AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.551
Data decisione, Autorità: 04.07.1997, TRAM
Incarto n. 52.95.00551
Lugano 4 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 novembre 1995 di
__________ patr. da: avv. ____________________
contro
la decisione 25 ottobre 1995 (no. 5744) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 marzo 1995 con la quale la Sezione dell'agricoltura gli ha negato l'autorizzazione di frazionare il mappale no. __________ RFD di __________;
viste le risposte:
27 novembre 1995 di __________;
28 novembre 1995 della Sezione dell'agricoltura;
29 novembre 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ e __________ sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno della part. no. __________ RFD di __________ di complessivi mq. 39'014, così censiti: a. coltivo di mq. 37826, b. fossato di mq. 479, C. stalla di mq. 278, D. abitazione di mq. 104, f. concimaia e WC di mq. 36, G. magazzino di mq. 27, J. sostra di mq. 32, M. autorimessa di mq. 52, N. sostra di mq. 74, O. silos di mq. 15, P. sostra di mq. 40, Q. porcile di mq. 13, R. recinto di mq. 18, S. pollaio di mq. 7, T. legnaia di mq. 13.
A livello pianificatorio, il fondo è interamente inserito in zona agricola (SAC).
B. Il 7 giugno 1994 il ricorrente __________ ha chiesto alla Sezione dell'agricoltura l'autorizzazione per il frazionamento del mappale no. __________ RFD di __________ in tre distinte particelle di mq. 2'846 la prima, di mq. 18'071 la seconda e di mq. 18'097 la terza.
L'istanza è stata presentata con riferimento al piano in scala 1:1000 allestito il 7 giugno 1994 dal geometra revisore, ing. __________
Con lettera 8 giugno 1994 la Sezione dell'agricoltura ha riferito a __________, per il tramite dell'ing. __________, di non potere evadere la predetta istanza, non disponendo di tutti i dati necessari. Nel medesimo scritto tuttavia, l'autorità amministrativa ha reso attento l'istante dell'esistenza di possibili impedimenti al prospettato frazionamento, derivanti dalle disposizioni contenute nella Legge sul diritto fondiario rurale (LDFR) e nella Legge sul raggruppamento e la permuta dei fondi (LRPT).
C. La procedura è rimasta sospesa sino al 6 febbraio 1995, data in cui __________, per il tramite del suo patrocinatore legale, ha reagito al predetto scritto della Sezione dell'agricoltura, chiedendo nuovamente a quest'ultima il permesso di frazionare il mappale no. __________ di __________, così come previsto nel piano allestito dal geometra il 7 giugno 1994.
Con decisione 2 marzo 1995, la Sezione dell'agricoltura si è dunque pronunciata sulla questione, respingendo l'istanza in parola.
La stessa ha motivato la propria decisione affermando che la part. __________ di __________ rappresenta un'azienda agricola ai sensi dell'art. 7 LDFR e che pertanto al suo frazionamento osterebbero le disposizioni degli art. 58 cpv. 1 LDFR e 75 cpv. 1 LRPT.
D. Con ricorso 31 marzo 1995 __________ ha impugnato la predetta decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso negatogli dalla Sezione dell'agricoltura.
Il ricorrente ha avantutto contestato che la part. no. __________ RFD di __________ costituisca un'azienda agricola ai sensi della LDFR.
Ha però aggiunto che la cosa è del tutto irrilevante in quanto , anche volendo considerarla come tale, nel caso in esame non vi sarebbe alcuna divisione materiale dell'azienda ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 LDFR, bensì un semplice scioglimento della proprietà mediante divisione reale del fondo, secondo quanto previsto dal CCS.
E. Con sentenza 25 ottobre 1995 (no. 5744) il Governo cantonale ha risolto di respingere il gravame presentato da __________, confermando quindi la decisione impugnata.
A fondamento del proprio giudizio il Consiglio di Stato, dopo aver accertato che la part. no. __________ di __________ costituisce un'azienda agricola ex art. 7 LDFR, ha rilevato come lo scioglimento della comproprietà esistente sul predetto fondo secondo le modalità proposte dal ricorrente contrasti con gli intendimenti della stessa LDFR. In particolare la fattispecie in esame non rientrerebbe in nessuna delle eccezioni previste dall'art. 60 LDFR al divieto di divisione materiale delle aziende agricole e di frazionamento dei fondi agricoli sancito dall'art. 58 LDFR. Al previsto smembramento della comproprietà __________ /__________ si opporrebbe inoltre il divieto di frazionamento di fondi agricoli raggruppati mediante sussidi erariali, stabilito dall'art. 75 cpv. 1 LRPT.
F. Contro la premessa risoluzione governativa __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo l'annullamento della decisione 2 marzo 1995 della Sezione dell'agricoltura e il permesso di frazionare la part. no __________ di __________ secondo il progetto allestito in data 7 giugno 1994 dall'ing. __________.
Il ricorrente riprende e sviluppa le argomentazioni che già erano state poste a fondamento del ricorso inoltrato davanti al Consiglio di Stato.
In sostanza deduce che il fondo in questione non è un'azienda agricola, bensì un fondo agricolo e che pertanto l'art. 58 cpv. 1 LDFR, che fa divieto di divisione materiale delle aziende agricole, non è per nulla applicabile alla fattispecie.
Secondo l'insorgente la questione in oggetto andrebbe esaminata unicamente alla luce dell'art. 58 cpv. 2 LDFR che vieta la suddivisione dei fondi agricoli in particelle aventi una superficie inferiore ai 2'500 mq. o ai 1'000 mq. per i vigneti; fatto che in concreto non si avvera per cui il frazionamento richiesto deve essere concesso.
Contesta quindi che la part. no. __________ RFD di __________ sia stata formata in sede di RT mediante sussidi erariali.
G. L'impugnativa è avversata dal Governo, dalla Sezione dell'agricoltura e dalla comproprietaria __________ con argomenti che verranno semmai ripresi in seguito.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica (art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
I fondi agricoli non possono essere suddivisi in particelle di meno di 2'500 mq (divieto di frazionamento). Questa superficie minima è di 1'000 mq per i fondi vignati. Resta comunque aperta ai Cantoni la facoltà di prevedere nelle loro rispettive legislazioni d'applicazione delle superfici minime più estese (art. 58 cpv. 2 LDFR).
L'art. 59 LDFR prevede delle eccezioni al divieto di divisione materiale e di frazionamento dei fondi.
Inoltre in alcuni casi, specificatamente previsti dalla legge, le autorità cantonali competenti possono concedere delle autorizzazioni eccezionali in deroga ai divieti sopra citati (art. 60 LDFR).
2.2. L'art. 86 della Legge federale concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto agricolo del 3 ottobre 1951 (LAgr) prevede che per frazionare nuovamente fondi agricoli compresi in un raggruppamento di terreni o per rimboscare sedimi dissodati è necessaria l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente (cpv. 1). Tale autorizzazione può essere concessa soltanto per motivi gravi e dà diritto al rimborso dei sussidi versati dall'ente pubblico (cpv. 3).
Rifacendosi a quanto imperativamente sancito dalle predette disposizioni e facendo uso dell'ampia facoltà di legiferare che l'art. 702 CCS concede ai Cantoni in materia di frazionamento del suolo, la Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT) sancisce il divieto di frazionare fondi agricoli raggruppati mediante sussidi erariali (art. 75 cpv. 1 LRPT).
Tale divieto non è però assoluto. Il capoverso 5 dell'art. 75 LRPT (che riprende in sostanza quanto sancito in modo più generico dall'art. 86 cpv. 3 LAgr) stabilisce infatti che il frazionamento può essere autorizzato in via eccezionale dal Dipartimento delle finanze e dell'economia, e per esso dalla Sezione dell'agricoltura (cfr. Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994), per comprovate esigenze, specie se conciliabili con l'interesse generale del Comune e con la consistenza e la continuità delle aziende agricole, oppure in caso di fondi edificati, allo scopo di poter separare e sottrarre alla propria destinazione agricola la parte edificata da quella versata ad utilizzazione prettamente rurale. In questi casi i terreni non possono comunque essere frazionati in particelle aventi una superficie inferiore a 2'000 mq per vigneti e frutteti, a 3'000 mq per prati e campi e a 4'000 mq per selve e boschi (art. 101 LRPT).
Gli articoli della LRPT testé menzionati continuano ad essere applicabili alle fattispecie concernenti il frazionamento di fondi agricoli raggruppati mediante sussidi erariali malgrado l'entrata in vigore della LDFR e della relativa legge di applicazione cantonale. Anzi, secondo la dottrina più autorevole, le disposizioni della LAgr che disciplinano il frazionamento di fondi agricoli (e quindi anche le disposizioni cantonali che discendono da tale normativa federale, quali ad esempio gli art. 75 e 101 LRPT), se applicabili alla concreta fattispecie, hanno il sopravvento su quelle della LDFR, in quanto maggiormente restrittive e specifiche rispetto a queste ultime (C. Bandli, Das bäuerliche Bodenrecht, art. 58 No. 6).
Le possibilità di frazionamento dello stesso vanno dunque vagliate tenendo conto non solo delle disposizioni della LDFR, ma anche dell'art. 86 LAgr e delle relative disposizioni cantonali che concretizzano quest'ultima norma di diritto federale. In particolare, anche qualora nel caso di specie fossero adempiute le condizioni stabilite dall'art. 58 LDFR per procedere al frazionamento del fondo in oggetto, occorrerebbe in ogni caso esaminare se al rilascio di una simile permesso non vi osti quanto prescritto da altre leggi, e segnatamente dalla LAgr e dalla LRPT, nel qual caso l'unità materiale del predetto immobile agricolo andrebbe senz'altro tutelata.
Secondo quanto affermato dal ricorrente, il frazionamento della part. no __________ RFD di __________ è stato richiesto allo scopo di permettere lo scioglimento del rapporto di comproprietà relativo al predetto mappale esistente tra il ricorrente __________ e la signora __________.
Indipendentemente dalla qualifica di azienda agricola o meno del summenzionato fondo, alla progettata parcellazione si oppone il divieto di frazionamento di fondi agricoli raggruppati mediante sussidi erariali, sancito dall'art. 75 cpv.1 LRPT, visto che le ragioni addotte dal ricorrente a sostegno della propria istanza 7 giugno 1994 non sono certo tali da giustificare il rilascio di un'autorizzazione straordinaria in deroga alla restrizione testé menzionata.
A tale proposito va infatti sottolineato che la semplice necessità di sciogliere una comproprietà non può da sola bastare a giustificare il rilascio di un'autorizzazione di frazionamento in deroga al divieto imposto dall'art. 75 cpv. 1 LRPT: infatti l'eccezionalità della deroga prevista al suddetto divieto ben giustifica la severità con la quale le autorità amministrative esaminano se siano adempiute o meno le condizioni imposte dalla legge per il rilascio di un'autorizzazione di frazionamento. Una prassi troppo permissiva in tale ambito rischierebbe di vanificare i grossi sforzi finanziari intrapresi in passato dall'ente pubblico per finalmente giungere, mediante la ricomposizione particellare, ad ottenere una migliore, nonché più razionale organizzazione e utilizzazione del suolo agricolo.
Senza che si renda necessario esaminare se siano in concreto adempiute le condizioni poste dall'art. 58 LDFR, appaiono dunque del tutto corrette le decisioni della Sezione dell'agricoltura e del Consiglio di Stato, con le quali è stato negato al ricorrente il permesso di procedere al frazionamento della particella in oggetto.
Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 58, 59, 60, 80 cpv.1,88 LDFR; 13 cpv. 2 LALDFR; 75 cpv. 1 e 5, 101 LRPT; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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