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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.19
Data decisione, Autorità: 09.02.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00019 DP 9/96 cm
Lugano 9 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 gennaio 1996 di
contro
la decisione 19 dicembre 1995, no. 6869, del Consiglio di Stato che annulla la decisione 18 agosto 1995 con cui la delegazione del Consorzio ricorrente infligge a __________ un ammonimento formale e le chiede la restituzione di metà dello stipendio versatole durante un'assenza dal lavoro;
viste le risposte:
23 gennaio 1996 del Consiglio di Stato;
30 gennaio 1996 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 6 novembre 1989 il __________ ha assunto __________ in qualità di ausiliaria; il rapporto d'impiego è stato consolidato nel 1991 con il conferimento della nomina;
che in occasione della visita medica pedissequa all'assunzione la resistente ha dichiarato non aver subito alcun infortunio;
che tra il 29 settembre 1994 ed il 2 gennaio 1995 __________ è stata assente dal lavoro per un intervento alla caviglia;
che l'assicurazione collettiva malattie del __________ si è rifiutata di assumere il caso, asserendo che l'assenza era dovuta alla conseguenze di un infortunio verificatosi prima che iniziasse a lavorare per il consorzio;
che con decisione 18 agosto 1995 la Delegazione consortile ha formalmente ammonito __________ per aver sottaciuto l'incidente accorsole in gioventù; ravvisando in questa reticenza una colpa grave, con la stessa decisione le ha inoltre chiesto di rimborsare metà dello stipendio versatole durante l'assenza (fr. 6'254.40);
che con giudizio 19 dicembre 1995 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta risoluzione, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________; in sostanza, il Governo ha ritenuto:
· che nella reticenza rimproverata all'insorgente non fossero ravvisabili gli estremi di una violazione dei doveri di servizio;
· che la richiesta di restituzione di metà dello stipendio non si giustificasse né dal profilo disciplinare, né dal profilo dell'art. 22 del regolamento organico dei dipendenti del consorzio (ROD), che definisce i limiti del diritto del dipendente allo stipendio in caso di impedimento al lavoro;
· che la questione a sapere se il rapporto d'impiego sia viziato dal comportamento reticente della ricorrente andrebbe esaminata dal Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica in virtù del rinvio all'art. 47 LOrd 1987 contenuto nella nota introduttiva del ROD;
che contro il predetto giudizio governativo il __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della risoluzione 18 agosto 1995 resa dalla delegazione consortile;
che, posta in risalto l'incompetenza del Consiglio di Stato a statuire nel merito di vertenze devolute al Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica, l'insorgente sottolinea la legittimità della pretesa di risarcimento avanzata nei confronti della resistente: se non fosse stata reticente, non sarebbe stata assunta o sarebbe stata assunta soltanto a determinate condizioni;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la resistente __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC richiamato dall'art. 38 LCCom;
che contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, l'art. 47 LOrd non è applicabile alla fattispecie: il rinvio a tale norma, contenuto in una semplice nota introduttiva del regolamento organico per il personale occupato presso i servizi di aiuto domiciliare ROC non è atto a fondare alcuna competenza di questo Tribunale;
che, riconosciuta la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm), il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), è comunque ricevibile in ordine;
che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che l'insorgente non contesta minimamente le pertinenti considerazioni che hanno indotto il Consiglio di Stato ad annullare l'ammonimento inflitto alla resistente; su questo punto, il ricorso va quindi respinto siccome immotivato;
che, di principio, il rapporto di pubblico impiego, in quanto retto dal diritto pubblico, non si perfeziona secondo le regole del diritto civile (art. 1 segg. CO), bensì mediante accettazione, da parte del dipendente, della decisione di assunzione resa dall'autorità di nomina;
che, a determinate condizioni, le decisioni di assunzione, in quanto decisioni amministrative, possono essere oggetto di revoca se risultano viziate da errori; l'inganno dell'autorità di nomina posto in essere dal dipendente all'atto dell'assunzione può al limite legittimare l'adozione di un provvedimento di revoca;
che, ove non vengano revocate, le decisioni di assunzione esplicano compiutamente e senza riserve gli effetti previsti dall'ordinamento su cui si fonda il rapporto d'impiego;
che, nell'evenienza concreta, l'insorgente non ipotizza nemmeno che la reticenza addebitata alla resistente possa giustificare una revoca della decisione di assunzione;
che, di conseguenza, priva di qualsiasi fondamento appare la pretesa dell'insorgente di limitare il diritto allo stipendio garantito alla resistente dall'art. 22 ROC in caso di assenza per malattia od infortunio;
che, non potendosi in nessun caso ricondurre la reticenza che il consorzio addebita alla resistente a dolo od a grave negligenza, non mette conto di esaminare se la pretesa di risarcimento si giustifichi in base all'art. 13 LResp;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto, confermando, per altri motivi, le conclusioni alle quali è pervenuta la precedente istanza;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 38 LCCom; 208 LOC; 22 ROC; 13 LResp; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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