AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.528
Data decisione, Autorità: 16.11.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00528 52.95.00533 DP 261/95 DP 266/95 cm
Lugano 16 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi:
a) 5 ottobre 1995 di:
e __________
rappr. da: avv. __________
b) 6 ottobre 1995 di :
rappr. da: __________
Contro
la decisione 19 settembre 1995, no. 5178, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 10 luglio 1995 con cui il municipio di __________ ha parzialmente revocato l'ordine di sospensione dei lavori 13 dicembre 1994 impartito a __________ in relazione alle opere di ristrutturazione della casa d'abitazione che sorge sulla part. no. __________ RF;
viste le risposte:
12 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
20 ottobre 1995 di __________;
23 ottobre 1995 del municipio di __________;
al ricorso __________ / __________
12 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
20 ottobre 1995 di __________;
23 ottobre 1995 del municipio di __________;
al ricorso __________ /__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il resistente __________ è proprietario di una casa d'abitazione situata ad , in località __________ (part. no. __________ RF), nella zona TR2 del PR. I ricorrenti sono proprietari di fondi confinanti (: ) o comunque situati nelle immediate vicinanze (: __________, __________: __________; __________: __________).
Il 28 ottobre 1993 il municipio di __________ ha rilasciato al resistente una licenza edilizia per riattare l'edificio, prolungandolo verso S, con l'aggiunta di un locale soggiorno e di una terrazza. Il progetto approvato non prevedeva alcuna sopraelevazione del tetto.
Sul finire del 1994 l'autorità comunale ha ulteriormente autorizzato la sostituzione dell'intero tetto. Anche questa volta senza modificare le quote del colmo e della gronda.
B. Su reclamo dei vicini qui ricorrenti il municipio ha constatato che il resistente si era scostato dal progetto approvato:
innalzando il tetto ed i muri perimetrali
formando un soppalco nel sottotetto,
aprendo una nuova finestra verso N.
Con decisione 13 dicembre 1994, ribadita e confermata il 24 febbraio seguente, il municipio ha quindi ordinato a __________ di sospendere ogni e qualsiasi lavoro sul cantiere. Con lo stesso provvedimento l'ha convocato ad un sopralluogo in contraddittorio e l'ha sollecitato ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per le modifiche apportate abusivamente.
C. Dando seguito alla sollecitazione rivoltagli, il 18 gennaio 1995 __________ ha chiesto al municipio di autorizzare a posteriori le opere difformi. Alla domanda si sono opposti numerosi vicini, fra cui i ricorrenti.
Un'udienza di conciliazione indetta dal municipio non ha permesso di dirimere la vertenza.
Il resistente __________ ha poi ripetutamente chiesto al municipio di limitare l'ordine di sospensione dei lavori alle opere contestate, autorizzandolo a portare a termine i lavori previsti dal progetto approvato.
Il 22 maggio 1995 ha quindi inoltrato al municipio una variante alla domanda in sanatoria del 18 gennaio precedente. I ricorrenti si sono opposti anche a questa nuova domanda.
D. Accogliendo parzialmente le istanze inoltrategli dal resistente, il 10 luglio 1995 il municipio di __________ ha revocato l'ordine di sospensione dei lavori, sostituendolo con una nuova ingiunzione che, confermato il blocco del cantiere, autorizza nondimeno:
la completazione dei lavori interni al primo piano, compresa la finestra S,
la formazione della finestra sulla facciata W e
la posa di una chiusura provvisoria nel timpano della facciata S.
E. Con giudizio 19 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dai vicini opponenti.
Disattese le eccezioni d'ordine sollevate da costoro in relazione al diritto di essere sentiti, il Governo ha ritenuto che la limitazione dell'ordine di sospensione dei lavori fosse conforme al principio di proporzionalità.
F. Contro il predetto giudizio governativo, i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa risoluzione municipale.
a) I ricorrenti __________ e __________ rimproverano anzitutto al Consiglio di Stato di aver omesso di considerare che i lavori di cui è stata autorizzata la continuazione non sono sorretti da un permesso di costruzione. A torto il Governo avrebbe ritenuto che potessero essere continuati siccome soggetti alla procedura di semplice notifica. I lavori in questione, obiettano, sono parte integrante di un intervento soggetto alla procedura ordinaria di rilascio del permesso. Non sarebbe quindi lecito considerarli separatamente come lavori a sé stanti.
b) Analoghe contestazioni vengono sollevate dai ricorrenti __________ /__________, che, ribadite le censure di violazioni del diritto di essere sentito, chiedono anche una sensibile riduzione delle tasse di giustizia e delle ripetibili applicate dal Consiglio di Stato.
G. All'accoglimento dei ricorsi si oppone il Consiglio di Stato, che chiede la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ ed il resistente __________, contestando partitamente le tesi dei ricorrenti.
H. Il 28 agosto 1995 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza in sanatoria per alcune delle opere eseguite abusivamente, ordinando nel contempo la demolizione / rettifica degli interventi contrari al diritto materialmente applicabile.
Contro questa decisione sono insorti davanti al Consiglio di Stato tanto il beneficiario della licenza, quanto i vicini opponenti.
Il ricorso è tuttora pendente.
I. I ricorrenti __________ e __________, presa visione dell'incarto, hanno rinunciato a presentare ulteriori osservazioni.
considerato, in diritto
I ricorsi sono dunque ricevibili in ordine e possono essere decisi sulla base degli atti (art. 18 PAmm) con un unico giudizio (art. 52 PAmm).
La fattispecie è chiaramente documentata dagli atti di causa.
Non v'era alcuna necessità di esperire ulteriori accertamenti.
Tanto meno se si considera la natura cautelare del procedimento in discussione.
Nemmeno i ricorrenti indicano peraltro esattamente quali altri accertamenti avrebbero dovuto essere esperiti.
Il difetto può tuttavia ritenersi sanato dalla possibilità di consultare gli atti che è stata offerta ai ricorrenti davanti a quest'istanza.
L'effetto sospensivo connesso a quei ricorsi non si estende infatti anche ai lavori che la decisione municipale censurata ha escluso dall'ordine di sospensione inizialmente impartito.
L'ordine di sospensione dei lavori non autorizzati configura un provvedimento cautelare volto ad evitare l'esecuzione di opere suscettibili di formare oggetto di un successivo provvedimento di rettifica o di demolizione. Come gli stessi insorgenti ricordano, esso mira ad assicurare il mantenimento di una determinata situazione di fatto, apparentemente abusiva, fintanto che non viene stabilito se i lavori in corso sono conformi al diritto. Conformemente alla natura cautelare del provvedimento, non è necessario che l'illegalità delle opere in corso venga accertata in modo inconfutabile. L'apparenza, suffragata da concreti indizi di un probabile contrasto con il diritto edilizio formale o materiale, è di per sé sufficiente per ordinare la sospensione dell'attività edilizia (cfr. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 633).
L'ordine di sospensione dei lavori deve comunque rispettare il principio di proporzionalità e limitarsi a quanto occorre per conseguire lo scopo perseguito. Non deve in particolare eccedere quanto è necessario per conservare la situazione di fatto nella misura in cui è controversa (art. 45 cpv. 2 RLE).
In quest'ordine di idee, l'art. 42 cpv. 2 LE stabilisce che i lavori in contrasto con la licenza edilizia devono essere lasciati continuare se è semplicemente stata omessa la notifica di una variante non soggetta a pubblicazione, ovvero non implicante modifiche che superano un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile (art. 16 cpv. 2 LE).
5.2. In concreto, i ricorrenti rimproverano al municipio di __________ di essere incorso in una violazione del diritto, rinvenendo sull'ordine di sospensione dei lavori inizialmente impartito al resistente in modo da permettergli di portare a termine alcuni lavori non conformi ai piani approvati. In particolare: completare la ristrutturazione interna del primo piano (diversa da quella approvata), dotare di serramenti la finestra del soggiorno (più grande di quella approvata) e quella del bagno (non prevista dal progetto approvato) e chiudere provvisoriamente il timpano del tetto.
A torto, tuttavia, perché l'esclusione di questi lavori del fermo di qualsiasi attività edilizia non solo non disattende l'art. 42 LE, ma si impone come una necessità inevitabile dettata dal principio di proporzionalità. Vero è che queste opere si scostano in parte dal progetto approvato. Vero è anche che l'art. 5 cpv. 2 RLE non consente di suddividere i lavori in modo da eludere la procedura ordinaria di rilascio del permesso. Non tutte le violazioni del diritto edilizio esigono tuttavia l'adozione di provvedimenti cautelari volti ad inibire l'attività costruttiva. Difformità minime, di natura meramente formale come quelle in discussione, non giustificano un ordine di sospensione dei lavori. Scopo di questi provvedimenti, in definitiva, è quello di assicurare all'autorità la possibilità di ordinare la rettifica o la demolizione delle opere realizzate in contrasto con il diritto edilizio materialmente applicabile. La semplice violazione formale non basta quindi a legittimare simili misure cautelari laddove appaia inequivocabilmente esclusa l'adozione di provvedimenti di ripristino: ipotesi, questa, che a non averne dubbio si verifica nel caso in esame per le due finestre e per le opere di sistemazione interna del primo piano della casa del resistente.
A ciò si aggiunga, che la rinuncia a sospendere determinati lavori realizzati senza permesso non significa comunque accettazione del fatto compiuto da parte dell'autorità. Non pone quindi il costruttore al riparo da eventuali azioni di ripristino o da procedimenti contravvenzionali. Né lo esime dall'obbligo di chiedere il permesso in sanatoria. Le opere realizzate senza od in contrasto con il permesso ricevuto sussistono comunque a titolo meramente precario sintanto che la loro legittimità sostanziale non viene definitivamente accertata da una licenza a posteriori.
Ne discende che i ricorsi vanno respinti anche nella misura in cui sono riferiti alla chiusura provvisoria del timpano del tetto.
Infondate sono infine le contestazioni sollevate dai ricorrenti __________ / __________ nei confronti della tassa di giustizia (fr. 500.--) applicata e delle ripetibili (fr. 500.-- risp. 700.--) assegnate dal Consiglio di Stato. Gli importi tengono debitamente conto del grado di soccombenza e sono adeguatamente commisurati al dispendio lavorativo occasionato dai ricorsi all'autorità amministrativa ed ai patrocinatori dei resistenti. Sono quindi conformi agli art. 28 e 31 PAmm.
In esito alle considerazioni dianzi esposte, i ricorsi vanno quindi integralmente respinti, confermando la risoluzione governativa impugnata siccome immune da violazioni del diritto. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 42, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 52, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico:
dei ricorrenti __________ /__________ in solido nella misura di fr. 500.--
dei ricorrenti __________ /__________ in solido per l'altra metà.
fr. 400.-- al comune di __________
fr. 400.-- al resistente __________
I ricorrenti __________ / __________ rifonderanno in solido:
fr. 400.-- al comune di __________
fr. 400.-- al ricorrente __________
a titolo di ripetibili di seconda istanza.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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