AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.569
Data decisione, Autorità: 26.01.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00569 DP 304/95 leo
Lugano 26 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 dicembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 15 novembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 6131) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 4 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per l'edificazione di una casa monofamiliare sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
13 dicembre 1995 del Consiglio di Stato;
19 dicembre 1995 del Dipartimento del territorio;
8 gennaio 1995 di __________;
12 gennaio 1996 del Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 3 maggio 1993 __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare su un fondo (part. n. __________ RFD) situato immediatamente a valle della strada panoramica che porta in località __________.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, proprietari della part. n. __________ RFD, obiettando, fra l'altro, che la costruzione si poneva in contrasto con le norme di PR poste a tutela della vista dalla strada panoramica.
B. Con risoluzione 4 luglio 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, assoggettandola alla condizione di aumentare di 70 cm la distanza della costruzione dalla strada. Nel contempo ha respinto l'opposizione dei vicini.
C. Con giudizio 15 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Disattese le contestazioni sollevate con riferimento al muro di cinta ed ai posteggi, il Governo ha ritenuto che la costruzione, posta su un fondo in leggera pendenza, non soggiacesse al limite d'altezza sancito dall'art. 32 lett. a NAPR. A suo avviso sarebbero date le premesse per concedere la deroga che questa norma prevede nei casi di impossibilità.
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
Lasciata al Tribunale cantonale amministrativo l'incombenza di verificare la conformità del giudizio governativo sulle questioni relative al muro di cinta ed ai posteggi, gli insorgenti ripropongono e sviluppano le censure sollevate senza successo in prima istanza a proposito delle disposizioni poste a tutela della vista dalla strada panoramica. La nuova costruzione, argomentano, ostacolerebbe totalmente la vista dalla strada. A torto, le precedenti istanze avrebbero ritenuto dati gli estremi dell'eccezione prevista dall'art. 32 lett. b NAPR. I vincoli di protezione posti a carico del fondo non renderebbero affatto impossibile l'edificazione. Date le dimensioni del fondo, sarebbe sufficiente spostare la costruzione verso valle. Insostenibile, d'altro canto, sarebbe l'interpretazione data dal municipio e dal Consiglio di Stato all'art. 32 NAPR, laddove prevede eccezioni "in caso d'impossibilità".
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ ed i beneficiari della licenza avversata, che contestano partitamente le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività dell'impugnativa sono chiaramente date.
I ricorrenti sono d'altra parte legittimati a ricorrere. In quanto proprietari di un fondo (part. n. __________ RFD) a forma rettangolare, confinante su ben tre lati con quello dedotto in edificazione, essi appartengono infatti a quella limitata e qualificata cerchia di persone, che per situazione risultano collegate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso. In questa stessa veste gli insorgenti appaiono inoltre portatori di un interesse diretto, attuale e concreto ad opporsi all'edificazione del terreno circostante il loro fondo. Ad essi va quindi riconosciuta la legittimazione attiva.
Irrilevante, ai fini del riconoscimento della potestà ricorsuale, è il fatto che i ricorrenti si prevalgano della violazione di una norma chiaramente volta a tutelare gli interessi della collettività. Il riconoscimento della qualità per agire in via di ricorso di diritto amministrativo non dipende dalla natura delle normative di cui viene eccepita la violazione, ma dalla situazione fattuale e giuridica dell'insorgente e dalle caratteristiche dell'interesse fatto valere in causa. La natura delle disposizioni di cui viene contestata l'applicazione è di rilievo unicamente ai fini del riconoscimento della legittimazione ad interporre ricorso di diritto pubblico davanti al Tribunale federale.
Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare indispensabile ai fini del giudizio. La situazione del fondo (in particolare la sua pendenza) risulta infatti chiaramente dai piani annessi alla domanda di costruzione.
Controversa è unicamente l'applicazione delle normative sulla protezione della vista dalle strade panoramiche (art. 32 NAPR). In assenza di specifiche censure riguardanti le altre questioni controverse davanti al Consiglio di Stato (muro di cinta, posteggi), non mette conto di verificare d'ufficio la legittimità delle deduzioni operate a tal proposito dalla precedente istanza.
4.1. Giusta l'art. 32 NAPR di __________:
"Al fine di mantenere libera, nel limite del possibile, la vista lungo le strade panoramiche precisate dal piano del paesaggio con i seguenti segni DDD si prescrive quanto segue:
a) il punto più alto delle coperture delle costruzioni sottostanti alla strada non potrà sopravanzare la linea teorica di 10° sotto l'orizzontale misurata a m 1,50 sopra il ciglio stradale. In caso di impossibilità si applicherà il paragrafo b del presente articolo.
b) gli edifici dovranno mantenere la distanza di m 6 da entrambi i confini trasversali alla strada".
La norma salvaguarda la vista dalle strade panoramiche, limitando l'altezza delle costruzioni sui fondi situati a valle. Il limite è fissato in base a criteri geometrici ed all'andamento altimetrico della strada, senza tener conto della configurazione del terreno sottostante. Anche se l'angolo sotto l'orizzonte non è particolarmente elevato, i vincoli di protezione sono suscettibili di ripercuotersi in modo incisivo sulle possibilità edificatorie dei fondi situati a valle di strade panoramiche. Tanto più pianeggiante è il fondo, tanto più gravosa è la limitazione dell'altezza delle costruzioni. Fondi con una pendenza inferiore a 10° sono praticamente inedificabili. L'altezza dei manufatti non può infatti superare il limite di m 1,50. Seriamente compromesse sono addirittura le possibilità edificatorie di fondi con pendenze elevate (attorno a 30°), situati nella zona R2, immediatamente a valle di strade panoramiche. L'altezza ammessa dalle norme di zona (m 7 alla gronda, 9 al colmo) può infatti essere raggiunta soltanto ad una distanza di una ventina di metri dal ciglio stradale.
All'evidente scopo di non compromettere eccessivamente le possibilità edificatorie dei fondi ubicati a valle di strade panoramiche, l'art. 32 NAPR istituisce due distinti ordini di vincoli. Il primo (art. 32 lett. b NAPR), inderogabile, trova applicazione all'interno di fasce ("canali di vista"), larghe 6 m, disposte lungo i confini dei fondi perpendicolari ("trasversali") all'asse della strada. L'altro (art. 32 lett. a NAPR) grava invece la parte rimanente dei fondi ed è applicabile soltanto "nei limiti del possibile", rispettivamente ove non ricorrano gli estremi del "caso di impossibilità".
L'art. 32 NAPR non indica quali siano i "limiti del possibile" ai quali fa riferimento il preambolo della stessa norma per relativizzare il perseguimento delle sue specifiche finalità. La disposizione non precisa nemmeno gli estremi del "caso di impossibilità", che permette di circoscrivere alle fasce di confine l'applicazione delle gravose restrizioni previste dalla prima parte della norma. L'individuazione del contenuto precettivo di questi discutibili concetti giuridici indeterminati è sostanzialmente lasciata al giudizio dell'autorità decidente.
4.2. Nel caso in esame, il municipio di __________ ha ravvisato nella situazione del fondo dei resistenti gli estremi del "caso di impossibilità" di cui all'art. 32 lett. a NAPR. Conformemente all'art. 32 lett. b NAPR ha quindi ritenuto che la vista dalla strada panoramica fosse da proteggere soltanto su una fascia larga 6 m lungo il confine SW verso la part. n. __________ RFD. La decisione impugnata resiste alla critica dei ricorrenti.
Se si considera la pendenza del fondo dedotto in edificazione, di poco superiore ai 4°, appare in effetti evidente che l'applicazione rigorosa dei parametri di cui all'art. 32 lett. a NAPR avrebbe di fatto vanificato qualsiasi possibilità edificatoria. L'angolo di 10 ° sotto l'orizzonte all'altezza di m 1,50 dal livello della strada, prescritto da tale norma, avrebbe in effetti permesso di edificare manufatti di altezza variabile da m 1,50 a 0 su una fascia larga una decina di metri lungo il confine a monte del fondo.
In tali circostanze, non si può rimproverare al municipio di aver abusato della latitudine di giudizio che la norma gli conferisce in ordine all'individuazione del contenuto percettivo del termine "caso di impossibilità". Reputando inesigibile il rispetto dei vincoli posti da tale norma, l'autorità comunale non ha certamente abusato del suo potere discrezionale. La valutazione operata, prudente e rispettosa del principio di proporzionalità, appare del tutto sostenibile. In ogni caso, ben più sostenibile dell'opposta conclusione, propugnata dai ricorrenti, che, di fatto, porterebbe a considerare inapplicabile l'eccezione riferita al "caso di impossibilità" prevista dall'art. 32 lett. a NAPR.
A torto pretendono gli insorgenti che il fondo sarebbe comunque edificabile nella parte bassa. Le sezioni in scala 1:100 del terreno annesse alla domanda di costruzione smentiscono senza ombra di dubbio le deduzioni che costoro traggono dall'esame della CN 1:25'000.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 32 NAPR di Arosio; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dei ricorrenti in solido che rifonderanno fr. 1'200.-- ai resistenti __________ e fr. 1'200.- al comune di __________ a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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