AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.550
Data decisione, Autorità: 19.12.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00550 DP 285/95 leo
Lugano 19 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 novembre 1995 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 24 ottobre 1995 (n. 5708) del Presidente del Consiglio di Stato che nega all'insorgente di conferire effetto sospensivo alla decisione 22 settembre 1995 con cui il municipio di __________ gli ordina di cessare l'attività di tassametrista concessionario;
viste le risposte:
14 novembre 1995 del municipio di __________;
22 novembre 1995 del Presidente del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 27 settembre 1994 il municipio di __________ ha disdetto per la fine di quell'anno tutte le concessioni per il servizio taxi accordate sul territorio comunale; fra queste, anche quella rilasciata a suo tempo al ricorrente;
che il 14 febbraio 1995 lo stesso municipio ha pubblicato un bando di concorso per il rilascio di nuove concessioni;
che con decisione 28 marzo 1995 ha accordato sette concessioni, disattendendo la candidatura inoltrata da __________;
che con risoluzione 24 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da questo concorrente, che contestava la legittimità della scelta operata dall'autorità comunale in favore di altri concorrenti, a suo avviso, non rispondenti ai requisiti del bando;
che con giudizio 30 agosto 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il ricorso inoltrato da __________ contro la predetta risoluzione governativa, annullandola e rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, chiamati in causa i concorrenti prescelti, avesse a rendere una nuova decisione parimenti impugnabile;
che con risoluzione 22 settembre 1995 il municipio di __________ ha ordinato ad __________ di cessare l'attività di tassametrista concessionario; la decisione avvertiva che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo;
che contro questa risoluzione municipale __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando, in via provvisionale, che il Presidente del Consiglio di Stato conferisse effetto sospensivo al ricorso;
che con risoluzione 24 ottobre 1995 il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo, ritenendo che la disdetta della concessione avesse privato l'insorgente di qualsiasi titolo autorizzativo ad esercitare ulteriormente la professione;
che contro questa risoluzione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; richiamati i principi che reggono la materia del contendere l'insorgente nega che sussistano motivi tali da giustificare il diniego dell'effetto sospensivo; alla fin fine, argomenta, tutti i tassametristi attualmente in servizio a __________ eserciterebbero l'attività senza essere in possesso di un valido titolo autorizzativo;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Presidente del Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente;
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono invero pacifiche; il ricorso è dunque ricevibile in ordine giusta gli art. 21 cpv. 4 PAmm, essendo la vertenza impugnabile nel merito (art. 208 LOC);
che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm l'autorità amministrativa può conferire immediata esecutività alle proprie decisioni, disponendo che un eventuale ricorso non esplichi l'effetto sospensivo previsto dalla legge;
che la preventiva soppressione dell'effetto sospensivo dev'essere sorretta da motivi impellenti, finalizzati alla tutela di interessi generali o comunque prevalenti su quelli di chi è chiamato a sopportare l'immediata esecutività del provvedimento (DTF 99 Ib 220 consid. 5; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I N. 369; Rhinow, Oeffenflicher Prozzessrecht § 18 N. 1070, pag. 229; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, § 25 N. 3 pag. 244 seg.);
che la revoca dell'effetto sospensivo costituisce un provvedimento di natura cautelare; in quanto tale procede in larga misura dal potere discrezionale che la legge riserva all'autorità decidente in ordine all'adozione delle misure necessarie ad evitare che nelle more del procedimento di ricorso interessi pubblici o privati vengano irrimediabilmente pregiudicati dal differimento dell'esecuzione della decisione;
che l'autorità di ricorso chiamata a statuire su un'impugnativa proposta contro una decisione confermativa di un provvedimento cautelare adottato dall'istanza inferiore deve limitarsi a verificare che la decisione censurata non violi il diritto; l'autorità di ricorso deve in particolare rispettare la latitudine di giudizio che dev'essere riconosciuta all'autorità inferiore in punto all'adozione di provvedimenti cautelari;
che oggetto del presente giudizio è unicamente la decisione con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha confermato la provvisoria esecutività conferita dal municipio di __________ all'ordine impartito al ricorrente di cessare l'attività di tassametrista;
che la risoluzione municipale censurata prende lo spunto dalla sentenza 30 agosto 1995 di questo Tribunale, ove fra l'altro si rilevava:
"Il resistente chiede in via provvisionale che il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo abbia ad ordinare all'insorgente di cessare immediatamente la sua attività di tassametrista nel Comune di __________.
Una simile misura esula manifestamente dalle competenze giurisdizionali della scrivente autorità di ricorso, chiamata unicamente a pronunciarsi sulla legittimità della decisione di diniego della concessione adottata dal Municipio di __________.
La concessione che negli ultimi anni ha consentito ad __________ di svolgere la propria professione è stata infatti disdetta per il 31 dicembre 1994. A far tempo da quel momento il ricorrente lavora senza essere al beneficio di alcun titolo autorizzativo, per cui spetta manifestamente all'autorità comunale adottare i provvedimenti che più ritiene opportuni per ovviare a tale situazione e questo indipendentemente dalla presente procedura ricorsuale."
(cfr. consid. 2);
che con queste considerazioni al Tribunale cantonale amministrativo intendeva essenzialmente rilevare che nell'attesa che le autorità di ricorso evadessero l'impugnativa inoltrata da __________ contro la delibera 30 marzo 1995 del municipio di __________ spettava all'autorità comunale disciplinare l'attività dei tassametristi in servizio sulla piazza;
che con l'ordine di cessare l'attività impartito al ricorrente __________ e da questi impugnato davanti al Consiglio di Stato, il municipio di __________ ha considerato che questi esercitava l'attività senza essere in possesso di alcun titolo autorizzativo, stante che la precedente concessione era ormai stata da tempo disdetta;
che fondandosi su queste considerazioni l'autorità comunale ha preventivamente revocato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, rendendo quindi esecutivo l'ordine prima della sua crescita in giudicato;
che il Presidente del Consiglio di Stato ha a sua volta ritenuto che l'assenza di qualsiasi titolo autorizzativo che legittimasse il ricorrente a continuare l'attività di tassametrista abilitasse il municipio ad anticipare l'esecutività dell'ordine censurato;
che la disdetta e la conseguente mancanza di autorizzazione sono semmai atte a giustificare l'ordine in quanto tale, ma non bastano a legittimare l'anticipata esecutività del provvedimento;
che il semplice fatto che l'ordine censurato possa apparire manifestamente fondato non costituisce in effetti un motivo sufficiente per revocare preventivamente l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;
che il conferimento dell'immediata esecutività ad un ordine o ad un divieto si giustifica invero soltanto quando un ritardo nell'esecuzione del provvedimento appare atto a pregiudicare irrimediabilmente interessi pubblici o privati prevalenti su quelli dell'obbligato;
che, in concreto, non è dato di vedere quali interessi vengano irreparabilmente pregiudicati dal fatto che il ricorrente, benché privo della necessaria autorizzazione, continui ad esercitare l'attività di tassametrista nell'attesa che l'autorità di ricorso evada non già l'impugnativa pendente contro il diniego della nuova concessione, bensì quella inoltrata contro l'ordine di cessare l'uso accresciuto del suolo pubblico;
che i problemi d'ordine suscitati dalla continuazione temporanea di un'attività ormai non più autorizzata non sono tutto sommato di portata tale da giustificare l'anticipata esecuzione dell'ordine censurato;
che non v'è motivo per riservare al ricorrente un trattamento più penalizzante di quello che nelle stesse circostanze verrebbe verosimilmente riservato a qualsiasi tassametrista abusivo che impugnasse un ordine di cessare l'attività; tanto meno quando si consideri che nemmeno gli altri tassametristi dispongono di un'autorizzazione cresciuta in giudicato;
che, così stando le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione del Presidente del Consiglio di Stato e riconfermando all'impugnativa pendente l'effetto sospensivo preventivamente toltole dall'autorità comunale;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili seguono invece la soccombenza;
visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 21, 28, 30, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 24 ottobre 1995 del Presidente del Consiglio di Stato (n. 5708) è annullata;
1.2. è conferito effetto sospensivo al ricorso inoltrato da __________ contro l'ordine 22 settembre 1995 impartitogli dal municipio di __________.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Il comune di __________ rifonderà fr. 300.-- al ricorrente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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