AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.568
Data decisione, Autorità: 09.02.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00567 DP 302/95 cm
Lugano 26 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 novembre 1995 di
contro
la risoluzione 15 novembre 1995 (n. 6139) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la deliberazione 16 ottobre 1995 con cui il consiglio comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 318'150.-- per la sistemazione di via __________, revocando nel contempo la deliberazione 14 marzo 1994 relativa allo stesso oggetto;
viste le risposte:
6 dicembre 1995 del comune di __________;
4 dicembre 1995 di __________;
6 dicembre 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Nella seduta 14 marzo 1994 il consiglio comunale di __________, aderendo alla proposta della commissione edilizia, ha rinviato al municipio il messaggio n. __________, del 18 gennaio precedente, chiedente l'approvazione del progetto e del preventivo per l'allargamento e sistemazione di via __________ e lo stanziamento del relativo credito di fr. 365'000.--. Il rinvio era sostanzialmente da ricondurre al fatto che il progetto prevedeva l'allargamento della strada a valle, mentre che per il Legislativo questo avrebbe dovuto avere luogo a monte. Aderendo al messaggio n. 1055 del 22 marzo 1994, nella seduta del 18 aprile 1994 il Legislativo ha indi stanziato un credito di progettazione di fr. 8'000.-- necessario a questo scopo.
b) Con messaggio n. __________ dell'8 novembre 1994 il municipio ha sollecitato al consiglio comunale l'approvazione di un nuovo progetto e preventivo circa la sistemazione di via __________ e la concessione di un credito di fr. 302'150.--. Il progetto non prevedeva alcun allargamento della strada, bensì il mantenimento del calibro esistente. Quel messaggio é stato respinto dal Legislativo nella seduta del 20 marzo 1995, non avendo raccolto l'approvazione della maggioranza assoluta dei membri (14 voti favorevoli rispetto ai 16 necessari; 8 i contrari, 4 gli astenuti).
c) Con messaggio n. __________ del 19 settembre 1995 il municipio ha sottoposto al Legislativo il progetto appena citato, chiedendone l'approvazione insieme allo stanziamento di un credito di fr. 318'150.-- e proponendo inoltre di revocare la deliberazione 14 marzo 1994. Il consiglio comunale ha approvato la proposta municipale nella seduta del 16 ottobre 1995 a larga maggioranza.
B. a) Con ricorso 17 ottobre 1995 il consigliere comunale __________ ha impugnato l'anzidetta deliberazione davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento. Egli ha lamentato il fatto che il municipio non avesse sottoposto al Legislativo un progetto di sistemazione di via __________ che contemplasse l'allargamento a monte, come questo aveva deciso nella seduta del 14 marzo 1994, stanziando in seguito anche il necessario credito di progettazione di fr. 8'000.--. Il Legislativo é pertanto stato privato, in sede decisionale, della possibilità di confrontare quella variante con le altre due proposte allestite dal municipio, ossia quella di allargamento a valle e quella di mantenere il calibro esistente.
a) Con risoluzione 15 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, argomentando che trattavasi sostanzialmente di una decisione a carattere politico, che sfuggiva al suo potere d'esame. La determinazione del consiglio comunale non poteva ogni buon conto essere ritenuta arbitraria ed appariva inoltre corretta sotto il profilo formale.
C. Con ricorso 29 novembre 1995 __________ é insorto davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo, del quale ha chiesto l'annullamento insieme a quello della deliberazione 16 ottobre 1995 del consiglio comunale. Ribadisce le censure svolte nella precedente sede ricorsuale, rilevando altresì che il Legislativo non ha revocato la deliberazione 18 aprile 1994, tramite la quale aveva stanziato il credito di fr. 8'000.-- per far allestire il progetto di sistemazione di via __________ superiore con allargamento a monte.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed il presidente del consiglio comunale hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data dall'art. 34 cpv. 4 Lstr (e relativo rinvio all'art. 208 cpv. 1 LOC), testo originario ed in vigore fino al 14 marzo 1995, purtuttavia applicabile attraverso l'art. 56b Lstr, introdotto dalla modifica del 6 febbraio 1995, in vigore dal 15 marzo 1995: l'approvazione dei progetti pubblicati prima di quest'ultima data é infatti retta dal diritto previgente. Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 209 LOC). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Il ricorrente lamenta in primo luogo il fatto che il municipio non abbia sottoposto al Legislativo un progetto di sistemazione di via __________ contemplante l'allargamento a monte, come questo aveva deciso nella seduta del 14 marzo 1994, stanziando in seguito anche il necessario credito di progettazione di fr. 8'000.--. Ne deduce che il Legislativo é stato privato, in sede decisionale, della possibilità di confrontare quella variante con le altre due proposte allestite dal municipio, ossia quella di allargamento a valle (respinta) e quella di mantenere il calibro esistente (approvata in seconda battuta). Rileva altresì che il Legislativo non ha revocato la deliberazione 18 aprile 1994, tramite la quale aveva stanziato il menzionato credito di progettazione di fr. 8'000.--.
2.2. Giusta l'art. 61 PAmm il ricorso al Tribunale amministrativo é proponibile contro la violazione del diritto. La circostanza secondo cui la maggioranza assoluta dei membri del Legislativo, e quindi quest'ultimo, abbia optato per una sistemazione di via alla Piana superiore che non comporti nessun allargamento non costituisce una violazione del diritto: né del resto il ricorrente si appella alla disattenzione di una qualche norma del diritto positivo da parte del Legislativo. Questa conclusione non muta nemmeno se si tien conto dell'obiezione ricorsuale secondo cui il municipio ha in realtà disatteso le precedenti consegne del consiglio comunale di cui alle deliberazioni 14 marzo 1994 (rinvio del messaggio per la presentazione di un progetto contemplante l'allargamento a monte di via __________) e 18 aprile 1994 (stanziamento del credito per procedere alla progettazione a questo scopo). In effetti attraverso la deliberazione impugnata il Legislativo ha revocato la prima deliberazione (dispositivo n. 1 della deliberazione 16 ottobre 1995). Quella revoca, a dispetto di quanto assume l'insorgente, ha inoltre comportato la decadenza della deliberazione di stanziamento del credito di progettazione della variante di allargamento a monte di via __________: quest'ultima era infatti stata adottata ai fini della concretizzazione della deliberazione 14 marzo 1994 e pertanto dipendeva dal destino di questa. La deliberazione 18 aprile 1994 é in ogni caso senz'altro divenuta priva di efficacia a seguito della mancata utilizzazione da parte del municipio del credito concesso in quella sede entro il 31 dicembre 1994 (dispositivo n. 3 della deliberazione citata).
Per questi motivi,
visti gli art. 34 Lstr, 208, 209 LOC, 18, 28, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 300.--, é posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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