AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.565
Data decisione, Autorità: 09.02.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00566 DP 301/95 cm
Lugano 26 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 novembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 8 novembre 1995, no. 5900, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 20 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ di __________ per la costruzione di 3 case plurifamiliari in località __________ (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
6 dicembre 1995 del Consiglio di Stato;
12 dicembre 1995 del Dipartimento del territorio;
28 dicembre 1995 del municipio di __________;
12 gennaio 1996 del__________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 5 aprile 1995 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire tre case plurifamiliari a schiera in località __________ su un terreno in pendio (part. no .__________ RFD). Il progetto inoltrato prevede la realizzazione di tre stabili (A, B, C), strutturati su due piani e suddivisi in 12 unità abitative. Verso valle, lungo il fronte della strada privata che funge da accesso, è inoltre prevista la costruzione di un'autorimessa interrata per 12 veicoli.
Alla domanda si sono opposti numerosi vicini, fra cui i ricorrenti, contestando l'adeguatezza dell'accesso, l'altezza degli immobili e le distanze dei muri di controriva dai fabbricati.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 20 luglio 1995 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, disattendendo le opposizioni.
C. Con giudizio 8 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata da alcuni opponenti.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la valutazione operata dal municipio circa l'adeguatezza dell'accesso sfuggisse alle critiche dei ricorrenti, che l'altezza dell'autorimessa interrata non fosse da aggiungere a quella delle costruzioni sovrastanti e che i muri di controriva previsti a monte degli stabili non dovessero rispettare le distanze fra edifici.
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti a Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza edilizia.
Riassunta la fattispecie, gli insorgenti ripropongono e sviluppano in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza. L'accesso costituito da una strada larga, in certi punti appena m 2.70, e lunga 300 m sarebbe insufficiente. L'altezza delle autorimesse interrate andrebbe sommata a quella dei sovrastanti edifici B e C. Insufficiente sarebbe inoltre la distanza dei posteggi dal ciglio stradale. I muri di controriva previsti a monte degli edifici non rispetterebbero infine la distanza minima prescritta dagli art. 12 e 13 NAPR tra edifici.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la beneficiaria della licenza impugnata, contestando partitamente le tesi degli insorgenti e postulando che il ricorso venga dichiarato temerario.
Considerato, in diritto
Il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
Accesso
2.1. Il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 LPT, 67 LALPT). Il requisito dell'urbanizzazione presuppone fra l'altro l'esistenza di un accesso sufficiente. L'adeguatezza dell'accesso è un concetto giuridico indeterminato, che l'autorità preposta al rilascio del permesso di costruzione deve definire di volta in volta, apprezzando la situazione specifica del fondo dedotto in edificazione in rapporto alle finalità perseguite da questo requisito ed alla prevista destinazione dell'opera (RDAT 1993 I N 22; Scolari, Commentario della LE, ad art. 29 N 35; Zimmerlin, Baugesetz des Kt Aargau, § 156 N 8 a/b). L'esigenza di un accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione discende soprattutto da considerazioni inerenti alla polizia del traffico, sanitaria e del fuoco (Commentario della LPT, ad art. 19 N 12). Gli accessi non devono compromettere la sicurezza della circolazione stradale e la fluidità del traffico. Devono inoltre garantire ai servizi pubblici di soccorso la possibilità di accedere liberamente al fondo.
2.2. In concreto, l'accesso al fondo è dato da una strada privata a fondo cieco, che assicura il collegamento con via __________, strada comunale che unisce l'abitato di __________ all'omonima frazione. La strada privata, larga da 3 a 4 m e lunga circa 300 m, è asfaltata e serve una quindicina di unità abitative.
Il municipio ha ritenuto che costituisse un accesso sufficiente al fondo dedotto in edificazione.
La valutazione operata dall'autorità comunale sfugge alla critica dei ricorrenti. Giungendo a questa conclusione, l'autorità comunale non ha invero abusato della latitudine di giudizio che le deve essere riconosciuta ai fini dell'individuazione del contenuto precettivo della nozione di accesso sufficiente. La conclusione, fondata su considerazioni oggettive e pertinenti è senz'altro sostenibile.
In quanto volto a contestare l'adeguatezza dell'accesso, il ricorso va quindi respinto.
3.1. L'altezza delle costruzioni è misurata a partire dal terreno sistemato sino al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda (art. 40 LE). L'altezza deve di principio essere rispettata in ogni punto delle costruzioni. Escavazioni volte a formare aree di disimpegno per accedere ad autorimesse od a locali sotterranei non possono tuttavia essere considerate quale livello del terreno sistemato ai fini della misurazione di questo parametro edilizio. Non determinando ingombri supplementari, non sono in effetti atte ad incidere sulle altezze (cfr. Scolari, Commentario della LE, ad art. 13 - 14 N 16). Riallacciandosi a questa inflessione dei criteri di misurazione delle altezze, l'art. 20 NAPR di __________ dispone che "abbassamenti di livello necessari per l'accesso ad autorimesse o locali seminterrati non vengono considerati ai fini del conteggio dell'altezza, a condizione che il loro sviluppo sia limitato al massimo a metà della lunghezza della facciata."
3.2. Secondo i ricorrenti, gli edifici più a valle (case B e C) non rispetterebbero l'altezza massima prescritta dall'art. 39 NAPR per la zona R2A (m 7.50). A loro avviso, all'altezza di questi stabili dal terreno sistemato, di per sé inferiore a tale limite, andrebbe aggiunta l'altezza dell'autorimessa sotterranea (+ 3 m) che si apre lungo la strada d'accesso al fondo. In particolare, non sarebbero date le premesse per applicare l'agevolazione prevista dall'art. 20 NAPR, poiché la lunghezza delle autorimesse è superiore alla metà della lunghezza delle facciate rivolte verso valle degli stabili sovrastanti.
La tesi dei ricorrenti va disattesa.
Anche ammettendo che non siano dati i presupposti per applicare l'agevolazione prevista dall'art. 20 NAPR, l'altezza dell'autorimessa non deve comunque essere aggiunta a quella delle costruzioni sovrastanti. L'autorimessa, sporgente dal terreno sistemato soltanto sul fronte verso la strada costituisce in effetti un corpo edilizio chiaramente distinto dagli stabili ai quali è asservita. Le facciate rivolte verso valle di questi edifici insistono direttamente sul pendio. A prescindere da un semplice contatto nell'angolo SE dell'edificio C, non sono nemmeno appoggiate sulla soletta di copertura dell'autorimessa. Trattandosi di opere edilizie collegate fra loro soltanto dal profilo funzionale, nulla impone pertanto di sommare l'altezza dell'autorimessa interrata a quella degli stabili retrostanti.
Anche da questo profilo, la licenza edilizia va quindi confermata.
Infondate sono le censure che i ricorrenti sollevano in relazione all'arretramento dell'autorimessa dalla strada privata. L'arretramento di m 5.50 prescritto dall'art. 16 NAPR si applica infatti soltanto alle strade previste dal PR. Condizione, questa, che in concreto non è soddisfatta, poiché il PR di __________ (peraltro tuttora privo di un valido piano viario) non annovera la strada in questione fra quelle previste a livello di pianificazione locale.
Stando ai ricorrenti, gli stabili in contestazione non potrebbero essere autorizzati, poiché situandosi ad una distanza massima di m 3.50 dai retrostanti muri di controriva disattenderebbero la distanza minima tra edifici (8 m) prescritta dagli art. 12 e 13 NAPR. A tal proposito i ricorrenti si richiamano alla dottrina ed alla giurisprudenza che hanno sempre equiparato i muri di sostegno agli edifici (cfr. Scolari, Commentario alla LE, ad art. 12 N 3 e rimandi).
Per quanto suggestiva, la tesi dei ricorrenti non può essere accreditata. Dal profilo delle finalità di natura igienico-sanitaria perseguite dalle norme sulle distanze tra edifici, si può invero ammettere che anche le facciate degli edifici debbano rispettare un certo distacco dai muri di controriva retrostanti. L'esigenza di assicurare illuminazione ed aerazione adeguate sussiste tanto per le facciate rivolte verso altri edifici, quanto per le facciate rivolte verso muri di controriva o di sostegno. E' tuttavia notorio che, in assenza di specifiche normative, verso i muri di controriva le distanze tra edifici non vengono imposte. Innumerevoli sono le costruzioni sorte ad una distanza dai retrostanti muri di controriva sensibilmente inferiore a quella prescritta tra edifici. Questa prassi trova la sua giustificazione nel fatto che, esigendo il rispetto delle distanze tra edifici anche per rapporto ai muri di controriva, si comprometterebbero seriamente le possibilità edificatorie dei terreni in pendio o si costringerebbero i costruttori ad addossare direttamente gli edifici ai retrostanti muri di controriva.
Ai fini del giudizio non mette tuttavia conto di indagare ulteriormente sulla legittimità di questa prassi, diffusasi e consolidatasi soprattutto a causa della carenza di normative specifiche riguardanti questo tipo di manufatti. In effetti, anche se risultasse contraria alle prescrizioni sulle distanze tra edifici, la licenza andrebbe comunque accordata in applicazione del principio della parità di trattamento, sicuramente prevalente, nelle circostanze concrete, su quello di legalità (Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N 121 - 122).
Anche da questo profilo, l'impugnativa va quindi respinta. Non senza rilevare che il difetto denunciato dai ricorrenti, quand'anche sussistesse effettivamente, potrebbe comunque essere facilmente rimosso, subordinando la licenza alla condizione di eliminare l'intercapedine fra le facciate a monte degli stabili ed i retrostanti muri di controriva in modo da realizzare condizioni di contiguità (mediante avanzamento del muro, arretramento degli stabili o prolungamento delle facciate laterali e della falda verso monte dei tetti).
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 19, 22 LPT; 12, 13, 16, 20, 39 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) è a carico dei ricorrenti in solido, che alla stessa condizione verseranno fr. 1'200.-- (milleduecento) alla resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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