AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.564
Data decisione, Autorità: 03.06.1998, TRAM
Incarto n. 52.95.00564
Lugano 3 giugno 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretaria:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 novembre 1995 di
rappr. dal lic. __________
contro
la decisione 8 novembre 1995 (n. 5884) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 marzo 1995 con cui il municipio di __________ gli ha addebitato una tassa di fr. 100.-- per la rimozione di alcuni sacchi di sabbia;
viste le risposte:
6 dicembre 1995 del Consiglio di Stato,
7 dicembre 1995 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ è proprietario della part. no __________ RFD di __________ sulla quale nel corso del mese di novembre 1994 ha depositato alcuni sacchi di sabbia destinati, nel seguito, ad essere trasportati sui monti;
che dovendosi svolgere nelle immediate vicinanze del suo fondo una funzione funebre, il municipio di __________, giudicando indecorosa la presenza del suddetto materiale, lo ha invitato a rimuovere i sacchi ivi depositati;
che __________, dal canto suo, dopo non aver proceduto personalmente a quanto richiestogli, nulla ha eccepito a che l'intervento venisse eseguito da un operaio comunale. Quest'ultimo ha pertanto provveduto alla rimozione e quindi al trasporto in altro loco dei sacchi di sabbia in questione a mezzo di un veicolo di proprietà del comune;
che in data 14 dicembre 1994 il municipio di __________ ha addebitato a __________, in considerazione dell'intervento sopraccitato, una tassa di fr. 100.--;
che a richiesta dell'interessato, il municipio ha formalizzato la predetta decisione con risoluzione 28 marzo 1995. Nella stessa ha precisato che l'intervento comunale soggiace all'art. 41 del Regolamento edilizio comunale;
che con giudizio 8 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il censurato provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che la risoluzione municipale meritasse di essere confermata siccome correttamente fondata su una sufficiente base legale e rispettosa dei principi di interesse pubblico e di proporzionalità;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento in ordine e nel merito;
che a sostegno dell'impugnativa lamenta in ordine una violazione del suo diritto di essere sentito nonché un accertamento incompleto dei fatti rilevanti; nel merito lamenta invece una scorretta applicazione dell'art. 41 del regolamento edilizio comunale;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni, e il municipio di __________, il quale ribadisce quanto esposto davanti al Consiglio di Stato;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività del gravame sono pacifiche (art. 208 LOC; 43 e 46 cpv. 1 PAmm);
che il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriori accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm), considerato che la situazione dei luoghi emerge con sufficiente chiarezza dalla documentazione annessa al ricorso;
che le censure sollevate in ordine dal ricorrente non possono essere accolte. Non vi è stata violazione del diritto di essere sentito, dal momento che il Consiglio di Stato non ha fondato la propria decisione su elementi nuovi (testimonianza di un confinante) senza concedere al ricorrente la possibilità di esprimersi al proposito. Il Governo si è infatti unicamente limitato a riportare - nel corso della narrativa dei fatti a pagina 1 della risoluzione qui impugnata - quanto espresso dal municipio di __________ in sede di risposta davanti allo stesso, ciò che è tuttavia estraneo alla formazione del suo giudizio;
che nemmeno la censura di accertamento insufficiente dei fatti da parte del Consiglio di Stato può essere accolta. I fatti rilevanti ai fini del giudizio, ovvero la presenza dei sacchi di sabbia sul sedime del ricorrente ed il motivo dello sgombero degli stessi (svolgimento di una cerimonia funebre nelle vicinanze), non sono mai stati contestati e pertanto non necessitavano di chiarimento alcuno;
che giusta gli art. 107 lett. c LOC e 25 RALOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale e, in particolare, ha facoltà di adottare "misure intese a impedire il deturpamento dell'estetica e delle bellezze dell'abitato";
che analoghe prerogative sono normalmente riprese e ribadite nei regolamenti comunali e costituiscono le basi su cui può appoggiarsi il municipio nei suoi interventi (Eros Ratti, Il Comune, vol- II, pag. 916);
che a ciò va aggiunto come lo scopo e lo spirito delle disposizioni dei regolamenti comunali che conferiscono al municipio la facoltà di intervenire in campo di estetica e di bellezze dell'abitato sia quello di evitare, in conseguenza di una cattiva o trascurata manutenzione dei fondi, e quindi non soltanto degli edifici ivi costruiti, il deturpamento dell'estetica e delle bellezze dell'abitato (Ratti, ibidem);
che l'esercizio dei poteri di polizia conferiti all'esecutivo comunale si esplicita in genere attraverso misure concrete, che limitano le libertà fondamentali in modo idoneo ed adeguato al conseguimento degli scopi perseguiti;
che l'art. 35 LE dispone che il municipio vigila sulla buona conservazione delle opere edili (cpv. 1 ); esso può ordinare a seconda dei casi il restauro, il consolidamento o per le pericolanti la demolizione (cpv. 2); in caso di urgenza o di inadempimento, vi provvede direttamente a spese di chi vi è tenuto (cpv. 3);
che in tal senso, il municipio può ordinare misure per impedire il deturpamento dell'estetica delle costruzioni e delle bellezze dell'abitato, come il rifacimento del tinteggio delle facciate, di opere di cinta, di balconi e di cancelli sgangherati e simili. Può pure esigere che i terreni annessi alle costruzioni siano mantenuti in modo decoroso (art. 38 RLE; Scolari, Commentario, II ed., n. 1103 ad art. 35 LE);
che il regolamento edilizio (in seguito: REC) di cui si è dotato il comune di __________ - avente quale base legale la LE e il RLE (v. art. 1 e 3 REC) e sul quale si è fondato per l'adozione del provvedimento nei confronti dell'insorgente - prevede all'art. 41 che "E' data facoltà al municipio di obbligare i proprietari ad eseguire quelle opere di manutenzione che si rendessero necessarie per l'abitabilità degli stabili, per il pubblico decoro e l'estetica, per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità, per le esigenze di traffico, per il buon funzionamento delle tombinature private, ecc. In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il municipio, riservata l'applicazione della penalità prevista dalla legge e dal presente regolamento, provvederà all'esecuzione delle opere necessarie a rischio e spese del proprietario";
che in concreto, il municipio di __________ ha ingiunto all'insorgente di provvedere alla rimozione di alcuni sacchi di sabbia depositati sul suo fondo;
che applicando l'art. 41 REC, il municipio ha dato ordine di eseguire il suddetto intervento ad un operaio comunale addebitandone poi il relativo costo al ricorrente;
che il municipio ha adottato il controverso provvedimento ritenendo che, dovendosi svolgere nelle immediate vicinanze del fondo di proprietà __________ un funerale, il materiale depositato sul sedime di quest'ultimo urtasse il decoro richiesto da tale cerimonia;
che al proposito, come detto in precedenza, significativo è ricordare come l'art. 38 RLE preveda che debbano essere mantenuti in modo da non offendere il pubblico decoro non soltanto gli edifici, gli impianti ed ogni altra opera, ma anche il terreno che vi è annesso;
che il municipio di __________, fondandosi sull'art. 41 REC, ha quindi facoltà di ordinare provvedimenti atti a tutelare il pubblico decoro non soltanto quando gli interventi sollecitati concernono un edificio, ma anche quando riguardano, come nella fattispecie in esame, la pulizia e il riordino di un terreno;
che il deposito sopra un fondo di proprietà privata di sacchi contenenti della sabbia - contrariamente al materiale maleodorante quale ad esempio letame, rifiuti domestici, escrementi di animali - non può essere oggettivamente considerato incompatibile ed offensivo del pubblico decoro;
che ci si può invero chiedere se la presenza di sacchi contenenti semplicemente della sabbia possa ostare al pubblico decoro quando nelle vicinanze si devono svolgere manifestazioni o cerimonie che richiedono rigore e serietà e segnatamente una cerimonia funebre;
che il quesito può rimanere insoluto;
che pur rispondendo in modo affermativo, il municipio ha erroneamente provveduto alla rimozione dei sacchi di sabbia presenti sul fondo del ricorrente accollando le spese a quest'ultimo in applicazione dell'art. 41 REC;
che difatti il municipio stesso (v. ricorso al Consiglio di Stato ad 1b pag. 2) ha indicato come l'insorgente non abbia impedito l'intervento eseguito da un operaio comunale;
che inoltre non si può biasimare il ricorrente per aver dilazionato l'intervento dichiarando più volte di non avere il tempo per eseguire il trasporto;
che in effetti l'autorità comunale non ha nemmeno provato la necessità del provvedimento adottato ad esclusione di misure più proporzionate, in primo luogo la copertura dei sacchi di sabbia (ca. 0.7 mc);
che stante quanto precede, non vi è dunque stata nessuna violazione da parte del ricorrente delle disposizioni citate;
che di conseguenza il gravame va accolto e senza ulteriore disamina;
che non si assegnano ripetibili, dal momento che il ricorrente non è rappresentato da un avvocato libero professionista, ancorché giurista;
Per questi motivi,
visti gli art. 22 ter Cost.; 107 LOC; 25 RALOC; 35 LE; 38 RLE; 3, 41 REC; 3, 18, 28, 31; 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza le risoluzioni 8 novembre 1995 (n. 5884) del Consiglio di Stato e 28 marzo 1995 del municipio di __________ sono annullate.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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