AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.16
Data decisione, Autorità: 09.02.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00016 DP 6/96 leo
Lugano 9 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 gennaio 1996 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 6 dicembre 1995 (n. 6610) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 8 settembre 1995 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di presentare un piano di dettaglio per la costruzione di una rampa per carrozzine sui tre scalini che delimitano il portico del suo stabile, a confine con via __________;
viste le risposte:
19 gennaio 1996 del comune di __________;
23 gennaio 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente __________ (__________) è proprietaria di un complesso di edifici situato all'angolo tra __________ e Via __________ (part. n. - RF). L'edificio che si affaccia su __________ presenta a pianterreno un ampio porticato aperto al transito dei pedoni.
Con domanda 7 marzo 1991 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare gli stabili in questione. I piani annessi alla domanda prevedevano fra l'altro di abbassare il piano di calpestio del porticato sul versante E, sopprimendo due scalini esistenti a metà percorso e realizzandone tre nuovi sul confine con via __________.
Il 24 marzo 1992 il Dipartimento del territorio ha rilasciato l'autorizzazione cantonale a costruire, richiamando il preavviso 13 gennaio 1992 dell'Ufficio autorizzazioni a costruire, che postulava il rispetto delle misure a favore degli invalidi motulesi ed imponeva la realizzazione di un __________ accessibile con carrozzella.
Il 3 aprile 1992 il municipio di __________ ha a sua volta rilasciato la licenza richiesta, facendo riferimento all'autorizzazione cantonale a costruire.
B. Terminati i lavori di ristrutturazione, il municipio di __________ si è accorto che i tre scalini realizzati a confine con via __________ costituivano un ostacolo per le carrozzelle e gli invalidi motulesi.
Con decisione 8 settembre 1995, dichiarata immediatamente esecutiva, l'autorità comunale ha quindi ordinato alla ricorrente di presentare un piano di dettaglio ed esecutivo per la costruzione di una rampa destinata a facilitare il transito delle carrozzine e degli invalidi motulesi.
C. Con giudizio 6 dicembre 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dalla __________ contro il succitato provvedimento, confermando "di conseguenza, la decisione 8 settembre 1995 del municipio di __________, con la quale, ... è stato imposto di formare una rampa per carrozzine ed handicappati ...".
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la mancanza della rampa costituisse una palese disattenzione delle condizioni poste alla base del permesso accordato alla ricorrente. Il semplice richiamo dell'art. 34 bis LE 1973 avrebbe dovuto indurla a realizzare il manufatto in questione.
D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento della decisione 8 settembre 1995 del municipio di __________.
In sostanza, l'insorgente sostiene di essersi attenuta al permesso ricevuto, che non prevedeva la realizzazione della rampa. La mancanza di questo manufatto non sarebbe stata rilevata nemmeno in occasione del sopralluogo effettuato dagli esperti dell'UPI alla fine di luglio del 1995 in presenza di rappresentanti dell'autorità comunale.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e dal municipio di __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm, può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Data la natura delle questioni poste a giudizio, le prove richieste (sopralluogo, testi) non appaiono in effetti atti a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti.
Preliminarmente giova rilevare che con la decisione 8 settembre 1995 qui in esame il municipio di __________ si è limitato ad ordinare la presentazione di piani per la costruzione di una rampa per carrozzine e disabili. Non ha imposto alla ricorrente di costruire la rampa. Le ha semplicemente ingiunto di sottoporgli i relativi piani "per verifica ed autorizzazione". In definitiva, l'autorità comunale ha quindi soltanto sollecitato l'insorgente a sottoporle una proposta per eliminare il difetto riscontrato. Non le ha fissato un termine per soddisfare la richiesta, né ha predeterminato le conseguenze di un'eventuale inadempienza. Ha unicamente stabilito che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo.
Travisando la portata del provvedimento impugnato, il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che il municipio di __________ avesse imposto alla __________ di formare una rampa per carrozzine ed handicappati. Ha quindi "confermato" una decisione che l'autorità comunale, in realtà, non ha mai preso.
Al di là di queste precisazioni sull'oggetto del presente giudizio, si tratta di esaminare la legittimità della richiesta avanzata dal municipio di __________ e dal Consiglio di Stato nei confronti della ricorrente affinché la scalinata di accesso ai portici venga dotata di una rampa per carrozzine ed invalidi motulesi.
La pretesa è infondata.
La scalinata realizzata dalla ricorrente è infatti conforme ai piani approvati. Il fatto che possa eventualmente essere considerata irrispettosa dell'art. 34 bis LE 1973 non giustifica ancora l'adozione immediata di provvedimenti di rettifica. Contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze, il semplice richiamo di questa disposizione contenuto nella licenza non può in effetti essere considerato alla stregua di una condizione della stessa, suscettibile di legittimare l'autorità ad imporre la realizzazione di qualsiasi sorta di accorgimento architettonico destinato a facilitare gli spostamenti degli invalidi motulesi. Da questo profilo l'unica condizione che la licenza poneva alla ricorrente aveva per oggetto un servizio igienico. Al momento del rilascio della licenza ed ancora più tardi, in occasione di un sopralluogo esperito dall'UPI in collaborazione con l'UTC di __________ mentre erano in corso i lavori di costruzione della scala, l'asserita disattenzione delle prescrizioni a favore degli invalidi motulesi è passata inosservata. E' quindi chiaramente malvenuta l'autorità a prevalersi del generico rinvio all'art. 34 bis LE 1973, contenuto nella licenza, per ordinare alla ricorrente, a lavori ultimati, di adottare misure di cui nessuno prima di allora aveva avvertito la mancanza.
L'imposizione di rettifiche di opere edilizie realizzate secondo piani approvati in contrasto con il diritto materialmente applicabile è peraltro ammissibile soltanto nella misura in cui siano dati i presupposti per una revoca (parziale) della licenza accordata. Evenienza, questa, che l'autorità comunale, in concreto nemmeno ipotizza.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 34 bis LE 1973; 21, 30 LE 1993; 3, 18, 28, 31, 60, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 8 settembre 1995 del municipio di __________;
1.2. la decisione 6 dicembre 1995 (n. 6610) del Consiglio di Stato.
Il comune di __________ rifonderà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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