AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.542
Data decisione, Autorità: 26.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00542 DP 277/95 leo
Lugano 26 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 ottobre 1995 di
rappr. da: __________
contro
la decisione 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5389) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 2 agosto 1993 con cui il municipio di __________ rilascia a __________ la licenza edilizia per ampliare il macello-salumificio che sorge sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
7 novembre 1995 del Consiglio di Stato;
17 novembre 1995 del Dipartimento del territorio;
24 novembre 1995 di __________, __________;
24 novembre 1995 del municipio di __________;
esperito un sopralluogo,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietario di uno stabilimento per la produzione di salumi, situato nel nucleo di __________ a ridosso della sua casa d'abitazione e del piccolo negozio di macelleria di cui è titolare (part. n. __________ RT). Il salumificio è costituito da un fabbricato di notevoli dimensioni, strutturato su quattro livelli e con una superficie utile complessiva di 980 mq. Al piano terreno trovano spazio i locali per la lavorazione delle carni, il lavaggio delle bacinelle, l'etichettatura, l'imballaggio sotto vuoto, le spedizioni, il deposito della merce in partenza, la preparazione delle spezie, la pressa per i prosciutti, un piccolo ufficio, uno spogliatoio con i servizi e diverse celle: per il negozio di macelleria, per la conservazione delle budella, per l'asciugamento dei salumi, per il congelamento, per la salamoia, per la carne semilavorata e per gli impasti. Al primo piano sono situati gli spazi per la macellazione degli animali ed una cella frigorifera. Al primo livello sfalzato, sono situate quattro camere per la stagionatura e l'asciugamento dei salumi, nonché un deposito. Al secondo livello sfalzato v'è una cella per l'asciugamento, una per la stagionatura e una per il deposito dei prodotti che escono dal locale pressa.
Nel settore produttivo sono occupati 7 macellai qualificati, di cui uno al 50 %, 3 operai semiqualificati, 5 aiuti macellai, 1 addetto alla pulizia, 1 apprendista e 5 donne a ore (pari a 2 unità lavorative a tempo pieno). Nel settore commerciale sono invece occupati una segretaria a metà tempo, 2 autisti e 2 rappresentanti.
Gli orari di lavoro del salumificio sono: il lunedì 06.30-18.00; martedì 07.00-17.30; mercoledì e giovedì 07.00-18.00 e venerdì 07.00-12.00.
Nel salumificio vengono macellati ogni settimana 70 maiali, un vitello e 4 mucche. La produzione settimanale ammonta a 60 q di prodotti freschi.
Gli animali vengono forniti il lunedì mattina, con un grosso autocarro. L'evacuazione degli scarti ha luogo lunedì, mercoledì e venerdì a mezzo di autocarri di medie dimensioni e di furgoni. Ogni giorno sul lato NE dello stabilimento vi sono inoltre almeno un paio di altri movimenti di camion che portano carne fresca o asportano prodotti finiti.
La cifra d'affari del salumificio e della macelleria negli ultimi anni ha superato abbondantemente i 5 milioni di franchi (quota parte della macelleria 8-10 %).
B. Allo scopo di adeguare il salumificio alle nuove normative della CEE, il 18 febbraio 1993 __________ ha chiesto al municipio il permesso di ampliare lo stabilimento, aggiungendovi una nuova ala sul lato NE. L'aggiunta è costituita da un corpo edilizio di circa 20 m x 13 x 10,05, con una volumetria di oltre 4'000 mc, strutturata su quattro livelli, di cui uno completamente interrato (di maggiori dimensioni). Nella nuova ala verrebbero sistemati gli spogliatoi del personale ed una nuova, capiente cella di congelamento (piano interrato), locali per la lavorazione delle carni, il lavaggio ed il deposito delle bacinelle, celle per i cascami e la carne fresca (PT), celle per l'asciugamento (1. piano) e celle per la stagionatura (2. piano).
La nuova ala sorgerebbe lungo il confine SE della part. n. __________ RT (su un tratto di m 12,70), rispettivamente lungo il confine NE della part. n. __________ RT.
Alla domanda si sono opposti i proprietari dei predetti fondi, contestando l'intervento dal profilo della conformità di zona, degli indici, delle distanze, delle immissioni moleste, dei posteggi e dell'inserimento estetico.
C. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 2 agosto 1993 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini qui ricorrenti.
L'autorità comunale ha ritenuto in particolare che l'attività del salumificio fosse conforme alla destinazione della zona del nucleo; zona, che oltre agli insediamenti abitativi ammette anche attività commerciali ed artigianali che non turbano la tranquillità nelle ore notturne e nei giorni di riposo e che sono tollerabili nell'altro tempo, come piccoli laboratori di falegname, da fabbro e da meccanico. Abbondanzialmente, il municipio ha inoltre rilevato che l'ampliamento rientrava nei limiti ammessi dall'art. 70 LALPT.
D. Con giudizio 3 ottobre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti. Assunte le prove, il Governo ha in sostanza condiviso l'assunto del municipio di ____________________ circa la conformità di zona dello stabilimento.
Essendo in gran parte svolta ancora manualmente, l'attività dello stabilimento sarebbe di tipo artigianale. Ma anche nel caso in cui la si volesse considerare industriale, l'ampliamento andrebbe comunque autorizzato, poiché rientrerebbe nei limiti dell'art. 70 cpv. 2 LALPT in quanto volto a migliorare la qualità del processo produttivo.
Respinte le ulteriori censure sollevate dagli insorgenti in relazione agli indici, alle immissioni, alle distanze ed ai posteggi, il Consiglio di Stato ha pertanto confermato la controversa licenza.
E. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla licenza avversata.
Rievocati gli accertamenti esperiti dalla precedente istanza, i ricorrenti negano che lo stabilimento possa ancora essere considerato di natura artigianale: viste le dimensioni, si tratterebbe di una vera e propria industria, incompatibile con la destinazione assegnata alla zona del nucleo.
Contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze, l'aggiunta non potrebbe autorizzata nemmeno in base all'art. 70 cpv. 2 LALPT. L'ampliamento, obiettano, sarebbe eccessivo dal profilo delle volumetrie, aggraverebbe i momenti di contrasto con la zona di utilizzazione e comporterebbe un intollerabile sorpasso dell'indice di sfruttamento prescritto per la zona.
L'intervento, soggiungono, pregiudicherebbe anche gli obbiettivi della vicina zona di protezione monumentale. Disattese sarebbero infine le prescrizioni sulle distanze tra edifici e sui posteggi, nonché le disposizioni della LPAmb sulle immissioni foniche (rumore dei ventilatori e del traffico di autocarri) ed atmosferiche (odori).
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ ed il resistente __________, che contestano partitamente le tesi dei ricorrenti, negando in particolare che l'attività del salumificio possa essere considerata industriale e sottolineando l'assenza di qualsiasi disturbo per il vicinato.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono invero pacifiche.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli ulteriori accertamenti esperiti da questo tribunale (art. 18 PAmm).
Conformità di zona
3.1. Come rettamente rileva il Consiglio di Stato, rifacendosi alla consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, l'autorizzazione a costruire può di principio essere accordata soltanto per opere conformi alla funzione prevista dal PR per la zona di utilizzazione in cui vengono a sorgere (art. 22 cpv. 2 lett. b LPT; 68 LALPT). Ciò significa che nelle singole zone possono essere ammessi soltanto insediamenti che si adeguano alla destinazione attribuita loro dalle NAPR. Non basta che non si pongano in contrasto con la funzione di zona: per conseguire il permesso devono integrarvisi convenientemente (cfr. DFGP, Commento alla LPT, ad art. 22 N 29).
Eccezioni, all'interno delle zone edificabili sono ammesse soltanto nella misura in cui sono previste dal diritto cantonale (art. 23 LPT).
3.2. L'art. 1 NAPR di __________ suddivide il territorio comunale nelle seguenti zone:
zona di protezione monumentale
zona dei nuclei
zona residenziale del piano
zona residenziale della collina
zona residenziale del __________
zona artigianale
zona per attrezzature ed edifici pubblici
zona agricola
zona forestale e
zona esposta al rumore.
La funzione assegnata alle singole zone è definita dagli art. 14-22 NAPR. In base all'art. 14, "le zone del piano e della collina sono riservate all'abitazione ed alle attività connesse con questa destinazione, come negozi, panetterie e simili; sono pure ammesse le attività commerciali e artigianali che non turbano la tranquillità nelle ore notturne e nei giorni di riposo e che sono tollerabili nell'altro tempo, come piccoli laboratori da falegname, da fabbro e da meccanico".
Da questa disposizione emerge chiaramente che il legislatore comunale ha inteso in primo luogo destinare le zone del piano e della collina all'insediamento di abitazioni e di attività collaterali, strettamente connesse alla funzione residenziale, quali negozi ed esercizi pubblici di quartiere.
Le zone del piano e della collina non sono tuttavia riservate esclusivamente all'insediamento residenziale. L'art. 14 NAPR ammette infatti anche attività commerciali ed artigianali non destinate a soddisfare esigenze della ristretta cerchia degli abitanti del luogo. Per essere autorizzate, queste attività, devono tuttavia essere tali da non turbare "la tranquillità nelle ore notturne e nei giorni di riposo" ed essere "tollerabili nell'altro tempo". Per meglio definire le attività commerciali ed artigianali compatibili con la destinazione primaria di queste zone, la norma in questione cita a titolo esemplificativo i "piccoli laboratori da falegname, da fabbro e da meccanico".
La limitazione riferita alle attività artigianali ammissibili è da intendere soprattutto in funzione dell'esigenza di escludere da queste zone gli insediamenti industriali, ovvero le attività che fanno capo ad impianti fissi e permanenti, destinati a trasformare o trattare beni o materie prime su vasta scala secondo metodi standardizzati (cfr. in proposito l'art. 5 cpv. 2 della LF sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13.3.1964; RS 822.11; nonché l'art. 3 della legge cantonale sul promovimento dell'industria e dell'artigianato industriale del 27.5.1986, LPIAI, RL 11.3.3.1).
Ammissibili, stando alla norma in esame, sono in pratica soltanto attività lavorative volte alla produzione di beni e di merci su scala ridotta, con un limitato impiego di mezzi tecnici e di manodopera e con modeste ripercussioni ambientali (cfr. in tal senso l'art. 2 della legge cantonale sull'artigianato del 18.3.1986; RL 11.3.3.3.).
Certo è che le zone del piano e della collina non sono riservate soltanto all'artigianato artistico (cfr. art. 12 LPIAI). Se "non turbano la tranquillità nelle ore notturne e nei giorni di riposo", rispettivamente se "sono tollerabili nell'altro tempo" anche insediamenti destinati ad attività dell'artigianato industriale possono esservi ammessi. E' tuttavia incontestabile che da queste zone restano escluse le attività industriali vere e proprie. E questo anche nel caso in cui non turbino la tranquillità nelle ore notturne e nei giorni di riposo e siano tollerabili nell'altro tempo.
Pur considerando che al municipio dev'essere riconosciuta quella latitudine di giudizio che l'autonomia comunale gli riserva nell'interpretazione del diritto locale, non si può estendere il significato di "attività artigianali" sino a comprendere anche le attività industriali. Una simile interpretazione non può essere accreditata nemmeno ponendo mente al fatto che il PR non prevede una zona industriale. Gli insediamenti artigianali ammissibili che l'art. 14 NAPR adduce a titolo esemplificativo confermano ampiamente questa interpretazione.
3.3. Nel caso in esame, le precedenti istanze hanno ritenuto che lo stabilimento del resistente fosse di carattere artigianale e fosse quindi conforme alla funzione assegnata alla zona dei nuclei in cui è ubicato.
La tesi non può essere condivisa, poiché l'attività svolta nello stabilimento del resistente non può più essere annoverata fra le attività artigianali, ma deve essere considerata alla stregua di un'attività industriale vera e propria. Le notevoli dimensioni dello stabilimento, il numero delle persone impiegate, i considerevoli mezzi tecnici a disposizione, l'organizzazione del lavoro, gli ingenti quantitativi di prodotti finiti portano inevitabilmente a collocare l'attività dell'azienda fra le attività industriali. Lo conferma indirettamente l'assoggettamento alle disposizioni della LL che disciplinano le aziende industriali.
Contrariamente a quanto assumono le precedenti istanze, gli interventi manuali nel processo produttivo non possono portare a diversa conclusione. Ammettere il contrario significherebbe stravolgere il concetto stesso di attività industriali: concetto, che non si identifica necessariamente con l'automazione e la meccanizzazione dei processi produttivi.
Ne discende, che in quanto industriale l'attività dello stabilimento del resistente non può essere considerata conforme alla funzione prevalentemente residenziale della zona di utilizzazione. Determinante, ai fini di questa conclusione, è comunque soprattutto il fatto che lo stabilimento, anche nel caso in cui lo si voglia ancora considerare come un'azienda artigianale, non rientra comunque nel novero di quelle attività che l'art. 14 NAPR cita a titolo esemplificativo per meglio definire le attività commerciali o artigianali ammissibili nelle zone dei nuclei, del piano e della collina, ossia: "piccoli laboratori da falegname, da fabbro e da meccanico". Accreditando le tesi dell'autorità comunale, si finirebbe altrimenti per eliminare qualsiasi distinzione fra le zone suddette e la zona artigianale, ovvero la zona appositamente destinata all'insediamento di attività commerciali ed artigianali poco molesti (art. 19 NAPR).
Fondandosi sulla facoltà che l'art. 23 LPT riserva al diritto cantonale di prevedere eccezioni al principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'art. 70 cpv. 2 LALPT ha tuttavia introdotto la possibilità di autorizzare ampliamenti e migliorie tecniche nel processo produttivo di edifici ed impianti esistenti in contrasto con la funzione assegnata alla zona di situazione, a condizione che la destinazione difforme non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione e che siano rispettate le altre disposizioni del PR.
Per beneficiare della facilitazione introdotta a favore delle costruzioni esistenti in contrasto con il principio della conformità di zona, occorre anzitutto che l'ampliamento si mantenga in un rapporto di subordinazione con l'opera preesistente. Non deve in particolare sovvertirne l'identità. Tanto dal profilo qualitativo, quanto dal profilo quantitativo, l'aggiunta non deve essere tale da far apparire la costruzione risultante come una nuova opera edilizia (cfr. Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, II. ed., § 135 N. 3 e 4a). Utili indicazioni possono essere dedotte, per analogia, dal concetto di ampliamento elaborato dalla giurisprudenza nell'ambito dell'applicazione dell'art. 24 cpv. 2 LPT.
L'agevolazione prevista dall'art. 70 cpv. 2 LALPT presuppone inoltre che le costruzioni esistenti in contrasto con la destinazione assegnata alla zona di utilizzazione non arrechino un grave pregiudizio alla funzionalità della zona. Determinante non è tanto l'entità del contrasto fra la destinazione della costruzione esistente e la funzione assegnata alla zona di utilizzazione, quanto piuttosto la gravità del pregiudizio che la destinazione difforme arreca alla zona di situazione dell'opera edilizia. Costruzioni ad uso abitativo esistenti in una zona industriale possono ad esempio ottenere un'autorizzazione fondata sull'art. 70 cpv. 2 LALPT più facilmente di costruzioni industriali esistenti in una zona residenziale. Il pregiudizio arrecato ad una zona industriale da un'abitazione inserita in tale zona è infatti meno grave di quello arrecato ad una zona residenziale da un'industria istallata in un comprensorio riservato agli insediamenti abitativi.
Il rilascio di un'autorizzazione fondata sull'art. 70 cpv. 2 LALPT è infine subordinato al rispetto di tutte le altre disposizioni del PR (indici, distanze, altezze ecc.) La norma succitata permette di derogare soltanto il principio della conformità di zona. Non abilita l'autorità a concedere anche deroghe agli altri parametri edilizi.
4.2. In concreto, il controverso ampliamento rispetta senz'altro la prima delle condizioni poste dall'art. 70 cpv. 2 LALPT. L'aggiunta è infatti contenuta tanto dal profilo quantitativo, quanto dal profilo qualitativo. L'aumento volumetrico si colloca in effetti attorno al 30% degli ingombri preesistenti. La nuova superficie utile rimane pure al di sotto di tale limite.
Nel complesso ben si può di conseguenza affermare che l'ampliamento non sovverta l'identità delle costruzioni esistenti. Non si traduce nella realizzazione di un nuovo stabilimento.
Soddisfatta appare pure la seconda delle condizioni poste dall'art. 70 cpv. 2 LALPT: l'ampliamento ha infatti per oggetto una costruzione che dal profilo della destinazione non arreca un grave pregiudizio alla funzione della zona in cui sorge. Vero è che lo stabilimento del resistente non è del tutto irrilevante dal profilo delle ripercussioni che ingenera nell'ambiente circostante. Le immissioni foniche ed atmosferiche derivanti dalla sua attività sono di per sé percettibili. Gli odori che emana ed il traffico che induce non sono trascurabili.
La valutazione operata dall'autorità comunale in ordine alla gravità del pregiudizio arrecato alla zona di utilizzazione regge tuttavia alla sommaria critica dei ricorrenti.
Ritenendo che questi inconvenienti non siano di grave nocumento alla zona di utilizzazione, il municipio non ha affatto abusato della latitudine di giudizio riservatagli dall'art. 70 cpv. 2 LALPT in ordine all'individuazione del contenuto precettizio del concetto giuridico indeterminato insito nel termine "grave pregiudizio". Non può invero essere disatteso che prima dell'introduzione del domanda di costruzione nessuno si era mai lamentato delle ripercussioni negative derivanti dal salumificio. Persino i ricorrenti non avevano mai sollevato obiezioni al riguardo.
L'attività del salumificio, peraltro, non compromette in alcun modo la funzione residenziale, commerciale ed artigianale assegnata alla zona di utilizzazione del nucleo. Non turba in particolare "la tranquillità nelle ore notturne e nei giorni di riposo" ed è tutto sommato "tollerabile nell'altro tempo" (cfr. art. 14 NAPR). In effetti, non è tanto l'impatto ambientale, quanto piuttosto il genere d'attività (industriale e non artigianale) che fa apparire lo stabilimento contrario alla funzione assegnata alla zona del nucleo.
Dal profilo dell'art. 70 cpv. 2 LALPT, riservata la verifica del rispetto delle altre condizioni di edificabilità, la licenza censurata va quindi confermata.
Riallacciandosi alla sistematica di queste disposizioni, i ricorrenti ritengono che questa zona soggiaccia all'indice di sfruttamento sancito dall'art. 15.
La tesi non può essere accolta.
Gli art 14 e 15 delle NAPR adottate nel 1990 dal consiglio comunale di __________ avevano in comune il marginale "zone del piano e della collina". L'art. 14 recava l'ulteriore marginale "a) utilizzazione", mentre l'art. 15 era accompagnato dal marginale supplementare "b) indice di sfruttamento°.
In sede di approvazione del PR, il Consiglio di Stato ha corretto il marginale "zone del piano e della collina", estendendolo alla zona dei nuclei. Il marginale comune agli art. 14 e 15 NAPR è stato quindi modificato in "zone dei nuclei, del piano e della collina". Con questa (maldestra) correzione d'ufficio il Governo ha tuttavia voluto unicamente porre rimedio alla mancanza di disposizioni che precisassero l'utilizzazione della zona dei nuclei, ovvero gli insediamenti ammissibili in questo particolare comparto territoriale. Non ha inteso imporre a questa zona anche un indice di sfruttamento (cfr. ris. gov. 19.11.91 n. 9488 pag. 13 e 18 n. 3 lett. d). La completazione è quindi riferita soltanto all'art. 14 NAPR, che oltre all'utilizzazione delle zone residenziali del piano e della collina stabilisce ora anche la funzione assegnata alla zona dei nuclei. Il campo di applicazione dell'art 15 NAPR, disciplinante l'indice di sfruttamento, è invece rimasto circoscritto alle zone del piano e della collina.
Sotto questo profilo, le considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio censurato meritano quindi sostanziale conferma.
E' del resto notorio, che la stragrande maggioranza dei comuni ticinesi non ha previsto limiti di indice nelle zone del nucleo.
Ne discende che dal profilo dell'indice di sfruttamento la licenza non viola il diritto.
Tali vincoli trovano applicazione soltanto all'interno della zona suddetta. Non esplicano quindi effetti sulla zona dei nuclei.
Anche da questo profilo, la licenza va quindi esente da critiche.
m 4 se nel muro dell'edificio preesistente vi sono porte, finestre od altre aperture a semplice prospetto;
m 3 se vi sono finestre od aperture a semplice luce;
m 3 oppure in contiguità verso edifici senza aperture".
Tali distanze sono ridotte di un quarto in caso di veduta obliqua e della metà in caso di veduta laterale (art. 10 NAPR).
La veduta è "diretta" quando le facciate degli edifici che si fronteggiano sono "parallele". E' invece "obliqua" quando le facciate sono disposte su linee convergenti. E', infine, "laterale", quando le facciate non si fronteggiano, ma sono disposte sulla stessa linea (cfr. Jacomella, I rapporti di vicinato nel Canton Ticino, pag. 63 seg.). I balconi e le terrazze sono considerate "altre aperture a prospetto" (Jacomella, op. cit., pag. 49).
7.2. Stando al progetto inizialmente inoltrato l'angolo W del corpo aggiunto avrebbe dovuto sorgere a m 1,22 dal confine verso il fondo del ricorrente __________ (part. n. __________ RF), rispettivamente a poco più di 2 m dall'angolo E della casa d'abitazione, dotata di finestre sul lato SE, che sorge su questo fondo.
E' innegabile che l'ampliamento non rispettava la distanza minima di 3 m prescritta dagli art. 5 e 10 NAPR in caso di nuove costruzioni verso fabbriche altrui munite di finestre con vista obliqua. Disattesa era pure la distanza minima di 4 m richiamata dall'angolo E della terrazza del primo piano di casa __________.
Nell'ambito della procedura d'esame della domanda di costruzione, il difetto è stato tuttavia corretto, praticando una rientranza in corrispondenza dell'angolo W della nuova ala in modo da rispettare la distanza di m 3 dall'angolo E della casa del ricorrente __________, rispettivamente la distanza di m 4 dall'angolo della ringhiera della terrazza del primo piano.
Anche dal profilo delle distanze verso l'edificio del ricorrente __________, la licenza va quindi confermata.
Salvo diversa disposizione del diritto comunale - ipotesi che qui non è data - le costruzioni sotterranee possono infatti sorgere a confine (cfr. art. 42 RLE). Disciplina, questa, che appare perfettamente congruente con l'art. 4 NAPR, che, fuori terra, permette di costruire a confine anche edifici privi di aperture.
Del tutto inconferente è il richiamo all'art. 27 NAPR che riserva le disposizioni del diritto civile per tutte le questioni attinenti ai rapporti di vicinato. La norma si limita a riservare l'applicazione del diritto civile. Non lo richiama, né lo recepisce. Se del caso, i ricorrenti potranno quindi ancora far valere le loro ragioni davanti al competente giudice civile.
un posteggio per ciascun appartamento, ritenuto un minimo di un posteggio per ogni 100 mq di SUL
un posteggio ogni 40 mq di SUL per negozi, ogni 50 mq per uffici ogni 8 mq per esercizi pubblici "....
Nei casi non esplicitamente previsti, il numero dei posteggi necessari viene stabilito dal municipio sulla scorta delle norme elaborate di professionisti della strada (VSS), tenuto conto del bisogno effettivo di nuovi posteggi.
"Quando la costruzione dei posteggi risultasse eccessivamente onerosa e il comune non ne disponesse per la concessione, il municipio può concedere deroghe dietro pagamento di un contributo sostitutivo pari al 25 % del costo medio di costruzione dei posteggi, compreso il valore del terreno".
"Non si possono costruire posteggi su area privata", precisa il cpv. 5 della norma in esame, "quando ciò contrasti con la particolare struttura architettonica o urbanistica del luogo, specialmente nei vecchi nuclei, come anche quando possono costituire elementi di pericolo per la circolazione".
Per stabilimenti industriali ed artigianali, le norme VSS 641 400 stabiliscono un fabbisogno di 0,6 posteggi per posto di lavoro.
9.2. Il progetto in esame prevede la realizzazione di altri 4 posteggi oltre ai 16 esistenti. In sede di sopralluogo, si è constatato che su un terreno adiacente stanno per essere realizzati altri 4 posteggi.
Valutando sulla scorta dell'esperienza il fabbisogno di posteggi derivante dall'ampliamento, il municipio ha ritenuto che 20 posti auto fossero sufficienti. Ha quindi rinunciato ad esigerne altri.
Tenuto conto dell'ampio margine di apprezzamento che l'art. 12 NAPR e le norme VSS sopra citate riservano all'autorità decidente, la valutazione operata dal municipio resiste alla critica dei ricorrenti. Vero è che la consegna dei maiali mediante grossi autocarri si ripercuote negativamente sulla viabilità. Tali inconvenienti si manifestano tuttavia soltanto una volta per settimana e per periodi di tempo limitati. Non bastano quindi a far apparire insostenibile la decisione resa dal municipio.
In questo contesto, va peraltro ancora tenuto presente che un'eventuale insufficienza dei posteggi disponibili trarrebbe comunque seco soltanto l'imposizione di un contributo sostitutivo per posteggi mancanti. Non trattandosi di un forte generatore di traffico, un diniego del permesso per carenza di posteggi sarebbe in ogni caso da escludere.
Anche da questo profilo, il ricorso va quindi respinto.
10.1. Giusta l'art. 11 LPAmb, "gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla fonte (limitazione delle emissioni).
Indipendentemente dal carico inquinante esistente", soggiunge la norma, "le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche.
Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti".
L'art. 7 OIF precisa che le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva (a) nella maggior misura possibile dal punto di vista della tecnica, dell'esercizio e della sopportabilità economica, rispettivamente (b) in modo che le emissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione (VP). Analoga è la limitazione preventiva delle emissioni atmosferiche prevista dall'art. 4 OIAt nei casi in cui non siano fissati valori limite d'emissione.
Per la modificazione degli impianti fissi esistenti fa invece stato l'art. 8 OIF. In virtù di questa norma, se un impianto fisso già esistente al momento dell'entrata in vigore dell'OIF viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista della tecnica, dell'esercizio e della sopportabilità economica.
Se la modificazione è sostanziale, soggiunge la norma in questione, le immissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo da non superare i valori limite d'immissione (VLI). Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come modificazione sostanziale, se c'è da aspettarsi che l'impianto fisso stesso o la maggior sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate.
10.2. Nell'evenienza concreta, il controverso ampliamento soggiace chiaramente alle disposizioni dell'art. 8 OIF. Si tratta in effetti di una modificazione di un impianto fisso che esisteva già al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza in questione.
Vale quindi anzitutto la regola sancita dall'art. 8 cpv. 1 OIF, che impone di limitare le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove nella maggior misura possibile dal punto di vista della tecnica, dell'esercizio e della sopportabilità economica.
Sotto questo profilo, non vi sono motivi per ritenere che la condizione non sia rispettata. Nemmeno i ricorrenti hanno saputo addurre argomenti che potrebbero giustificare una diversa conclusione.
Discutibile è la questione a sapere se l'ingrandimento sia da considerare alla stregua di modificazione sostanziale a sensi dell'art. 8 cpv. 2 OIF ed esiga pertanto che le emissioni foniche dell'intero impianto vengano limitate in modo tale da non superare i VLI. L'aggiunta è invero importante, ma non vi sono elementi concreti che permettano di ritenere che l'impianto stesso o la maggior sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate. La razionalizzazione dei metodi di produzione e la modernizzazione degli impianti dovrebbe anzi comportare una riduzione degli inconvenienti.
La questione può comunque rimanere indecisa, poiché anche nell'ipotesi più sfavorevole al resistente, le emissioni foniche dell'intero impianto non supereranno i VLI prescritti dall'allegato 6 all'OIF per le zone con grado di sensibilità (GS) II (giorno: 60 dB A; notte: 50 dB A). Lo attestano le risultanze della perizia fonica annessa alla domanda di costruzione, che ha permesso di rilevare livelli di valutazione del rumore abbondantemente inferiori ai suddetti VLI. In particolare, per il ventilatore più vicino all'abitazione del ricorrente è stato determinato un valore di soli 51,7 dB (A), inferiore addirittura al valore di pianificazione (VP) fissato dall'allegato citato per le zone con GS II.
Le contestazioni che i ricorrenti sollevano in relazione ai tempi di funzionamento dei ventilatori non scalfiscono la validità dei rilevamenti. In effetti, anche tempi d'esercizio di gran lunga superiori non sarebbero comunque atti a determinare un superamento dei VLI applicabili (per il ventilatore V2, ad esempio, occorrerebbe un tempo di funzionamento di 8 ore al giorno per raggiungere il VLI di 60 dB-A). A ciò si aggiunga, che la licenza non sarebbe da annullare nemmeno nel caso in cui fosse dimostrata un'inosservanza delle disposizioni della LPAmb. Il principio di proporzionalità esigerebbe infatti di correggere il difetto subordinando la licenza all'adozione di provvedimenti di costruzione o d'esercizio atti a ridurre ulteriormente le modiche ripercussioni ambientali derivanti dallo stabilimento.
Un'unica riserva va fatta per le emissioni prodotte dall'attività dello stabilimento, che precede le 0700. Anche se con ogni probabilità le immissioni foniche globali derivanti dal carico e scarico di merci ed animali non superano i VLI suddetti, una limitazione appare comunque giustificata dall'esigenza di limitare le emissioni nella misura massima consentita dal profilo della tecnica, delle condizioni d'esercizio e della sopportabilità economica. Non sussistono invero particolari motivi che impongano al resistente di svolgere queste attività prima delle 0700.
In parziale accoglimento dell'impugnativa, la licenza va quindi assoggettata ad una condizione che vieti il carico e lo scarico di merci ed animali prima delle 0700.
10.3. Inaccoglibili sono le sommarie contestazioni che i ricorrenti sollevano in relazione agli odori provenienti dal salumificio. In sede di sopralluogo non è stata constatata alcuna presenza di odori molesti. Prima dell'inoltro della domanda di costruzione in esame, mai i ricorrenti si erano d'altro canto lamentati per la presenza di odori. Nè reclami in proposito sono stati inoltrati da altri vicini.
Nulla permette d'altra parte di ritenere che le emissioni atmosferiche dello stabilimento, per le quali l'OIAt non fissa particolari valori limite d'emissione, non siano limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista della tecnica, dell'esercizio e della sopportabilità economica (cfr. art. 4 OIAt).
Da questo profilo il ricorso, va quindi disatteso.
10.4. Da respingere siccome non adeguatamente sostanziate sono pure le generiche eccezioni che gli insorgenti sollevano in relazione all'applicazione dell'ulteriore legislazione volta a proteggere l'equilibrio ecologico. La domanda di costruzione indica in effetti chiaramente le modalità previste per l'evacuazione delle acque residue.
Da respingere sono infine anche le contestazioni che i ricorrenti sollevano in relazione alle immissioni d'ombra derivanti dall'ampliamento in discussione. Una sommaria verifica delle proiezioni d'ombra derivanti al fondo del ricorrente __________ sulla base delle effemeridi e dell'orientamento della nuova ala dello stabilimento fa apparire l'eccezione del tutto priva di fondamento.
Per i motivi indicati al considerando 10.2., la licenza va nondimeno subordinata alla condizione che il carico e lo scarico della merci e degli animali inizi soltanto dopo le 0700.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 22, 23 LPT; 70 LALPT; 5, 10, 14, 15 NAPR di __________; 11,12 LPAmb; 7, 8 OIF; 4 OIAt; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza:
1.1. la licenza edilizia 2 agosto 1993 rilasciata dal municipio di __________ a __________ è confermata alla condizione che il carico e lo scarico delle merci e degli animali inizi dopo le 0700.
1.2. La decisione 3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato è annullata e riformata di conseguenza.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'500.- sono a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 1'200.- e del resistente per il resto.
I ricorrenti rifonderanno al resistente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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