AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1995.580
Data decisione, Autorità: 11.01.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00580 DP 316/95 52.95.00581 DP 317/95 52.95.00582 DP 318/95 cm
Lugano 11 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi:
__________ del 30 marzo 1993
dell’8 aprile 1993
contro
la risoluzione 16 marzo 1993 (n. 1861) del Consiglio di Stato, che ha respinto i ricorsi degli insorgenti avverso la decisione del municipio di __________ di data 30 novembre 1991 di imporre a carico degli stessi la tassa per la raccolta dei rifiuti per l’anno 1991, di fr. 100.--;
ed inoltre da
____________________ (rappr. dal lic. iur. __________) del 21 aprile 1993
contro
la risoluzione 16 marzo 1993 (n. 1859) del Consiglio di Stato, che ha respinto i ricorsi degli insorgenti avverso la decisione del municipio di __________ di data 30 novembre 1991 di imporre a carico degli stessi la tassa per la raccolta dei rifiuti per l’anno 1991, di fr. 100.--;
viste le risposte:
14 aprile 1993 del Municipio di __________,
27 aprile 1994 del Consiglio di Stato,
al ricorso di __________
21 aprile 1993 del Municipio di __________,
27 aprile 1993 del Consiglio di Stato,
al ricorso di __________;
11 maggio 1993 del Municipio di __________,
26 maggio 1993 del Consiglio di Stato,
al ricorso __________;
richiamata la sentenza 20 novembre 1995 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seduta del 13 marzo 1991 il consiglio comunale di __________ ha proceduto alla modifica del regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti (in seguito: RRR). Tramite la modifica dell’art. 27 lett. a cifra 1 RRR esso ha segnatamente istituito una tassa annua di fr. 100.-- per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti a carico delle economie domestiche di persone domiciliate, fino a quel momento esenti dall’impo-sizione. L’entrata in vigore della modifica, pubblicata all’albo comunale nel periodo 15 marzo/16 aprile 1991, é stata fissata con effetto retroattivo al 1. gennaio 1991. La modifica é indi stata approvata dal dipartimento dell’interno con decisione 23 luglio 1991.
B. In applicazione dell’art. 27 lett. a cifra 1 RRR, testo modificato il 13 marzo 1991, in data 30 novembre 1991 il municipio di __________ ha notificato ai ricorrenti indicati in ingresso, tutti domiciliati a __________, la tassa per la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti riferita all’anno stesso, di fr. 100.--. I predetti sono tutti insorti innanzi al Consiglio di Stato avverso l’imposizione in rassegna. Con due risoluzioni di data 16 marzo 1993 (n. 1859 e 1861) il Governo ha respinto i gravami, procedendo comunque ad una modifica d’ufficio dell’art. 1 RRR ed annullando l’art. 27 lett. a cifra 2 RRR.
C. I ricorrenti indicati in ingresso si sono aggravati avverso le risoluzioni governative 16 marzo 1993 davanti a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarle. Con sentenza 2 maggio 1994 Il Tribunale ha accolto i gravami. In primo luogo esso ha considerato che l'imposizione della tassa a partire dal 1. gennaio 1991 fosse contraria al principio dell'irretroattività delle leggi; questa poteva avere luogo solo a partire dalla data di approvazione della modifica del RRR ad opera del dipartimento, ossia dal 23 luglio 1991. Per questo motivo il Tribunale ha sancito anzitutto una riduzione del tributo ai 5/12 (arrotondati)
di fr. 100.--, potendo esso interessare solo i mesi di agosto/dicembre 1991. Il Tribunale ha tuttavia inoltre ritenuto che la fissazione in fr. 100.-- annui della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti a valere indistintamente per tutte le economie domestiche di domiciliati disattendesse il principio della causalità ancorato all'art. 2 LPA. Esso ha quindi approntato una soluzione sommaria e provvisoria, volta alla sola definizione della contestazione sottopostagli, secondo cui per ossequiare detto principio la tassa in rassegna doveva essere ridotta a fr. 40.-- annui per le persone che vivevano sole (e ), a fr. 80.-- per le economie domestiche composte da due persone (), mentre che doveva essere aumentata a fr. 200.-- per le economie domestiche di cinque persone (). Integrando le due anzidette conclusioni il Tribunale ha infine ridotto le tasse in rassegna a fr. 17.-- per __________ e __________, a fr. 33.-- per __________ ed a fr. 84.-- per __________. Il Tribunale ha inoltre annullato la tassa di giudizio di fr. 50.-- ciascuno posta a carico di __________ e __________ nel dispositivo n. 4 della risoluzione governativa 16 marzo 1993 (n. 1859).
D. Con sentenza 20 novembre 1995 il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso di diritto pubblico presentato dal comune di __________ l'8 giugno 1994 avverso il giudizio 2 maggio 1994 di questo Tribunale. L'alta Corte federale ha tutelato la violazione del principio dell'irretroattività delle leggi riscontrata dal Tribunale amministrativo (consid. 8). Ha invece disatteso l'opinione secondo cui una tassa di fr. 100.-- a valere per tutte le economie domestiche sia contraria al principio della causalità sancito all'art. 2 LPA (consid. 11 b). Il Tribunale federale ha pertanto annullato la sentenza 2 maggio 1994 di questo Tribunale per violazione dell'autonomia spettante al comune nella determinazione di siffatti tributi causali (consid. 12 e dispositivo n. 3). Donde il presente, nuovo giudizio, volto a definire l'importo dell'avversata tassazione in consonanza con quanto disposto dal Tribunale federale nel giudicato 20 novembre 1995.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). I ricorsi sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 209 LOC, 43 PAmm). I ricorsi possono inoltre essere decisi senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Come é appena stato ricordato il Tribunale federale ha stabilito che l'importo di fr. 100.-- preteso dal comune di __________ nei confronti dei ricorrenti a titolo di tassa per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti riferita all'anno 1991 é conforme al principio della causalità. L'imposizione disattende unicamente il principio dell'irretroattività delle leggi, poiché il dipartimento ha approvato la modifica dell'art. 27 lett. a cifra 1 RRR, che ha istituito la tassa in discussione, solo il 23 luglio 1991. L'avversata tassa può pertanto essere imposta solo a partire da quella data: concretamente - ed arrotondando per difetto - per gli ultimi 5 mesi di quell'anno. L'importo della stessa deve dunque essere ridotto a 5/12 di fr. 100.--, ossia a fr. 42.--.
Sulla scorta di quanto precede i ricorsi devono dunque essere accolti parzialmente e la tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti posta a carico dei ricorrenti dal comune di __________ per l’anno 1991 ridotta a fr. 42.-- per ciascun ricorrente. Le risoluzioni impugnate devono essere modificate di conseguenza. Per questo motivo deve del pari essere annullata la tassa di giudizio di fr. 50.-- ciascuno messa a carico di __________ e __________ nel giudicato governativo n. 1859 (nella risoluzione n. 1861 il Consiglio di Stato non ha invece emesso alcuna tassa di giudizio).
La tassa di giudizio della presente sede, di fr. 500.--, deve essere ripartita proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Essa viene quindi posta a carico del comune di __________, che é intervenuto nella lite a tutela di interessi economici propri, per fr. 340.--, ed in ragione di fr. 40.-- ciascuno a carico dei singoli ricorrenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 30, 31, 48, LPA; da 68 a 70 LALIA; il RRR di __________; 208, 209 LOC, 18, 28, 43, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. La tassa per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti per l'anno 1991 emessa dal municipio di __________ il 30 novembre 1991 é ridotta a fr. 42.-- nella misura in cui concerne i ricorrenti indicati in ingresso.
§§. Le decisioni municipali 30 novembre 1991 e governative 16 marzo 1993 (n. 1859 e 1861) sono modificate di conseguenza per quanto concerne i predetti ricorrenti.
§§§. La tassa di giudizio di fr. 50.-- ciascuno posta a carico di __________ e __________ nel dispositivo n. 4 della risoluzione governativa 16 marzo 1993 (n. 1859) é annullata.
La tassa di giudizio di fr. 500.-- é posta a carico del comune di __________ in ragione di fr. 340.-- e dei singoli ricorrenti in ragione di fr. 40.-- ciascuno.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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