AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.584
Data decisione, Autorità: 09.02.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00584 DP 320/95 cm
Lugano 9 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Del Tredici, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 dicembre 1995 di
contro
la decisione 13 dicembre 1995 (no. 6732) con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso degli insorgenti avverso la decisione 19 settembre 1994 del Dipartimento del territorio che pronuncia la radiazione della loro ditta dall'albo delle imprese di costruzione;
viste le risposte:
9 gennaio 1996 del Dipartimento del territorio;
10 gennaio 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 2 febbraio 1994 il Dipartimento del territorio ha inflitto a __________, contitolare della ditta __________, una multa di fr. 2'000.- per non aver presentato entro il termine di legge (primo trimestre dell'anno), prorogato al 30 aprile 1993, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, degli altri oneri sociali previsti dai contratti collettivi di lavoro, dei contributi INSAI e delle trattenute d'imposta alla fonte, relativi all'esercizio 1992, come d'obbligo per ogni ditta iscritta all'albo delle imprese di costruzione (art. 3 RLEPIC);
che la ditta in rassegna era già stata oggetto di un ammonimento e di un'analoga procedura contravvenzionale, sfociata in una multa di fr. 1'000.- , per non aver presentato la documentazione concernente il pagamento dei contributi di legge relativi all'anno 1991;
che con risoluzione 19 settembre 1994 l'autorità dipartimentale, preso atto che anche per l'anno 1993 la ditta __________ non era stata in grado di presentare in modo completo la richiesta documentazione, ha pronunciato la radiazione della stessa dall'albo delle imprese in applicazione dell'art. 10 lett. c) LEPIC;
che tale risoluzione, confermata dal Consiglio di Stato, é stata annullata dal Tribunale cantonale amministrativo in data 28 agosto 1995, in quanto la radiazione non era stata preceduta dall'invio di una comminatoria e non essendo stato accertato l'ammontare dei contributi arretrati;
che pertanto lo scrivente Tribunale ha rinviato gli atti all'esecutivo cantonale per una nuova decisione;
che con scritto 31 ottobre 1995 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha invitato i ricorrenti a trasmettere, entro il termine di 20 giorni, i conteggi definitivi aggiornati a fine 1994 comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi di cui all'art. 3 RLEIPC, con la comminatoria della radiazione della ditta dall'albo delle imprese in caso di mancato ossequio del termine;
che con decisione 13 dicembre 1995 il Consiglio di Stato, ritenuto come dalla documentazione inoltrata emergessero i seguenti crediti:
INSAI di fr. 29'969,10 per il 1994;
Ufficio delle imposte alla fonte di fr. 7'418,70 per il 1994,
Cassa malati svizzera per le industrie dell'edilizia e del legno di fr. 53'893,15 per il 1994,
AVS/AI/IPG di fr. 53'703,05 per il 1994,
di fr. 121'721,05 per gli anni 1993 e 1994,
e considerato il restante credito dell'AVS/AI/IPG di fr. 35'000.- per il 1993, di fr. 19'000.- per il 1992 e di fr. 6'000.- per il 1991,
statuendo nuovamente sul gravame 27 settembre 1994 dei __________ ha confermato la risoluzione 19 settembre 1994 del Dipartimento del territorio di radiare la ditta dall'albo delle imprese;
che contro la premessa risoluzione i __________ hanno interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, evidenziando le gravose ripercussioni economiche che una siffatta misura trarrebbe seco per la loro impresa e chiedendo la concessione di un'ultima proroga per presentare la documentazione mancante;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il Dipartimento del territorio, quest'ultimo riconfermandosi nelle osservazioni precedentemente presentate davanti all'autorità di prima istanza;
Considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 13 cpv. 2 LEPIC;
che l'art. 4 LEPIC elenca una serie di obblighi cui devono sottostare le ditte iscritte all'albo delle imprese: fra questi figura il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG alle istituzioni sociali previste dai contratti collettivi di lavoro, nonché i contributi INSAI e le trattenute d'imposta alla fonte (art. 4 lett. e, f LEPIC);
che il mancato rispetto di detti obblighi comporta, a dipendenza della gravità dell'infrazione, l'adozione di misure disciplinari quali l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- e la radiazione dall'albo (art. 4 in fine LEPIC);
che tali misure vengono pronunciate dal Dipartimento su preavviso della Commissione (art. 10 LEPIC);
che nella gerarchia dei provvedimenti disciplinari previsti dalla LEPIC la radiazione dall'albo configura la misura più grave: l'impresa colpita infatti non é più abilitata ad eseguire lavori di costruzione (art. 8 cpv. 1 LEPIC e contrario), fatta eccezione per i lavori di modesta importanza o particolarmente semplici (art. 8 cpv. 2 LEPIC);
che considerate le gravose conseguenze risultanti dall'adozione di tale misura, la stessa deve essere preceduta dall'invio di una comminatoria,
che dalla documentazione prodotta emerge che i ricorrenti hanno disatteso in modo grave l'obbligo di cui sopra: omettendo di versare contributi per un totale di fr. 301'705,05 per gli anni 1993 e 1994;
che i ricorrenti sono recidivi in quanto in passato sono stati oggetto di un ammonimento e di due procedure contravvenzionali aventi quali oggetto infrazioni all'art. 4 LEPIC;
che in tali circostanze, sussistendo un rapporto adeguato, coerente ed equamente commisurato tra la sanzione irrogata e la gravità dell'infrazione commessa, la misura della radiazione regge alle critiche dei ricorrenti;
che pertanto la decisione dipartimentale, immune da violazioni di diritto, deve essere confermata e il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 8, 10, 13 LEPIC; 3 RLEPIC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio e le spese di fr. 300.- (trecento) sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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