AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.553
Data decisione, Autorità: 19.12.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00553 DP 288/95 leo
Lugano 19 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 novembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 25 ottobre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5732) che annulla la decisione 26 luglio 1995 del municipio di __________ e gli ingiunge di ordinare l'inoltro di una domanda di costruzione per la formazione di un accesso stradale alla casa d'abitazione dei ricorrenti (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
21 novembre 1995 del Consiglio di Stato;
30 novembre 1995 del municipio di __________;
4 dicembre 1995 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 31 agosto 1994 il municipio di __________ ha rilasciato ai ricorrenti __________ e __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località __________ su un fondo (part. n. __________ RFD) sprovvisto di accesso veicolare. La questione relativa all'accesso non è stata affrontata.
B. Il 30 marzo 1995 l'arch. __________, agente per conto dei ricorrenti, ha notificato al municipio __________ l'intenzione di iniziare i lavori e di costruire una strada di cantiere per accedere alla part. n. __________ RFD passando attraverso le part. n. __________, __________, __________, - RFD. L'autorità comunale non ha sollevato obiezioni.
C. Il 30 giugno 1995 il municipio di __________ ha ordinato la sospensione dei lavori di costruzione della strada, ingiungendo ai proprietari dei fondi interessati di inoltrare una domanda di costruzione.
Appurato che non si trattava di un'opera definitiva, il 7 luglio 1995 il municipio ha "riformato" l'ordine "nel senso che, senza formalità alcuna, può essere realizzata una strada di servizio per il cantiere __________, infrastruttura che si dovrà eliminare al termine della costruzione della casa". La risoluzione precisava che in caso di mantenimento dell'opera occorreva inoltrare una domanda di costruzione.
D. Il 17 luglio 1995 __________ ed __________ proprietari di un fondo toccato dalla strada di cantiere, hanno segnalato al municipio che la strada di cantiere stava assumendo le connotazioni di un'opera definitiva, comportante la formazione di una massicciata sporgente dal livello del terreno naturale.
Analoga segnalazione è stata inoltrata da __________ ed __________ il 24 seguente.
E. Con scritti del 26 luglio 1995 il municipio ha comunicato ai vicini reclamanti di ritenere che le questioni sollevate fossero di competenza del giudice civile.
F. Con giudizio 25 ottobre 1995 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta risoluzione, accogliendo i ricorsi contro di essa inoltrati dai vicini __________ e __________ ed ingiungendo al comune di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione per la formazione dell'accesso stradale alla part. n. __________ RFD.
Configurata la risoluzione 26 luglio 1995 come una decisione amministrativa, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'accesso in contestazione fosse da considerare come un'opera di carattere duraturo, in quanto tale soggetta a permesso di costruzione.
G. Contro il predetto giudizio i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Gli insorgenti rilevano anzitutto di essere al beneficio di una licenza edilizia per la costruzione della loro casa e di un permesso per la realizzazione di una strada di cantiere: autorizzazioni che non possono essere rimesse in discussione. Il manufatto realizzato sarebbe di natura temporanea, limitata alle esigenze del cantiere. Ingiustificata sarebbe quindi la richiesta di inoltrare una formale domanda di costruzione.
H. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che postula la conferma del giudizio impugnato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini qui resistenti, contestando succintamente le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in diritto
Data la natura delle contestazioni poste a giudizio, può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La documentazione fotografica allegata rende superfluo l'esperimento di una visita in luogo.
L'art. 1 cpv. 3 LE esime tuttavia da tale obbligo i progetti di costruzione disciplinati in dettaglio da altre leggi (lett. a), i lavori di manutenzione, le piccole costruzioni e le costruzioni provvisorie (lett. b) nonché i lavori che in virtù del diritto federale sono sottratti alla sovranità cantonale (lett. c).
In quest'ordine di idee, l'art. 4 lett. c) RLE dispone che la licenza edilizia è fra l'altro necessaria per la formazione di strade private ed accessi stradali. Non è invece necessaria per le costruzioni provvisorie, "ossia le costruzioni destinate a soddisfare un bisogno contingente, la cui durata è prestabilita, come le baracche di cantiere per deposito di materiali ed attrezzi" (art. 3 cpv. 1 lett. i RLE).
2.2. In concreto, i ricorrenti hanno notificato al municipio l'intenzione di costruire una strada d'accesso al cantiere della loro casa d'abitazione. Non erano tenuti a farlo. Né il municipio era tenuto a rilasciare loro un'autorizzazione per questo intervento. Conformemente all'art. 3 cpv. 1 lett. i RLE, la strada di cantiere poteva essere realizzata senza alcuna formalità.
Corrette, da questo profilo, sono le deduzioni operate dall'autorità comunale nella risoluzione 7 luglio 1995 con cui ha revocato l'ordine di sospensione dei lavori impartito sette giorni prima.
L'esenzione dall'obbligo del permesso di costruzione è tuttavia giustificata soltanto nella misura in cui l'opera in contestazione è legata alle esigenze del cantiere. Terminati i lavori di costruzione, l'accesso provvisorio dovrà quindi essere soppresso, rimuovendo lo stato di ghiaia che è stato posato e ripristinando il manto erboso.
La mancanza di altri accessi veicolari al fondo dei ricorrenti ed i lavori di sottofondazione eseguiti inducono invero a ritenere che la strada di cantiere verrà consolidata e trasformata in un'opera definitiva. Sintanto che il cantiere dei ricorrenti è aperto, il semplice sospetto non basta tuttavia a delegittimare l'opera ed a rendere necessario l'inoltro di una domanda di costruzione. L'avvio di una procedura di rilascio del permesso potrà essere imposto soltanto al termine dei lavori di costruzione, qualora la strada di cantiere non venisse indilatamente smantellata, ripristinando la status quo ante.
Così stando le cose, non può essere confermata la decisione con cui il Consiglio di Stato impone al municipio di __________ di esigere già sin d'ora l'inoltro di una domanda di costruzione.
Le contestazioni sollevate da questi ultimi soprattutto in relazione all'altezza eccessiva del sottofondo ghiaioso posato sulla strada di cantiere sfuggono infatti al giudizio dell'autorità amministrativa. In assenza di norme disciplinanti questo genere di manufatti ben poteva quindi il municipio limitarsi ad accertare la propria incompetenza a dar seguito alla richiesta d'intervento avanzata dai resistenti.
Anche da questo profilo il ricorso va quindi accolto, annullando la decisione governativa censurata.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 21 LE; 4 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 ottobre 1995 del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la decisione 26 luglio 1995 del municipio di __________ è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dei resistenti __________ in solido in ragione di fr. 400.-- e dei resistenti __________ in solido per il resto.
Le ripetibili di fr. 1'200.-- sono a carico dei resistenti __________ in solido in ragione di fr. 600.-- e dei resistenti __________ in solido per il resto.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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