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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.21
Data decisione, Autorità: 29.05.1998, TRAM
Incarto n. 52.96.00021-22
Lugano 29 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 15 gennaio 1996 dei
a) __________ patr. da: avv. __________
b) __________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 5 dicembre 1995, no. 6586, con cui il Consiglio di Stato ha obbligato il Patriziato di __________ a versare al Patriziato di __________ la somma di fr. 24'477.-- a compensazione dei costi residui sopportati dai patriziati per la costruzione della rete stradale forestale __________;
ritenuto, in fatto e in diritto
che all'udienza 16 settembre 1997
"Dopo discussione le parti dichiarano di ritirare le impugnative. A saldo di ogni e qualsiasi pretesa del Patriziato di __________ verso il Patriziato di __________ a titolo di costi residui sopportati per la costruzione della strada forestale in esame il Patriziato di __________ verserà pertanto al Patriziato di __________ l'importo di fr. 25'000.-- entro la fine di febbraio 1998. I rappresentanti del Patriziato di __________ dichiarano altresì di rinunciare all'incasso del contributo di fr. 24'477.-- qualora la Confederazione dovesse negare totalmente il sussidio federale.
Per quanto riguarda i costi di manutenzione, circa il cui accertamento è pendente un ricorso davanti al Consiglio di Stato, si stabilisce quanto segue:
"il Patriziato di __________ verserà annualmente al Patriziato di __________ entro 2 mesi dalla presentazione dei consuntivi delle spese di manutenzione della strada fino al confine giurisdizionale dei 2 patriziati l'equivalente del 25 %. E' esclusa la tratta di attraversamento del monte __________. La presente convenzione sarà suscettibile di modifica qualora il tracciato attuale nella sua totalità dovesse subire delle aggiunte o modifiche.
La durata della presente convenzione è di 30 anni".
Le parti dichiarano che quanto sopra concordato (ritiro ricorsi, accordo sulle spese di manutenzione) vale, nei reciproci rapporti, quale transazione. Le parti dichiarano di trasmettere non appena possibile la ratifica dell'accordo di cui sopra da parte dei rispettivi uffici patriziali e, se del caso, delle assemblee affinché il Tribunale cantonale amministrativo possa procedere allo stralcio dei gravami.
Le parti invitano quindi congiuntamente il Dipartimento del territorio a revocare la decisione 12 dicembre 1995 stabilente la ripartizione dei costi di manutenzione.
Le parti chiedono inoltre al Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento, di rinunciare a porre a loro carico le spese di perizia.
Dopo di che il Tribunale cantonale amministrativo procederà allo stralcio senza aggravio di spese compensate le ripetibili.
..."
che tanto gli uffici quanto le assemblee dei patriziati ricorrenti hanno approvato la transazione di cui sopra;
che, nello scritto attraverso il quale comunicava l'accettazione della transazione, ciascun ricorrente ha proposto di apportare delle precisazioni in merito all'accordo sulle spese di manutenzione: applicabilità tanto alla manutenzione ordinaria che straordinaria (cfr. lettera 10 marzo 1998 del patrocinatore del Patriziato di __________), limite massimo di spesa per ogni singolo intervento su cui calcolare la partecipazione di fr. 20'000.-- (cfr. lettera 7 aprile 1998 dell'ufficio patriziale di __________);
che tale circostanza non osta allo stralcio dei gravami;
che, l'accordo sulle spese di manutenzione è in effetti volto anzitutto a togliere il ricorso inoltrato innanzi al Consiglio di Stato dal Patriziato di __________ il 10 gennaio 1996 contro la decisione 12 dicembre 1995 con cui il Dipartimento del territorio aveva deciso su quello specifico problema;
che, in ogni caso, le sollecitate precisazioni di cui si è detto, poiché formulate dopo l'udienza 16 settembre 1997 (e addirittura dopo le incondizionate decisioni di approvazione dei rispettivi organi patriziali) non costituiscono degli elementi della transazione conchiusa innanzi al Tribunale e non devono pertanto essere accettate ai fini del perfezionamento della stessa;
che, pertanto, i ricorsi possono essere stralciati dai ruoli senza preoccuparsi di sapere se ed in che misura le richieste di precisazioni devono essere rispettivamente sono state accettate;
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono stralciati dai ruoli.
Non si prelevano né tasse, né spese. Le ripetibili sono compensate.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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