AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.519
Data decisione, Autorità: 01.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00519 DP 251/95 leo
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 settembre 1995 della
rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 30 agosto 1995 (n. 4664) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 8 luglio 1994 dell'insorgente avverso la risoluzione 14 giugno 1994 con cui il municipio di __________ ha pubblicato un secondo bando di concorso per l'appalto dei servizio dei funerali e dei trasporti funebri, il relativo capitolato di appalto nonché il regolamento comunale di polizia mortuaria e dei cimiteri;
viste le risposte:
3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
6 novembre 1995 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) L'art. 1 del Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteri (RPM) di __________ recitava come segue:
"Il servizio dei trasporti funebri sul territorio di __________ è assunto direttamente dal comune, con diritto di privativa a norma dei disposti contenuti nella Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Tutti i trasporti di salme e di resti di cadaveri devono essere effettuati unicamente per mezzo del servizio municipalizzato.
E' fatta eccezione per le persone morte fuori comune il cui trasporto, dal luogo del decesso direttamente alla rispettiva abitazione, alla Chiesa o al Cimitero, può essere fatto con altri mezzi che non siano quelli del comune, a spese della famiglia e secondo le disposizioni di legge in vigore.
Il municipio può appaltare il servizio per trasporti funebri."
b) Adito dalla __________, esercitante una impresa di pompe funebri, la quale contestava la validità dell'appalto del servizio dei trasporti funebri deliberato dal municipio ad una ditta concorrente una decina di anni prima e sempre rinnovato tacitamente, con risoluzione 12 aprile 1988 il Consiglio di Stato ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 RPM, ritenendolo contrario alla libertà di commercio e d'industria garantita dall'art. 31 Cost. Affermata la legittimità di principio della municipalizzazione del servizio, il Consiglio di Stato ha considerato che:
"...
La situazione è allora la seguente: il monopolio legale dei trasporti funebri si estende di fatto a prestazioni per le quali non è stato costituito - secondo i principi della municipalizzazione - monopolio alcuno.
Questa esclusione di fatto delle ditte concorrenti, non sostenuta da adeguata base legale, non è compatibile con il principio della libertà di commercio e d'industria.
Né varrebbe obiettare che l'ordinamento comunale lascia intatta agli interessati la facoltà di rivolgersi, per le prestazioni funerarie che non siano il trasporto funebre, ad una ditta di propria scelta: evidenti ragioni pratiche, di comodità, nonché presumibili difficoltà di coordinare l'intero iter cerimoniale lo sconsigliano, di modo che questa libertà è puramente formale, ossia fittizia.
Dal profilo finanziario è utile sapere che l'onere assunto dal comune e versato alla ditta __________ ammonta a fr. 580.-- per trasporto funebre. Calcolando un costo medio per l'intera cerimonia funebre (bara, vestizione, addobbi camera mortuaria, fiori, piante verdi e varia - senza: corone, annunzi funerari) di fr. 3'000.--, e considerate talune altre prestazioni gratuite comunali, il contributo globale del comune di __________ per ogni funerale di un defunto domiciliato si aggira attorno al 25 %.
..."
In quella sede il Consiglio di Stato ha conferito al municipio la facoltà di differire la declaratoria di incostituzionalità fino al 31 dicembre 1990, primo termine di scadenza del contratto di appalto del servizio.
c) Con sentenza 23 giugno 1988 questo Tribunale ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il ricorso che la __________ aveva presentato contro quel giudicato. In sostanza il Tribunale ha dichiarato irricevibili tutte le censure, tranne che quella di contestazione della facoltà conferita al municipio di differire la declaratoria di incostituzionalità, che il Tribunale ha tutelato.
B. a) Nella seduta 26 novembre 1990 il consiglio comunale di __________ ha modificato gli art. 1, 2, 3, 4 e 15 RPM. Nel relativo messaggio municipale, del 5 settembre 1990, si leggeva che la modifica del RPM, volta a "rimuovere l'imperfezione riscontrata" dal Consiglio di Stato, era (indubitabilmente) intesa "a municipalizzare l'intero servizio onoranze funebri, e non più il solo segmento del trasporto (eccezioni a parte)" (cfr. documento citato, cifra 6, pagina 4; cfr. inoltre le diffuse spiegazioni di cui alla cifra 2, pagina 2 dello stesso).
Gli art. 1 e 2 modificati recitavano pertanto come segue:
"Art. 1 Generalità
Per le persone residenti nel comune di __________, incluse le frazioni di __________ e __________, l'intero servizio di onoranze funebri, comprensivo di ogni prestazione inerente un caso di decesso, è assunto direttamente dal comune con diritto di privativa a norma dei disposti contenuti nella Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. E' fatta riserva per i fiori e gli addobbi floreali (corone, piante verdi per la camera ardente, ecc.), nonché per gli annunci funebri sui quotidiani, prestazioni che non fanno oggetto del presente regolamento. Pertanto ogni servizio di onoranze funebri deve essere effettuato unicamente per mezzo del servizio municipalizzato.
E' fatta eccezione:
per le persone defunte che mantenevano legami di parentela con i titolari di altre ditte di onoranze funebri (se persone giuridiche, con membri della loro amministrazione);
per i casi in cui l'Autorità di polizia cantonale ha predisposto dei turni d'intervento.
In questi casi è di esclusiva competenza dei familiari del defunto richiedere una espressa deroga al municipio della privativa di cui sopra. Tale deroga comporterà il versamento del contributo comunale, all'art. 2 che segue, ai familiari del defunto. Nel caso in cui le prestazioni richieste alla ditta appaltatrice non raggiungessero il contributo comunale suddetto, la differenza verrà versata alla famiglia del defunto.
Il municipio può appaltare a terzi l'intero servizio di onoranze funebri previo pubblico concorso da indire ogni tre anni.
Art. 2 Contributo
Il comune assume a proprio carico il costo fissato nel capitolato d'appalto insorto per la spesa riguardante le onoranze funebri dei domiciliati nel comune e degli attinenti che in vita hanno avuto il loro domicilio a __________.
Esse comprendono il servizio con autofurgone, il conducente, il prelevamento, il carico e lo scarico della salma sul territorio giurisdizionale comunale, il carico e lo scarico delle corone e il servizio dei necrofori."
b) Con risoluzione 21 maggio 1991 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati avverso la detta modifica dall'__________ (__________), da due ditte del settore e da una cittadina di __________, impiegata presso una impresa di onoranze funebri.
c) Con sentenza 30 settembre 1991 (pubbl. in RDAT I-1992 N. 5) questo Tribunale ha dichiarato irricevibile un gravame interposto dalle stesse persone contro quel giudicato governativo.
d) Con sentenza 31 gennaio 1992 (pubbl. in RDAT I-1993 N. 9) il Tribunale federale ha respinto ai sensi dei considerandi i ricorsi di diritto pubblico che i ricorrenti avevano parallelamente inoltrato innanzi allo stesso contro la risoluzione del Consiglio di Stato 21 maggio 1991.
In quella sede l'alta Corte federale, respingendo anzitutto le censure riferite alla violazione dell'uguaglianza di trattamento, della libertà personale, della libertà di coscienza e di credenza e della libertà di culto, aveva considerato quanto segue (consid. 5b):
"L'art. 1 cpv. 1 RPM sancisce che l'intero servizio di onoranze funebri, comprensivo di ogni prestazione inerente a un caso di decesso (fatta riserva per i fiori, gli addobbi floreali e gli annunci funebri sui giornali) è assunto direttamente dal comune. A prima vista, si potrebbe dedurne che il servizio municipalizzato include ogni attività in relazione con un decesso. Sennonché, l'ampiezza del monopolio instaurato con la municipalizzazione del servizio di pompe funebri dev'essere interpretata in base al contenuto dell'art. 2 cpv. 2 RPM, disposto che elenca le prestazioni i cui costi sono assunti dal comune: si tratta del servizio con autofurgone (cioè il trasporto della salma) e degli elementi direttamente connessi, ossia il conducente, il prelevamento, il carico e lo scarico della salma sul territorio giurisdizionale comunale, il carico e lo scarico delle corone e il servizio dei necrofori. Da quanto testé esposto, discende che nel monopolio contestato non sono invece inclusi compiti delicati e strettamente personali, quali la pulizia e la vestizione del defunto, la scelta della bara o dell'urna cineraria, l'organizzazione e lo svolgimento della cerimonia funebre, i contatti con le autorità ecclesiastiche o con quelle civili, ecc. In altre parole, le prestazioni che non sono menzionate all'art. 2 cpv. 2 RPM dipendono dalla libera scelta dei familiari del defunto, che possono far capo sia a una ditta titolare di un monopolio che a un'impresa operante nell'ambito della libera concorrenza. Su questo punto, vanno disattese le censure concernenti la violazione dell'uguaglianza di trattamento, della libertà personale, della libertà di culto, come anche, in questo contesto, il lamentato diniego di giustizia."
Il Tribunale federale ha successivamente respinto un'asserita disattenzione della libertà di commercio e d'industria ancorata all'art. 31 Cost., ove i ricorrenti prospettavano - tra l'altro - che la ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio avrebbe beneficiato in realtà di un monopolio di fatto per le prestazioni non contemplate all'art. 2 cpv. 2 RPM, poiché era poco probabile che i parenti dei defunti si sarebbero rivolti ad altre ditte per ottenere le residue prestazioni del servizio di onoranze funebri. A questo riguardo il Tribunale federale ha considerato che la creazione di un servizio di pompe funebri municipalizzato, poggiante su di una valida base legale, rispondesse "nella misura prevista dal regolamento impugnato (cfr. consid. 5b)" ad un interesse pubblico preponderante e fosse rispettoso del principio della proporzionalità (cfr. consid. 6, 7, e 8; la citazione si riferisce al consid. 8c).
e) Il dipartimento delle istituzioni ha indi approvato le modifiche del RPM il 18 marzo 1993.
C. a) Richiamandosi agli art. 1 e 2 RPM con risoluzione 5 ottobre 1993 il municipio di __________ ha indetto un concorso per l'appalto del servizio dei funerali e dei trasporti funebri, rinviando - quo alle condizioni - al relativo capitolato, il quale poteva essere ottenuto presso la cancelleria comunale. La cifra 1 del capitolato, intitolata "base legale", riprendeva integralmente il testo degli art. 1 e 2 RPM.
b) L'__________ ha impugnato quella risoluzione con ricorso 15 novembre 1993 innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla insieme al capitolato d'appalto. La ricorrente ha affermato che il capitolato d'appalto, riprendendo il testo degli art. 1 e 2 RPM, disattendeva l'interpretazione degli stessi che il Tribunale federale aveva fornito alfine di assicurare la loro compatibilità con le libertà costituzionali. Questo conduceva al risultato che l'oggetto del contratto di appalto messo a concorso, anziché limitarsi alle prestazioni contemplate all'art. 2 cpv. 2 RPM (cui la cifra 5 del capitolato aggiungeva la collaborazione alla sepoltura), si estendeva a tutte le prestazioni che una impresa di pompe funebri avrebbe potuto fornire in un caso di decesso (tranne i fiori, gli addobbi floreali e gli annunci funebri), come stabilito all'art. 1 cpv. 1 RPM.
c) In accoglimento parziale del ricorso inoltrato il 15 novembre 1993 dall'__________, con risoluzione 3 maggio 1994 il Consiglio di Stato ha stralciato la cifra 5.2. del capitolato d'appalto concernente l'impegno dei concorrenti di mantenere le tariffe minime per quanto riguardava tutta una serie di prestazioni che non riguardavano il servizio municipalizzato. Il Governo ha invece tutelato la cifra 1 del capitolato d'appalto svolgendo le seguenti motivazioni (consid. 4.3.):
"...
L'avviso di pubblicazione è riferito alla messa a concorso pubblico dell'appalto per il "servizio dei funerali e dei trasporti funebri", mentre l'art. 1 del capitolato stabilisce che è assunto direttamente dal comune "l'intero servizio di onoranze funebri" e indica poi quanto (fiori e annunci in particolare) non forma oggetto del servizio.
La formulazione adoperata nel capitolato ricalca sostanzialmente quella dell'art. 1 del regolamento nel quale si parla pure di "intero servizio di onoranze funebri" con l'eccezione per i fiori e gli addobbi floreali e per gli annunci funebri sui quotidiani.
Il testo usato dal comune di __________ è invero piuttosto estensivo e a prima vista fa supporre che l'ente pubblico si sia arrogata la facoltà di regolamentare tutta la materia del servizio funebre e abbia voluto avocare a sé la totalità dei diversi servizi conseguenti al decesso di una persona.
In realtà già si è visto che non è così poiché il Tribunale federale ha posto dei limiti ben precisi al servizio municipalizzato, elencando le prestazioni che ne sono all'infuori.
E' vero che il capitolato non tiene adeguatamente conto dei rilievi del Tribunale federale e che una diversa formulazione, adattata alle considerazioni dell'alta Corte, sarebbe stata più appropriata.
Nondimeno va evidenziato come il testo del capitolato è stato elaborato sulla falsariga di quello del regolamento e che il regolamento come tale è stato ratificato dal Consiglio di Stato e dal Tribunale federale.
Il Tribunale federale non ha infatti annullato il regolamento ma ha precisato come lo stesso dovesse essere interpretato, e cioè in maniera diversa da quella che appare dal testo.
In seguito alla convalida del regolamento da parte del Tribunale federale, non è più possibile ritornare sull'argomento, anche se vi è legittimamente da chiedersi se non sia opportuna (proprio per togliere ogni pericolo di equivoco) una revisione formale del regolamento all'art. 1, sì che traspaia con maggior chiarezza l'estensione del servizio municipalizzato."
d) Con lettera 11 maggio 1994 il patrocinatore dell'__________ ha preannunciato al municipio di __________ che questa avrebbe impugnato innanzi a questo Tribunale il giudicato governativo anzidetto, salvo nel caso di apertura di un nuovo concorso. Soluzione per la quale il municipio ha deciso di optare, confermando quella scelta al patrocinatore dell'__________ con scritto del 16 maggio successivo.
D. a) Richiamandosi ancora una volta agli art. 1 e 2 RPM, con risoluzione 14 giugno 1994 il municipio di __________ ha indetto un secondo concorso per l'appalto del servizio dei funerali e dei trasporti funebri, rinviando sempre - quo alle condizioni - al relativo capitolato. La cifra 1 del capitolato, intitolata "base legale" riprendeva nuovamente il testo integrale degli art. 1 e 2 RPM.
b) L'__________ ha impugnato anche questa risoluzione con ricorso 8 luglio 1994 innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullare la stessa, il capitolato d'appalto nonché gli art. 1 e 2 RPM. La ricorrente ha ribadito le motivazioni di cui al ricorso 15 novembre 1993.
c) Con risoluzione 30 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Dopo aver rilevato che le censure ricorsuali erano già state sollevate e decise nella precedente risoluzione 3 maggio 1994 - donde la loro improponibilità - il Governo ha sostanzialmente rinviato alle considerazioni svolte in quella sede.
E. Con gravame 20 settembre 1995 l'__________ si aggrava innanzi a questo Tribunale avverso la predetta pronuncia, ribadendo domande e motivazioni.
Il municipio di __________ ed il Consiglio di Stato hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Secondo la consolidata prassi del Tribunale il bando di concorso costituisce infatti un atto (amministrativo) definitivo ed a sé stante, suscettibile di creare nel pubblico, ed in particolare nei potenziali concorrenti, delle legittime aspettative: donde la sua impugnabilità (RDAT 1979 N. 18). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione dell'__________, il cui scopo consiste nel tutelare la categoria, rappresentandola in ogni sede secondo necessità (art. 4 lett. a dello statuto), é pure data (art. 43 PAmm). Il ricorso é pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
La ricorrente chiede in primo luogo l'annullamento degli art. 1 e 2 RPM. A prescindere dal fatto che questo Giudice potrebbe al più accertare l'incostituzionalità delle predette norme - essendo senz'altro competente ad esperire un controllo concreto di costituzionalità dei regolamenti comunali (art. 190 cpv. 2 LOC; RDAT I-1993 N. 10 consid. 2.2.) - su questo punto il Tribunale non può che rinviare a quanto ha considerato e deciso il Tribunale federale nel giudizio 31 gennaio 1992, noto alla ricorrente poiché pure ricorrente in quella sede. Questa censura deve dunque essere senz'altro respinta.
3.1. La ricorrente chiede in secondo luogo di annullare la risoluzione 14 giugno 1994 con cui il municipio di __________ ha indetto un concorso per l'appalto del servizio dei funerali e dei trasporti funebri ed il capitolato cui questa rinvia per determinare gli elementi e le condizioni dell'appalto. Capitolato la cui cifra 1, intitolata "base legale", riprende il testo integrale degli art. 1 e 2 RPM.
3.2. Al riguardo é preliminarmente necessario evidenziare che questa censura é senz'altro ricevibile. In effetti ogni decisione del municipio di aprire un concorso é suscettibile di impugnativa. Il fatto che quindi l'Esecutivo abbia indicato nella propria decisione che si trattava di riapertura del precedente concorso, indetto il 5 ottobre 1993 e ritirato con comunicazione 16 maggio 1994 del municipio al patrocinatore della ricorrente, non permette di mutare quella conclusione. Del resto proprio per questo motivo l'insorgente non ha potuto far valere innanzi a questo Tribunale la censura in esame nella precedente procedura concorsuale.
3.3. La cifra 1 del capitolato d'appalto, intitolata "base legale", riprende il testo integrale degli art. 1 e 2 RPM. Giusta l'art. 1 cpv. 1 RPM il comune assume, con diritto di privativa, l'intero servizio di onoranze funebri per le persone residenti nel comune stesso, ad eccezione dei fiori, degli addobbi floreali e degli annunci sui quotidiani. Ai fini di conseguire un'interpretazione e un'applicazione conforme alla Costituzione federale il Tribunale federale ha tuttavia circoscritto l'estensione del monopolio così costituito alle sole prestazioni pagate dal comune ed elencate all'art. 2 cpv. 2 RPM: concretamente quindi al servizio con autofurgone (cioè il trasporto della salma) ed agli elementi direttamente connessi, tali il conducente, il prelevamento, il carico e lo scarico della salma sul territorio giurisdizionale comunale, il carico e lo scarico delle corone ed il servizio dei necrofori (cfr. in particolare ai consid. 4, 5b e 8b e c della relativa sentenza 31 gennaio 1992, oltre al suo dispositivo n. 1, ove i vari ricorsi di diritto pubblico presentati avverso la modifica del RPM sono stati respinti "ai sensi dei considerandi"). Con la conseguenza che "le prestazioni che non sono menzionate all'art. 2 cpv. 2 RPM dipendono dalla libera scelta dei familiari del defunto, che possono far capo sia alla ditta titolare di un monopolio che a un'impresa operante nell'ambito della libera concorrenza" (cfr. consid. 5b della sentenza appena menzionata).
3.4. Sulla scorta di quanto precede la cifra 1 del capitolato d'appalto non resiste alla critica della ricorrente. La sua formulazione, nella misura in cui indica che "l'intero servizio di onoranze funebri, comprensivo di ogni prestazione inerente un caso di decesso" é assunto direttamente dal comune e che "pertanto ogni servizio di onoranze funebri deve essere effettuato unicamente per mezzo del servizio municipalizzato", ignora la distinzione effettuata dal Tribunale federale ai fini della tutela della costituzionalità della municipalizzazione del servizio tra, da una parte, le prestazioni municipalizzate (trasporto della salma e servizi connessi) e, dall'altra, quelle assoggettate al gioco della libera concorrenza (tutte le altre). Il fatto che la cifra 1 del capitolato d'appalto riproduca anche l'art. 2 RPM non basta a rimediare alla divergenza sopradescritta. In effetti dalla semplice lettura di quest'ultima norma si é indotti a dedurre che essa definisce esclusivamente la quotaparte dei costi del servizio assunti dal comune, senza voler invece interferire nell'estensione della municipalizzazione del servizio istituita all'art. 1 RPM. Interpretazione questa corroborata dal marginale "contributi" e che del resto corrisponde (pacificamente) agli intendimenti posti alla base della modifica degli art. 1 e 2 RPM da parte del municipio (cfr. al già citato messaggio municipale 5 settembre 1990, cifre 2 e 6). Per addivenire a diversa, contrastante conclusione é invece necessario riferirsi alla sentenza 31 gennaio 1992 del Tribunale federale: riferimento che, però, non appare di agevole momento, data la complessità dell'oggetto. Merita pertanto ascolto la richiesta della ricorrente di adattare il capitolato di appalto a quanto disposto dal Tribunale federale, indicando nello stesso in modo univoco che i servizi messi a concorso sono esclusivamente quelli elencati all'art. 2 cpv. 2 RPM e non già l'intero servizio, come discende dalla lettura dell'art. 1 cpv. 1 RPM. Solo procedendo in tal modo potranno infatti essere ossequiati i limiti della municipalizzazione tracciati dalla Corte federale, delimitando di riflesso con la dovuta chiarezza l'attività residua delle imprese di onoranze funebri per la quale continuerà a sussistere il regime di libera concorrenza. Invano quindi il municipio eccepisce, nelle osservazioni al ricorso, che il Tribunale federale aveva respinto tutte le censure mosse contro la modifica del RPM: donde la legittimità degli art. 1 e 2 RPM e - di conseguenza - della cifra 1 del capitolato d'appalto. Come é già stato spiegato tutti i ricorsi di diritto pubblico presentati contro lo stesso sono stati respinti, é ben vero, però solo ai sensi dei considerandi, a seguito di un'interpretazione ed ai fini di un'applicazione conformi alla Costituzione federale del RPM medesimo. Sia comunque detto a titolo abbondanziale che il disorientamento dell'Esecutivo di __________ é, in una certa misura, comprensibile: a ben vedere infatti nel giudicato 31 gennaio 1992 il Tribunale federale ha sostanzialmente tutelato l'impostazione precedente del RPM, il cui art. 1 prevedeva la municipalizzazione del solo servizio dei trasporti funebri, relegando di fatto a procedura inutile oltre che illegittima l'estensione del monopolio cui il comune é stato costretto a procedere a seguito della risoluzione 12 aprile 1988 del Consiglio di Stato.
3.5. L'annullamento della cifra 1 del capitolato d'appalto trae seco quella dell'intero capitolato, del quale costituisce un elemento fondamentale, come pure quello della risoluzione municipale di indire un concorso 14 giugno 1994, la quale rinviava allo stesso quale base per il concorso. Spetterà pertanto al municipio di determinare con la necessaria chiarezza l'oggetto dell'appalto messo a concorso sulla base delle risultanze della sentenza del Tribunale federale, limitando lo stesso alle prestazioni legittimamente ricomprese nella municipalizzazione, ossia a quelle descritte all'art. 2 cpv. 2 RPM e pagate dal comune medesimo.
In esito alle considerazioni che precedono devono essere annullate la risoluzione municipale 14 giugno 1994 di mettere a concorso l'appalto del servizio dei funerali e dei trasporti funebri, il capitolato di appalto cui essa rinvia, nonché la risoluzione governativa 30 agosto 1995 che la tutela. Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto.
Il comune, che non é intervenuto a tutela di interessi economici propri, può essere sollevato dal pagamento di una tassa di giudizio, ma non può sfuggire all'obbligo di rifondere delle ripetibili a favore della ricorrente, a valere per le due sedi ricorsuali (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 190, 208 LOC, 18, 28, 31, 43, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Sono di conseguenza annullate la risoluzione 30 agosto 1995 (n. 4664) del Consiglio di Stato, la risoluzione 14 giugno 1994 del municipio di __________ di pubblicare un concorso per l'appalto del servizio dei funerali e dei trasporti funebri ed il relativo capitolato d'appalto.
Non si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ rifonderà alla ricorrente un importo di fr. 800.-- per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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