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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.546
Data decisione, Autorità: 02.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00546 DP 281/95 cm
Lugano 2 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 30 ottobre 1995 di
contro
la decisione 17 ottobre 1995 (no. 5626) del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso interposto dall'insorgente avverso la decisione 12 maggio 1995 del Consiglio comunale di __________, mediante la quale non è stato accettato il rifiuto pronunciato dalla ricorrente di assumere la carica di consigliere comunale;
viste le risposte:
6 novembre 1995 dell'avv. __________, in qualità di Presidente del consiglio comunale di __________
7 novembre 1995 del Municipio di __________ - 22 novembre 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che __________ ha partecipato, quale candidata del PLRT, alle elezioni del 5 aprile 1992 per il rinnovo del Consiglio comunale di __________; non avendo raccolto sufficienti voti per essere eletta, __________ è risultata la quindicesima subentrante tra le fila del suo partito;
che l'8 marzo 1995 il municipio di __________ ha chiesto a __________ l'accettazione di subentrare in Consiglio comunale al posto dell'uscente __________;
che con lettera del 17 marzo 1995, la stessa ha risposto di non voler accettare tale carica;
che il municipio ha quindi informato della cosa il Legislativo comunale, e segnatamente la Commissione delle petizioni, la quale nel suo rapporto del 3 marzo 1995 si è espressa in favore dell'accoglimento della richiesta formulata dalla signora __________
che in occasione della seduta straordinaria del 12 maggio 1995, il Consiglio comunale di __________, ritenendosi esclusivamente competente a pronunciarsi su tale questione non ha accettato la rinuncia espressa dalla signora __________ ad assumere la carica di consigliere comunale;
che con raccomandata 17 maggio 1995, il municipio di __________ ha quindi informato la diretta interessata della decisione presa dal Consiglio comunale;
che con ricorso 29 maggio 1995 al Consiglio di Stato, __________ ha chiesto l'annullamento della predetta decisione, ritenendosi impossibilitata a conciliare tale impegno con le sue numerose attività personali;
che con decisione 17 ottobre 1995, l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame, ritenendo corretta la decisione del Consiglio comunale;
che contro la predetta pronuncia __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento; motiva tale richiesta con il fatto che soffre di un disturbo da stress che non le permette di assumere un impegno come quello in oggetto e produce a dimostrazione di tale fatto un certificato medico;
che all'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato che il Presidente del Consiglio comunale, mentre che dal canto suo il municipio di __________, riconfermandosi in quanto già esposto davanti all'istanza di prime cure, propone l'accoglimento del ricorso;
che il 27 aprile 1996 è avvenuto su tutto il territorio del Cantone il rinnovo dei poteri comunali, ma la ricorrente non si è candidata in nessun schieramento politico, né per l'elezione del municipio, né per quella del Consiglio comunale.
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 LOC;
che la legittimazione attiva della ricorrente discende dai combinati art. 209 LOC e 43 PAmm ed è nel presente caso data, in quanto essa, pur non essendosi più candidata alle ultime elezioni comunali del 27 aprile 1996, ha comunque un interesse concreto, attuale e personale a dolersi del giudizio impugnato mediante il quale, vista la sua totale soccombenza, le sono state integralmente addossate le spese e le tasse di giustizia di prima istanza;
che di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm);
che la carica di consigliere comunale è di principio obbligatoria (art. 44 LOC); ciò significa che il cittadino, eletto in Consiglio comunale su di una lista alla quale ha dato liberamente la sua adesione, ha il dovere di assumere tale carica e di prestare giuramento o promessa solenne in occasione della seduta costitutiva;
che ciò vale di principio anche per il subentrante, allorquando il candidato eletto esercita dopo l'elezione il proprio diritto d'opzione per un'altra carica (come ad esempio quella di municipale) o è costretto per giustificati motivi a rinunciare al proprio seggio in consiglio comunale nel corso della legislatura;
che tuttavia la legge ammette per i subentranti la facoltà, se sufficientemente motivata, di rinunciare all'assunzione della carica di consigliere comunale: in questi casi la procedura da seguire è quella prevista per la trattazione delle dimissioni di un consigliere comunale eletto (art. 15 cpv. 3 RALOC),
che, nella fattispecie in esame, la ricorrente ha motivato la propria rinuncia con il fatto di soffrire di disturbi di salute che non le permetterebbero di assumere compiti di responsabilità;
che quest'ultima circostanza appare comprovata dal certificato medico versato agli atti dall'insorgente stessa;
che, stando così le cose, la scelta operata dalla ricorrente di non subentrare nel consesso legislativo di __________ al posto del consigliere dimissionario appare sufficientemente giustificata;
che pertanto il ricorso va accolto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
visti gli art. 44, 208, 209 LOC; 15 RALOC, 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 12 maggio 1995 del Consiglio comunale di __________, relativa alla ricusa della signora __________ di assumere la carica di consigliere comunale, è annullata.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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