AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.579
Data decisione, Autorità: 09.02.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00579 DP 315/95
Lugano 9 febbraio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 settembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 agosto 1995 del Consiglio di Stato, no. 4663, che respinge l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la risoluzione 26 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha negato loro il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per trasformare una casa d'abitazione in una struttura per l'aiuto al reinserimento sociale di ex-tossicodipendenti e disadattati sociali (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
4 ottobre 1995 del comune di __________;
10 ottobre 1995 di __________;
23 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio;
18 gennaio 1996 dell'Ufficio permessi e passaporti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti __________, __________ e __________ sono comproprietari di una casa d'abitazione situata a __________ nella zona residenziale R3. Tutti e tre sono professionalmente attivi nel campo del recupero di tossicodipendenti.
In questa veste, verso la fine del 1994, hanno insediato nello stabile in questione una piccola comunità post-terapeutica per il recupero e la reintegrazione sociale di tossicodipendenti.
Su sollecitazione dell'autorità comunale, il 29 marzo 1995 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di __________ il permesso in sanatoria per la trasformazione attuata. Dal profilo costruttivo, l'intervento prevedeva soltanto la chiusura di una porta.
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini, fra cui i resistenti ed il Dipartimento del territorio. I primi contestavano la conformità di zona del previsto insediamento. L'autorità cantonale riteneva invece insoddisfatte le condizioni poste dagli art. 10 RISA, 10, 11, 13 del regolamento concernente i requisiti igienici degli esercizi pubblici (RRIEP) e 30 LE (adattamenti per invalidi motulesi)
Fondandosi sul preavviso negativo del Dipartimento del territorio, il 26 maggio 1995 il municipio di __________ ha quindi respinto la domanda di costruzione.
B. Con giudizio 30 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai promotori della comunità terapeutica.
Dopo aver evidenziato come la controversa trasformazione fosse da configurare alla stregua di un cambiamento di destinazione soggetto a licenza edilizia, il Governo ha ritenuto che l'insediamento fosse conforme alla funzione assegnata alla zona dall'art. 51 cpv. 2 NAPR.
Il diniego della licenza è stato tuttavia confermato perché il Consiglio di Stato ha considerato insoddisfatte le condizioni poste dalle normative invocate dal Dipartimento del territorio a sostegno dell'opposizione interposta.
C. Contro il predetto giudizio governativo e soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. In via principale postulano che venga accertata l'inesistenza di qualsiasi cambiamento di destinazione. In via subordinata, chiedono invece che venga rilasciata la licenza richiesta.
Dopo aver ribadito che la trasformazione non integra gli estremi di un cambiamento di destinazione, gli insorgenti contestano l'applicabilità delle disposizioni invocate dall'autorità cantonale per respingere la domanda di costruzione.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio, che non formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________, che sottolinea come l'intervento integri gli estremi di un cambiamento di destinazione.
L'Ufficio permessi e passaporti del Dipartimento delle istituzioni, interpellato da questo Tribunale, ha rilevato che l'attività svolta dai ricorrenti soggiace alla legislazione sugli esercizi pubblici.
E. Delle risultanze del sopralluogo esperito si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato a tal proposito, del tutto conformi alla giurisprudenza di questo Tribunale (STA 28.2.1982 in re comune di __________), meritano di essere pienamente condivise.
L'attività svolta dai ricorrenti dietro compenso travalica in effetti chiaramente i limiti di una semplice utilizzazione residenziale dell'edificio. Nell'insediamento di una comunità post-terapeutica volta al recupero di tossicodipendenti in un edificio destinato ad abitazione sono incontestabilmente ravvisabili gli estremi di un cambiamento rilevante delle precedenti modalità di utilizzazione.
Sotto questo profilo il giudizio governativo sfugge quindi alle critiche dei ricorrenti.
Conforme al diritto appare il giudizio governativo anche nella misura in cui attesta che l'insediamento del controverso centro nella zona R3 di __________ rientra nei limiti della funzione assegnata dall'art. 51 cpv. 2 NAPR (zona destinata ad abitazioni, alberghi, ristoranti, stabili commerciali ed amministrativi).
Il municipio di __________ ed i vicini resistenti non contestano peraltro le deduzioni operate dal Consiglio di Stato al riguardo.
In sede di sopralluogo, il rappresentante del Dipartimento delle opere sociali ha rilevato che l'opera è conforme ai requisiti speciali posti dall'art. 10 RISA per stabili d'uso collettivo. Contrariamente all'assunto delle precedenti istanze, da questo profilo, nulla osta pertanto al rilascio della licenza.
Sempre in sede di sopralluogo, i funzionari dell'Ufficio permessi e passaporti hanno rilevato che dal profilo dei requisiti igienici posti dagli art. 10, 11 e 13 RRIEP occorre unicamente dotare di lavandini le camere degli ospiti. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il difetto della domanda di costruzione può essere facilmente corretto, rilasciando il permesso alla condizione di dotare le camere degli ospiti di acqua corrente calda e fredda.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili vanno invece poste a carico del Cantone, che con il preavviso negativo ha provocato la presente vertenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 10 RISA; 10, 11, 13 RRIEP; 3, 18, 28, 331, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 26 maggio 1995 del municipio di __________;
1.2. la decisione 30 agosto 1995 del Consiglio di Stato (n. 4663) limitatamente ai dispositivi 1 (1.1 e 1.2) e 3.
Gli atti sono rinviati al municipio di __________, affinché rilasci ai ricorrenti la licenza richiesta, subordinandola alla condizione di dotare le camere degli ospiti di lavandini.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Il Cantone rifonderà fr. 1'200.-- ai ricorrenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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