AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1995.537
Data decisione, Autorità: 27.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00537 DP 272/95 52.95.00538 DP 273/95 52.95.00545 DP 280/95
Lugano 27 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a)
b)
c)
16 ottobre 1995 di
rappr. da: avv. __________
17 ottobre 1995 di __________ rappr. da: avv. __________
27 ottobre 1995 di
rappr. da: __________
Contro
la decisione 28 settembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5320) che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la risoluzione 6 dicembre 1993 con cui il Dipartimento del territorio ordina loro di ripristinare l'alveo del riale __________ in corrispondenza dei loro fondi;
viste le risposte:
20 ottobre 1995 del Consiglio di Stato,
27 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio,
5 dicembre 1995 del __________,
al ricorso di __________;
27 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio,
31 ottobre 1995 del Consiglio di Stato,
5 dicembre 1995 del __________,
al ricorso di __________;
10 novembre 1995 del Dipartimento del territorio,
14 novembre 1995 del Consiglio di Stato;
5 dicembre 1995 del __________,
al ricorso di __________;
assunte le prove;
preso atto delle conclusioni:
27 febbraio 1996 del Dipartimento del territorio,
12 marzo 1996 del __________,
14 marzo 1996 di __________,
22 marzo 1996 del Consiglio di Stato,
al ricorso di __________;
27 febbraio 1996 del Dipartimento del territorio,
12 marzo 1996 del __________,
18 marzo 1996 di __________,
22 marzo 1996 del Consiglio di Stato,
al ricorso di __________;
17 febbraio 1996 di __________- 27 febbraio 1996 del Dipartimento del territorio,
12 marzo 1996 del __________ - 22 marzo 1996 del Consiglio di Stato,
al ricorso di __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. A monte del nucleo di __________, immediatamente a ridosso della frontiera, v'è una piccola sorgente che dà origine al riale __________. Sino ad una trentina di anni orsono, le acque di questo riale scendevano liberamente attraverso i campi ed i vigneti in direzione di __________. La modesta portata d'acqua non ha dato luogo a particolari escavazioni di tipo torrentizio. Tra la sorgente e l'abitato, il percorso del riale può essere suddiviso in tre distinti tronconi, collegati fra loro da due curve a gomito di quasi 90°. Il primo tratto è lungo circa 80 metri, segue la pendenza del terreno e si sviluppa da W verso E. Il secondo troncone è invece orientato da N a S ed attraversa obliquamente il pendio su un ulteriore tratto di circa 50 m a cavallo tra le proprietà dei ricorrenti __________ (part. n. __________ RFD) e __________ (part. n. __________ RFD). L'ultimo tratto riprende infine la direzione iniziale (W-E), dopo aver descritto una seconda curva a gomito in corrispondenza dell'angolo NE del fondo del ricorrente __________ (part. n. __________ RFD).
Per scongiurare il pericolo di straripamenti in corrispondenza del tratto obliquo al pendio, nel 1967 il ricorrente __________ ed il predecessore in diritto dei ricorrenti __________ si sono accordati per incanalare il riale in un tubo in cemento di 60 cm di diametro (cfr. convenzione 3 novembre 1967).
Non risulta che l'opera sia stata autorizzata dalle competenti autorità cantonali e comunali.
L'intervento era comunque noto al municipio di __________.
B. A partire dagli anni '80 la portata d'acqua del riale è aumentata in misura oltremodo significativa in seguito all'immissione di acque provenienti dal sovrastante comune di __________, situato in Italia a ridosso della frontiera. Questa evoluzione ha determinato un sensibile aumento dell'erosione delle sponde del riale nei tratti non incanalati.
Nella notte fra il 1. ed il 2 giugno 1992 v'è stato un forte temporale che ha provocato lo straripamento del riale nel punto in cui si immette nel tubo. Un notevole quantitativo di materiale alluvionale si è riversato sui terreni sottostanti. Il muro di cinta della proprietà del ricorrente __________ è stato seriamente danneggiato.
Su segnalazione di quest'ultimo e del municipio di __________ è intervenuta l'autorità cantonale, invitando i proprietari dei fondi toccati dal tubo a ripristinare il corso a cielo aperto del riale.
Non ottenendo soddisfazione, il 6 dicembre 1993 il Dipartimento del territorio ha ordinato ai ricorrenti "di procedere al ripristino dell'alveo del riale __________ " in corrispondenza dei rispettivi fondi. L'ordine era accompagnato dalle comminatorie dell'art. 292 CP e dell'esecuzione d'ufficio a spese degli obbligati in caso d'inadempienza.
C. Con giudizio 28 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato i provvedimenti, respingendo le impugnative contro di essi inoltrate dai proprietari gravati.
Appurato che l'incanalamento non era mai stato autorizzato, il Governo ha escluso la possibilità di rilasciare un permesso in sanatoria. Lo escluderebbero gli art. 20 e seguenti della legge sulla delimitazione delle acque pubbliche e la protezione delle rive dei laghi (LRL); legge abrogata, ma ancora applicabile al caso in esame, siccome più favorevole delle disposizioni della LDP e della LPAc attualmente in vigore.
Trattandosi di una violazione materiale, l'ordine censurato serebbe pertanto pienamente giustificato.
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti sono insorti con separate impugnative davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme al controverso ordine dipartimentale.
a) Il ricorrente __________ rileva di essere toccato soltanto marginalmente dal tubo in questione. Trattandosi di un'opera realizzata da altri prima dell'acquisto del suo fondo, ritiene inoltre che il ripristino non possa essergli imposto.
b) La legittimazione passiva è contestata anche da parte dei ricorrenti __________, che eccepiscono pure la perenzione dell'azione di ripristino e la violazione del diritto di essere sentiti. A loro avviso, lo straripamento del riale andrebbe attribuito al sostanziale aumento della sua portata, conseguente all'immissione delle acque provenienti da __________. Il tubo, allegano, non sarebbe comunque stato posato senza autorizzazione. Ad ogni modo, l'ordine di ripristino sarebbe lesivo del principio di adeguatezza.
c) Il ricorrente __________, dal canto suo, rileva in limine di aver ritirato soltanto in data 18 ottobre 1995 la raccomandata contenente la decisione governativa impugnata. Sarebbe stato assente all'estero sino al giorno prima ed avrebbe dato disposizioni all'ufficio postale di trattenere la corrispondenza in arrivo.
Delle censure che solleva nel merito si dirà semmai nei seguenti considerandi.
E. I ricorsi sono avversati dal Consiglio di Stato, dal Dipartimento del territorio e dal municipio di __________, che contestano partitamente le tesi addotte dai ricorrenti.
F. Delle risultanze del sopralluogo esperito e delle conclusioni presentate dalle parti si dirà nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dei ricorrenti discendono infatti chiaramente dagli art. 21, 45 e 52 LE 1991; 57 LE 1973; 30 LDP; 43 e 46 PAmm.
Il ricorso di __________ è invece irricevibile siccome tardivo.
Secondo prassi costante del Tribunale federale, la notifica di una decisione spedita per lettera raccomandata si perfeziona infatti al momento della consegna effettiva al destinatario, oppure, se l'invio non è recapitato a domicilio, l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l'ufficio postale secondo l'art. 169 cpv. 1 lett. d, e dell'ordinanza sul servizio delle poste (RS 783.01; DTF 115 Ia 15 consid. 3a).
Come giustamente ricorda il Dipartimento del territorio nelle sue osservazioni, "le parti che lasciano la loro residenza abituale per trasferirsi in un luogo ove non è possibile notificare un atto amministrativo o giudiziario devono adottare tutte le misure atte a salvaguardare i loro diritti, sia designando un rappresentante, sia convenendo con l'autorità dalla quale ci si può attendere una decisione suscettibile di ricorso che essa non proceda all'intimazione durante il periodo di assenza". L'ordine impartito all'ufficio postale di trattenere la corrispondenza configura una misura che la giurisprudenza reputa inadeguata per salvaguardare i termini di ricorso (DTF 104 Ia 465; RDAT 1992 II N. 17 e 1995 I N. 15 e rimandi).
In concreto, il ricorrente __________ , pur dovendosi attendere una decisione sul ricorso inoltrato qualche tempo addietro, ha omesso di prendere le precauzioni suddette, limitandosi a dare ordine all'uffico postale di __________ di trattenere la corrispondenza.
La decisione governativa impugnata è pervenuta a quell'ufficio il 2 ottobre 1995, dove è rimasta in giacenza sino al 18 seguente, giorno in cui è stata ritirata dall'insorgente. Dato che l'ordine di trattenere la corrispondenza presso l'ufficio postale non è atto ad incidere sulla decorrenza dei termini di ricorso, la notifica si è perfezionata il 9 seguente. Il termine per impugnare la decisione è quindi spirato il 24. Il ricorso, spedito il 27, è pertanto tardivo.
Nella misura in cui sono ricevibili, le impugnative possono essere evase sulla base degli atti integrati dalle risultanze degli ulteriori accertamenti esperiti in questa sede. Le prove che i ricorrenti ancora sollecitano (testi, perizia, ecc.) non appaiono invero atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di nuovi fatti rilevanti per il giudizio.
Ai fini del giudizio occorre anzitutto rilevare che l'incanalamento del riale __________ non è mai stato formalmente ed esplicitamente autorizzato. Le ricerche esperite non hanno in effetti permesso di rintracciare alcuna autorizzazione in tal senso. Vero è che il municipio di __________ non ignorava l'esistenza di quest'opera. Vero è anche che alcuni servizi del Cantone ne erano in qualche modo informati.
Una vera e propria autorizzazione da parte dell'autorità cantonale, unica istanza legittimata a disporre del demanio pubblico, non è tuttavia mai stata rilasciata. In linea di massima, l'opera realizzata senza valido titolo autorizzativo, in parte sul demanio cantonale (part. n. __________ RFD) ed in parte sui fondi circostanti di proprietà dei ricorrenti, deve quindi essere considerata abusiva.
Infondate sono quindi le eccezioni di carenza di legittimazione passiva che i ricorrenti __________ e __________, successori in diritto degli autori dell'opera abusiva, sollevano con riferimento alla qualifica di perturbatori per situazione attribuita loro dal giudizio impugnato. Irrilevante è la loro buona fede.
Se si considera che l'opera realizzata non è nemmeno conforme alle regole dell'arte (cfr. perizia ing. __________), non si può invero rimproverare all'autorità cantonale di aver esercitato in modo lesivo del diritto il potere discrezionale conferitole dalle normative vigenti al momento in cui l'abuso è stato commesso (art. 30 LRL 1961) in ordine al rilascio di autorizzazioni a disporre del pubblico demanio. Tanto meno si giustificherebbe un simile rimprovero per rapporto all'attuale ordinamento giuridico (art. 38 LPAc), che limita in misura ancor più severe le possibilità di incanalare i corsi d'acqua.
Il principio dell'inalienabilità del pubblico demanio (art. 664 CC e 2 LDP) esclude a priori che l'azione di ripristino soggiaccia a termini di prescrizione. La situazione di pericolo determinata dall'opera abusiva, carente dal profilo tecnico, porta peraltro alla stessa conclusione. Già per questi motivi, le eccezioni sollevate dai ricorrenti vanno quindi disattese. Ma anche volendo porre limiti temporali all'azione di ripristino, l'ordine in contestazione, impartito a 25 anni dall'esecuzione dell'opera, sarebbe comunque ancora tempestivo, poiché il termine di prescrizione non potrebbe in nessun caso essere inferiore a quello trentennale della prescrizione straordinaria prevista dall'art. 662 CC.
Dalla sommaria ed imperfetta conoscenza che gli uffici subalterni dell'amministrazione cantonale avevano dell'esistenza dell'opera in discussione, i ricorrenti non possono dedurre che le istanze preposte al rilascio dell'autorizzazione mancante avessero implicitamente ratificato l'intervento.
Anche da questo profilo non v'è quindi spazio per accogliere le impugnative.
Il sopralluogo esperito ha in effetti permesso di accertare che nelle circostanze concrete non basta rimuovere il tubo posato abusivamente, lasciando semplicemente defluire l'acqua lungo il tracciato occupato da questo manufatto. Considerata l'attuale portata del riale, di gran lunga superiore a quella riscontrabile al momento dell'esecuzione dell'opera - ovvero prima dell'adduzione delle acque di __________ - il semplice ripristino del vecchio alveo provocherebbe danni sicuramente peggiori di quelli che possono verificarsi attualmente in caso di forti temporali e di carente pulizia dell'imbocco del tubo. Anche un profano è in grado di capire che un semplice alveo non consolidato non è in grado di sopportare i quantitativi d'acqua defluenti verso valle. L'erosione degli argini sarebbe intollerabile soprattutto in corrispondenza dei gomiti. Gli stessi rappresentanti dell'autorità cantonale hanno ammesso in sede di sopralluogo che per riportare alla luce il corso d'acqua occorre costruire argini massicci.
Così stando le cose, non potendosi rinviare al momento dell'esecuzione effettiva l'esatta definizione dei lavori di consolidamento del letto del riale che devono necessariamente accompagnarsi al ripristino del tracciato a cielo aperto (cfr. Scolari, Commentario della LE, ad art. 57 N. 26), gli ordini censurati vanno annullati assieme al giudizio governativo che li conferma.
Invano si dichiara disposta l'autorità cantonale a differire i lavori di ripristino sino al momento in cui verrà realizzato il progetto per la correzione dei riali __________, __________ e __________, attualmente pendente per approvazione davanti al Gran Consiglio. Il fatto che i ricorrenti siano per principio tenuti ad eliminare l'opera realizzata abusivamente anni orsono non permette ancora di addossare loro gli oneri derivanti da un intervento di arginatura, che il considerevole aumento della portata d'acqua del riale, verificatosi senza il loro concorso, ha reso più che mai necessario. Nè si può esigere dai ricorrenti il versamento di una somma di fr. 15'000.- a titolo di "corrispettivo del ripristino ipotetico" come propone l'autorità cantonale in sede di conclusioni. Eventuali maggiori costi derivanti dalla rimozione del tubo alle opere di arginatura previste dal progetto di cui si è appena detto dovranno semmai essere fatti valere a quel momento nei confronti dei ricorrenti.
Le ripetibili vanno invece poste a carico del Cantone.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE, 52 LE, 4, 5, 30 LRL 1961; 37-38 LPAc; 2 LDP; 3, 18, 28, 31, 51, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso di __________ è irricevibile siccome tardivo.
§. Di conseguenza, la decisione 6 dicembre 1993 del Dipartimento del territorio e la decisione 28 settembre 1995 del Consiglio di Stato sono annullate nella misura in cui concernono i ricorrenti __________ ed __________.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà fr. 1'000.-- al ricorrente __________ e fr. 1'000.-- ai ricorrenti __________ a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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