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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.544
Data decisione, Autorità: 18.01.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00544 DP 279/95 cm
Lugano 18 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Del Tredici, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 ottobre 1995 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 16 ottobre 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che assicura in via di massima alla __________ il rilascio della patente per l'apertura di un "locale notturno - piano bar" Cat. B1 a __________, scissione dalla patente relativa al __________ a __________;
viste le risposte:
30 ottobre 1995 del Dipartimento delle istituzioni;
6 novembre 1995 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 16 ottobre 1995, pubblicata sul FU n. /_______ dipartimento delle istituzioni ha assicurato in via di massima alla Ristorante __________ il rilascio della patente per l'apertura di un "locale notturno - piano bar" Cat. B1 a __________ (scissione della patente relativa al Ristorante __________ a __________).
B. Contro la premessa risoluzione dipartimentale la comunione dei comproprietari del condominio __________ é insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Evidenziando che il condominio __________ si trova nelle immediate vicinanze del Ristorante __________ e del previsto locale notturno, rileva che l'apertura dello stesso comprometterebbe gravemente la tranquillità e la quiete notturna dei condomini, già perturbata dagli avventori del ristorante.
Nella misura in cui la patente venisse rilasciata, postula che sia prevista la chiusura del locale alle ore 02.00.
C. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Dipartimento delle istituzioni e la Ristorante __________, che postulano la conferma dell'autorizzazione censurata.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva della ricorrente va senz'altro riconosciuta. Essendo proprietaria di un condominio ubicato nelle immediate vicinanze del previsto locale notturno, la sua situazione giuridica risulta collegata con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso. Tale insomma da farla apparire portatrice di un interesse attuale, diretto e concreto a dolersi del pregiudizio effettivo che il provvedimento censurato le arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere (cfr. STA 1. aprile 1993 in re Comunione dei comproprietari del condominio Ramogna, STA 27 aprile 1987 in re Giudici e LLCC, DTF 104 Ib 249).
Ora, lo scopo dell'autorizzazione di massima é quello di accertare, sulla base di una richiesta sommaria, se in una determinata situazione siano dati i presupposti per il rilascio di una patente, evitando in tal modo al richiedente investimenti inutili.
La LEP non subordina il rilascio di patenti per esercizi pubblici a particolari condizioni volte a prevenire immissioni moleste.
Essa si limita a stabilire il principio della responsabilità del titolare della patente e del gerente per il mantenimento dell'ordine all'interno del locale.
In tali circostanze, soltanto la clausola generale di polizia può ostare al rilascio dell'autorizzazione richiesta (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 132 B. III).
L'applicazione di tale clausola, di natura sussidiaria, presuppone tuttavia una situazione di pericolo, particolarmente grave, diretto ed imminente per i beni di polizia: pericolo evitabile unicamente mediante il rifiuto del permesso.
In sostanza, si deve poter ritenere pressoché certo che dalla concessione dell'autorizzazione richiesta possa derivare al vicinato una molestia intollerabile dal profilo della tutela dell'ordine pubblico (cfr. Imboden
Nel caso concreto questo presupposto non é stato reso verosimile.
Le esigue dimensioni del locale (80 mq) non permettono di ritenere che il disturbo arrecato al vicinato dalla sua attività sia di portata tale da giustificare il diniego della patente in applicazione della clausola generale di polizia.
Sotto questo profilo, la decisione dipartimentale impugnata va quindi confermata.
La determinazione degli orari di apertura e di chiusura avverrà nell'ambito della decisione che l'autorità cantonale deve ancora rendere sulla patente definitiva: atto contro il quale i ricorrenti potranno semmai nuovamente insorgere.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 60 LEP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà alla controparte fr. 250.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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