c, 114 Ib 352, 113 Ib 399 e rinvii). Giusta l'art. 1 cpv. 1 LPAmb, la legge ha quale scopo di proteggere l'uomo, la fauna, la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti. Effetti che potrebbero divenire tali devono essere limitati tempestivamente (art. 1 cpv. 2 LPAmb). La legge è segnatamente applicabile alla costruzione e all'esercizio di impianti (art. 7 cpv. 1 in fine e 7 LPAmb; DTF 118 Ib 593 consid. 2d - e). Secondo l'art. 11 cpv. 1 LPAmb gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte. Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalle possibilità economiche (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (art. 11 cpv. 3 LPAmb). La costruzione di nuovi impianti fissi è di regola autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotte non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze; l'autorità che rilascia i permessi può esigere una valutazione preventiva del rumore (art. 25 cpv. 1 LPAmb e art. 7 cpv. 1 lett. b OIF; DTF 120 Ib 440 consid. 2, 119 Ib 386 consid. 3a, 118 Ib 32 consid. 5b, 238 consid. 2a, 596 consid. 3b). I valori limite delle immissioni per il rumore e le vibrazioni sono stabilite in modo che, secondo la scienza o l'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non molestino considerevolmente la popolazione (art. 15 LPAmb).
3.2. I ricorrenti affermano che la posa del controverso palco costituisca un impianto ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb. Giusta questa disposizione per impianti si intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le altre macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili. A mente del Tribunale, il manufatto in discussione, integrato dell'apparecchiatura tecnica necessaria per diffondere il suono, non sfugge alla qualifica anzidetta. La sua utilizzazione per lo svolgimento di importanti manifestazioni a carattere musicale é infatti suscettibile di provocare immissioni dirette (musica) ed indirette (richiamo di pubblico e di traffico) sotto forma di inquinamento tanto fonico che atmosferico. Il suo esercizio é pertanto suscettibile di provocare quegli effetti dannosi o molesti dai quali la LPAmb si prefigge di proteggere l'uomo (art. 1 cpv. 1, 7 cpv. 1 LPAmb). Il carattere provvisorio del palco, destinato a soddisfare un bisogno contingente e di durata prestabilita, non permette di mutare questa conclusione. L'art. 7 cpv. 7 LPAmb non richiede che un impianto sia in esercizio permanente od anche solo stabilmente posato in un certo luogo per poter essere considerato tale. Per ricercare quali fattispecie soddisfino la definizione di impianto giusta la menzionata disposizione bisogna infatti riferirsi in primo luogo alle finalità di prevenzione della LPAmb, e quindi alle ripercussioni ecologiche delle stesse, piuttosto che ai criteri usualmente applicabili in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio (DTF 116 Ib 443, consid. 5 d bb; 118 Ib 593 segg., consid. 2). Che la posa del palco in discussione costituisca un impianto giusta l'art. 7 cpv. 7 LPAmb é pure sostenuto nelle osservazioni che l'UFAFP ha presentato il 27 settembre 1994 al Tribunale federale per conto del DFI. Il Tribunale amministrativo del Canton Vaud, per parte sua, aveva del pari qualificato di impianto ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb la tenuta di una manifestazione musicale (concerti) all'aperto di una durata di 6 giorni implicanti delle sistemazioni ed installazioni importanti al considerando 2b della sentenza 29 aprile 1994, pubblicata (non su questo punto) in RDAF 1995, pag. 75 segg.. Nella sentenza 1 aprile 1993 in re comune di __________ ed A. questo Tribunale non aveva invece dovuto risolvere il quesito a sapere se i raduni mensile di un numero consistente di pellegrini in un bosco che pregavano, cantavano e ricevevano, tramite un veggente, il messaggio che la Madonna loro inviava, dovesse essere assoggettato al rispetto della legislazione ambientale: il Tribunale aveva comunque avuto modo di rilevare che l'apparecchiatura di amplificazione del suono utilizzata in quella sede dovesse essere considerata un impianto giusta l'art. 7 cpv. 7 LPAmb (RDAT II-1993 N. 27, consid. 3.2.). Nella presente sede il Tribunale non ritiene tuttavia necessario, ai fini del giudizio, di dover stabilire ulteriormente se il palco in esame debba essere qualificato di impianto fisso, come hanno concluso sia l'UFAFP che il Tribunale amministrativo del Canton Vaud nelle sedi appena indicate: accertamento che implicherebbe l'assoggettamento dell'impianto, per quanto concerne la protezione contro il rumore, alle prescrizioni complementari di cui agli art. 23 e 25 LPAmb e, pertanto, all'ossequio dei valori limite di pianificazione, com'é noto inferiori a quelli delle immissioni. Non sembra del resto, prima facie, che simile precisazione possa avere un rilevanza decisiva, sol se si pensa che lo stesso UFAFP ha affermato, nella successiva presa di posizione 26 gennaio 1995 davanti al Tribunale federale, che la molestia sottoforma di rumore riconducibile alla tenuta di una manifestazione musicale non può essere misurata sulla scorta dell'allegato 6 all'OIF e che pertanto in assenza di valori limite delle immissioni (e di riflesso di valori limite di pianificazione) stabiliti per ordinanza, spetterà all'autorità esecutiva di stabilire nel singolo caso, sulla scorta dei principi sanciti all'art. 15 LPAmb e tenendo altresì conto degli art. 19 e 23 LPAmb, quanto deve essere ritenuto dannoso o molesto (art. 40 cpv. 3 OIF; DTF 118 Ib 596, consid. 3c; DTF 116 Ib 439 consid. 5a e rinvii; URP 1995 , pag. 33 seg., consid. 3c; RDAT I-1994 N. 67, consid. 2.2. e rinvii). Ad identica conclusione é pure pervenuto il Tribunale amministrativo del Canton Vaud al consid 5b della sentenza poco sopra citata, pubbl. in RDAF 1995, pag. 75 segg.. Ai fini dell'evasione del presente gravame appare invece sufficiente rilevare che, in presenza di un impianto giusta l'art. 7 cpv. 7 LPAmb, i suoi effetti ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 LPAmb, ossia - segnatamente - gli inquinamenti atmosferici ed il rumore dovuti alla sua costruzione od esercizio sono assoggettati al rispetto della strategia a due tempi di limitazione delle emissioni sancita all'art. 11 LPAmb, ricordata sub 3.1. che precede (inoltre DTF 116 Ib 438 seg., consid. 5a, RDAT I-1994 N. 67, consid. 2.2. e rinvii). Limitazione che in applicazione dell'art. 12 cpv. 1 lett. c e 2 LPAmb può se necessario essere concretizzata, per quanto concerne l'inquinamento fonico direttamente riconducibile alla musica, vuoi in prescrizioni di orario e di durata dei concerti vuoi in limitazioni della potenza di amplificazione.
Sebbene ininfluente ai fini del presente giudizio é infine opportuno ricordare che il 1 aprile 1996 é entrata in vigore l'ordinanza concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996 (RU 1996, pag. 807 segg.), la quale si applica alle manifestazioni all'interno ed all'aperto in cui il pubblico é esposto a stimoli sonori prodotti od amplificati per via elettroacustica (art. 2 cpv. 1) e che fissa il principio della limitazione delle emissioni foniche in modo che le immissioni prodotte non superino il livello di LAeq 93 dB mediato sull'arco di 60 minuti (art. 3). Quell'ordinanza, sia aggiunto per completezza, non abroga tuttavia l'obbligo di sottoporre simili manifestazioni alla limitazione delle emissioni sancita dagli art. 11, 12 e 15 LPAmb di cui si é detto precedentemente: non solo perché quest'ultima non abbraccia solo l'inquinamento fonico della manifestazione, ma anche perché l'ordinanza appena citata ha come scopo la tutela del pubblico della manifestazione (art. 1), ossia chi presenzia alla stessa di propria iniziativa, non invece le persone che dalla manifestazione sono toccati loro malgrado.
4.2. Ferme queste premesse, la seconda domanda subordinata dei ricorrenti, attraverso la quale postulano l'annullamento delle decisioni impugnate lamentando un diniego di giustizia a seguito di mancato esame della domanda di autorizzazione sotto l'aspetto della legislazione di protezione ambientale, merita accoglimento. La risoluzione governativa, che non affronta nemmeno quella censura deve essere senz'altro annullata. Così come deve essere per lo meno accertata l'illegalità dell'autorizzazione municipale 16 settembre 1993, rilasciata senza che l'Esecutivo avesse preventivamente raccolto l'avviso dipartimentale circa la compatibilità della manifestazione con la legislazione di protezione ambientale ed avesse di conseguenza proceduto alla sua coordinazione con la propria autorizzazione.
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209 LOC; 1,2,3 LE 1991; 3 RLE 1992; 1, 11, 12, 13, 15, 23, 25 LPAmb, 18, 28, 31, 43, 46, PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. E' di conseguenza annullata la risoluzione 11 gennaio 1994 (n. 45) del Consiglio di Stato ed accertata l'illegalità della decisione 16 settembre 1993 del municipio di __________ di autorizzare la posa di un palco per la tenuta della manifestazione __________ in piazza __________ nei giorni 23-26 settembre 1993
Non si preleva una tassa di giudizio. La città di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 1'000.-- (mille) per il titolo di ripetibili
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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