AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1995.515
Data decisione, Autorità: 15.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00515-522 DP 247-255/95 cm
Lugano 15 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
20 settembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 30 agosto 1995 (n. 4657) con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso 17 marzo 1995 di __________, ha annullato la licenza edilizia rilasciata il 2 marzo 1995 dal municipio di __________ a favore della ricorrente per la realizzazione del centro congressi albergo __________ al mapp. __________ RFD di quel comune;
e
23/25 settembre 1995 di
contro
la risoluzione 5 settembre 1995 (n. 4832) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 26 aprile 1995 dell'insorgente avverso la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ l'11 aprile 1995 a favore della __________ per la realizzazione di una nuova stazione di servizio ai mapp. __________ e __________ di quel comune;
viste le risposte:
3 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
6 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio;
9 ottobre 1995 di __________;
19 ottobre 1995 del municipio di __________;
al ricorso 20 settembre 1995 della
2 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
12 ottobre 1995 della __________;
23 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio;
25 ottobre 1995 del municipio di __________;
al ricorso 23/25 settembre 1995 di __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) La __________ é proprietaria di una serie di mappali a __________, posti lungo via __________, a lato dello svincolo autostradale, tutti assegnati dal PR alla zona RAr3 (mista residenziale e artigianale). Sul mappale __________ in particolare sorge l'albergo __________: esercizio edificato all'inizio degli anni 70 e chiuso da oramai una decina d'anni.
b) Il 9 novembre 1993 la __________ ha presentato una domanda di costruzione concernente la realizzazione di un centro congressi-albergo __________ (in seguito detto semplicemente centro congressi). Secondo la relazione tecnica annessa ai piani la nuova costruzione, che coinvolge - ristrutturandolo ed ampliandolo - l'edificio esistente, ha carattere polifunzionale, comprendendo un albergo (turistico e d'affari con particolare riferimento all'organizzazione di seminari), un centro congressuale, un museo ferromodellistico, uffici amministrativi e locali commerciali, infine i relativi servizi. Più precisamente i singoli livelli dell'edificazione sono suddivisi come segue:
"- Piani interrati (-1 e -2): posteggi per ca. 200 autovetture, con ca. 100 posti per piano;
foyer, guardaroba, servizi adeguati alla ricettività
museo ferromodellistico, train-shop
night-club e dancing
tourist office, shops
boulevard caffé, snack-bar
logistica alberghiera, locali tecnici
sala delle feste
bar hôtel, piscina
sale riunioni, sale feste
ristoranti, cucine
giardino pensile
servizi diversi adeguati alle necessità
Piani camere (1 a 5) 85 camere per 170 letti, con 17 camere doppie per piano
Piano tetto locali tecnici per la ventilazione e il condizionamento".
(cfr. relazione tecnica, pag. 2)
Sull'altro lato di via __________, ai mapp. __________ e __________, il complesso viene completato dalla realizzazione di una stazione di servizio (di carburanti), un mini-mercato ed un posteggio per 5 auto e 5 autobus: realizzazione che ha costituito l'oggetto di una separata domanda di costruzione, parimenti datata 9 novembre 1993.
c) __________ é comproprietario del mapp. __________ di __________, ubicato a circa 50 ml dal centro congressi al mapp. __________ ed a circa 20 ml dal posteggio per autobus annesso alla progettata stazione di servizio ai dirimpettai mapp. __________ e . __________ gestisce sul mapp. __________ l'esercizio pubblico denominato "" (snack bar/pub/pizzeria) e un ufficio cambio. Sul fondo insiste pure una stazione di servizio ed un mini-mercato, gestiti dalla __________ secondo quanto affermato dalla __________.
d) __________ si é opposto al rilascio di entrambe le licenze edilizie sollecitate dalla __________.
Quanto al centro congressuale, egli ha evidenziato che la concessione di una deroga alle altezze di zona presupponeva, giusta l'art. 37 NAPR, una superficie di almeno 8000 mq, ha inoltre chiesto che la superficie destinata a museo fosse conteggiata nel calcolo dell'indice di sfruttamento, ha infine contestato la realizzazione del locale notturno, fonte di rumori molesti e richiamo di gente poco raccomandabile.
Per quel che riguardava la stazione di servizio, il ricorrente ha lamentato una violazione della LPA (dal 1 febbraio 1996 LPAmb), ed in particolare dell'art. 9 cpv. 1, e delle relative ordinanze di applicazione, non ritenendo lecito che su via __________, lunga poche centinaia di metri e sulla quale già sorgevano due stazioni di servizio, ne fosse autorizzata una terza. Ha inoltre rilevato l'intralcio alla circolazione provocato dalla manovre di entrata ed uscita degli autobus dai posteggi agli stessi riservati.
B. a) In data 16 marzo 1994 il dipartimento del territorio ha trasmesso al municipio un avviso favorevole quo alla costruzione del centro congressi. Esso ha tuttavia ricordato che dovevano essere ossequiate le limitazioni del carico inquinante sanciti nella LPAmb, nell'OIF e nell'OIAt, che l'isolamento acustico dell'edificio doveva soddisfare quanto disponevano gli art. 32 e 33 OIF e che dovevano inoltre essere adottati i provvedimenti costruttivi atti a ridurre il rumore proveniente dalla strada (leggi autostrada e svincoli) previsti nella perizia fonica allestita il 27 gennaio 1994 dall'ing. __________. L'autorizzazione alla realizzazione del locale notturno veniva subordinata alla presentazione di uno studio di dettaglio sui sistemi di insonorizzazione in modo che le immissioni foniche non superassero il livello sonoro massimo di 28 dB(A): studio da sottoporre al dipartimento almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori di costruzione.
b) In data 2 marzo 1995 il municipio di __________ ha indi rilasciato la licenza edilizia, respingendo le opposizioni presentate contro la stessa. Esso ha anzitutto rilevato che __________, tramite l'acquisto di uno scorporo di terreno, aveva frattanto aumentato la superficie del mapp. __________ ad oltre 8000 mq. ed inoltre che l'ossequio degli indici poteva avere luogo tramite il trasferimento, a favore del mapp. __________, delle quantità edificatorie dei mapp. __________, __________, __________, __________ e __________.
C. a) Con ricorso 17 marzo 1995 __________ si é aggravato avverso il rilascio della licenza edilizia innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. Il ricorrente ha sollecitato una verifica dell'ossequio dei disposti dell'art. 37 NAPR, relativi alle costruzioni su grandi superfici, ed ha ribadito la contestazione circa la realizzazione del locale notturno. Egli ha inoltre riformulato le censure mosse in sede di opposizione contro la costruzione della stazione di servizio: censure che - invero - non concernevano formalmente l'oggetto della licenza edilizia, limitata al centro congressuale.
b) Con risoluzione 30 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ed annullato la licenza edilizia 2 marzo 1995, non ritenendo né il locale notturno né il centro congressuale conformi alla destinazione della zona RAr3, sostanzialmente riservata alla residenza: il primo poiché non poteva essere qualificato di non molesto, il secondo perché non subordinato alla funzione della zona. Non entrava per il rimanente in linea di conto il rilascio di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 70 LALPT. Il Governo ha poi negato la necessità di verificare l'ossequio degli indici, poiché in applicazione dell'art. 37 NAPR vi si poteva derogare.
D. Con gravame 20 settembre 1995 la __________ ha impugnato il giudicato governativo davanti a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo e di ripristinare la licenza edilizia 2 marzo 1995. Affermata la conformità del centro congressuale con la zona a carattere misto residenziale-artigianale, la ricorrente critica l'interpretazione estensiva del concetto di conformità di zona, coinvolgente anche una preventiva verifica astratta delle ripercussioni della costruzione sul contesto territoriale circostante, adottata dall'autorità inferiore. Interpretazione che non tiene inoltre conto del fatto che la zona adiacente l'albergo __________ é caratterizzata esclusivamente da attività commerciali, artigianali e addirittura industriali. La ricorrente sollecita subordinatamente il rilascio dell'autorizzazione eccezionale giusta l'art. 70 LALPT.
Il Consiglio di Stato e __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. Il municipio di __________ ha chiesto il suo accoglimento. Il dipartimento del territorio, sezione della protezione dell'aria e dell'acqua, ha invece ricordato che il suo esame della domanda concerneva il rispetto della legislazione ambientale, ed in particolare il rispetto dell'OIF.
E. a) Per quanto riguarda invece la stazione di servizio il dipartimento del territorio ha formulato avviso favorevole il 16 marzo 1994, purché l'impianto fosse munito dei sistemi di recupero dei vapori di benzina. Il municipio di __________ ha a sua volta rilasciato la licenza edilizia a favore di __________ l'11 aprile 1995, riducendo a quattro gli stalli per il posteggio degli autobus.
b) Con risoluzione 5 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame presentato il 26 aprile 1995 da __________ contro la licenza edilizia, riproponente le identiche censure di cui all'opposizione. Esso ha considerato che la stazione di servizio non fosse assoggettata all'esame dell'impatto sull'ambiente, che la concorrenza che questa veniva a creare verso la stazione di proprietà del ricorrente non fosse di rilievo nella procedura edilizia, infine che la riduzione a quattro soli stalli del posteggio per autobus rispettasse i requisiti di sicurezza del traffico stabiliti nella legislazione sulle strade.
c) Con ricorso 23 settembre 1995 __________ ha impugnato davanti a questo Tribunale la risoluzione governativa 5 settembre 1995, del quale ha domandato l'annullamento insieme a quello della licenza edilizia 11 aprile 1995. Egli riprende le stesse censure fatte valere innanzi alle istanze precedenti.
Il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il dipartimento del territorio, sezione della pianificazione urbanistica, ha rinviato alla risposta presentata davanti al Consiglio di Stato, ove aveva domandato la reiezione del ricorso.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE). I ricorsi sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). I gravami sono dunque ricevibili in ordine. Essi possono inoltre essere decisi mediante un unico giudizio (art. 51 PAmm) e sulla sola base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso all'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per edifici ed impianti conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui sono previsti. In base al principio della conformità di zona possono essere autorizzati soltanto interventi edilizi la cui destinazione si integra convenientemente nelle finalità della zona interessata. Ai fini del rilascio del permesso di costruzione occorre quindi che gli edifici od impianti previsti servano l'utilizzazione assegnata alla zona. Non basta invece semplicemente che non la contraddicano, ossia che non ostacolino un'utilizzazione della zona conforme alle finalità perseguite dall'ordinamento pianificatorio (cfr. per tutte RDAT I-1995 N. 33, consid. 2.1. e rinvii).
2.2. Le zone residenziali sono per principio destinate all'abitazione ed all'insediamento di quelle attività che sono strettamente connesse con questa specifica funzione. Caratteristica delle stesse é l'accresciuta protezione dalle immissioni: condizione questa che é essenzialmente volta a permettere agli abitanti di soddisfare le loro esigenze vitali soprattutto in fatto di quiete e di riposo. Uffici, negozi, esercizi pubblici e piccoli laboratori artigianali vi sono di conseguenza ammessi soltanto nella misura in cui non sono fonte di turbative incompatibili con le caratteristiche, le finalità e la vocazione della zona; in altri termini nella misura in cui non ingenerano ripercussioni sostanzialmente diverse da quelle derivanti dall'abitare. Le zone commerciali sono riservate allo svolgimento su più vasta scala di attività mercantili o comunque legate al cosiddetto settore terziario dell'economia. In queste zona vanno di principio confinate tutte quelle attività commerciali che per volume di traffici e ripercussioni indotte superano i ristretti limiti delle attività di servizio ancora tollerabili nelle zone residenziali. Le zone artigianali sono destinate all'insediamento di attività legate alla produzione di beni su piccola scala, con l'impiego di limitate risorse personali ed infrastrutturali (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono RDAT II-1994 N. 56, consid. 4.2.). Le zone industriali sono infine atte a ricevere quelle attività che fanno capo ad impianti fissi permanenti, per produrre, trasformare, o trattare beni o materie prime su vasta scala secondo metodi standardizzati (STA inedita 29.2.1996 in re B. & Co., consid. 3.2.1.). Le diverse funzioni possono essere combinate tra loro (zone miste), secondo criteri definiti in modo più o meno chiaro e preciso, che non di rado fanno riferimento alla natura ed all'entità della molestia, ovvero delle immissioni (in particolare foniche) ingenerate delle singole attività. Ove zone residenziali vengono combinate con altre zone, bisogna prestare particolare attenzione alla salvaguardia dell'utilizzazione abitativa: l'insediamento in questa zona di contenuti con destinazione, ad esempio, commerciale od artigianale può pertanto essere ammesso alla condizione che la possibilità di continuare a sfruttare la stessa ai fini residenziali in condizioni soddisfacenti - qualitativamente comunque inferiori a quelli di una zona esclusivamente riservata alla residenza - non venga pregiudicata, specialmodo di notte e durante il tempo libero (cfr. Zimmerlin, Baugesetz des Kantons Aargau, ad §§ 130-133, N. 4, 10b, 11 e 12; Zaugg, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, ad art. 24, N. 30).
2.3. La zona mista residenziale e artigianale RAr3 é regolamentata all'art. 28 NAPR, secondo la quale "in questa zona possono venir installati laboratori artigianali o piccole industrie non moleste o depositi commerciali, purché il loro carattere non sia in contrasto con la destinazione della zona". Le NAPR non definiscono per il rimanente il significato della locuzione "non moleste": l'unico riferimento al concetto di molestia nelle NAPR é del resto fatto solo dall'art. 28 NAPR.
2.4. Il centro congressuale, doviziosamente descritto al consid. A lett. b, costituisce un complesso di svariate prestazioni di servizi, segnatamente di esercizi pubblici: albergo (200 letti) con sala congressi (400 persone), bar, snack-bar, boulevard-café, ristoranti, night-club, oltre ad un museo ferromodellistico, negozi ed uffici amministrativi. Ai fini della soluzione della contestazione non appare di rilievo conoscere a quale tipo tra le funzioni descritte al consid. 2.2. appartenga il centro in discussione. A questo scopo basta infatti rilevare che le prestazioni dispensate presso di esso lo avvicinano in ogni caso soprattutto alle attività del terziario: in particolare l'albergo e gli altri esercizi pubblici appartengono alla categoria definita negli altri Cantoni con il termine di "Gewerbe" (cfr. Zimmerlin, op. cit., ad §§ 130-133, N. 10b; Zaugg, op. cit., ad art. 24, N. 31; BVR 1992,. pag. 14 segg. e rinvii quo all'albergo in particolare; inoltre sul concetto di "Gewerbezone" RDAT I-1993 N. 73, consid. 3.5.). Il centro congressuale in discussione non può pertanto essere qualificato di edificio residenziale. Né, del pari, può essere considerato - di tutta evidenza - alla stregua di laboratorio artigianale, piccola industria od infine deposito commerciale: tali gli altri insediamenti che possono prendere posto, accanto agli stabili residenziali, nella zona RAr 3 giusta l'art. 28 NAPR. La realizzazione del centro congressuale nella citata zona non può dunque essere approvata per difetto di conformità di zona. Il giudizio del Consiglio di Stato può pertanto essere tutelato, su questo punto, senza che sia inoltre necessario rilevare, come ha invece ritenuto l'istanza inferiore, il carattere molesto dell'inserimento del centro congressuale del night- club: locale notturno la cui conformità con una zona mista con contenuti residenziali deve comunque essere senz'altro negata, siccome suscettibile di pregiudicare la quiete notturna (cfr. ai riferimenti di cui sub 2.2. in fine).
2.5. Come ha concluso il Consiglio di Stato, non sono soddisfatti nemmeno i requisiti di applicazione dell'art. 70 cpv. 2 LALPT, che permette a titolo eccezionale l'ampliamento di edifici la cui destinazione non é conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la destinazione non sia di grave pregiudizio alla zona di utilizzazione e che siano rispettate le altre disposizioni del piano. In effetti, come si desume dai progetti, il centro congressuale sovverte l'identità dell'esistente albergo __________: oltre ad un innalzamento di due piani di questo, il centro si compone infatti (fuori terra) di due nuovi livelli ubicati tra l'albergo e via __________, di complessivi circa 27'000 mc, la cui volumetria supera quella dello stesso albergo ampliato, pari a 21'600 mc. Non si é quindi in presenza di un ampliamento ai sensi della predetta disposizione, ossia di intervento circoscritto da un profilo quantitativo ad un ragionevole incremento della volumetria preesistente (cfr. sentenze inedite TCA 22 febbraio 1995 in re comune di __________, consid. 2; 23 dicembre 1994 in re S. SA, consid. 5), bensì di una nuova costruzione. Né , del resto, "le altre disposizioni del piano" ai sensi dell'art. 70 cpv. 2 LALPT sarebbero rispettate. In effetti, contrariamente a quanto ha assunto il Consiglio di Stato, il piano di quartiere non permette di derogare all'indice di sfruttamento (art. 38 cifra 1 NAPR). Ora, il consistente trasferimento dell'indice di sfruttamento organizzato a questo scopo a favore del mapp. __________ ha luogo attraverso i mapp. __________, __________, __________, __________ e __________: fondi gli ultimi due con cui la __________ stava in rapporto di comproprietà, a seguito del cui scioglimento ha ricevuto il mapp. __________, ricavato dalla lottizzazione del mapp. __________. Nessuno di quei fondi é tuttavia confinante con il mapp. __________: presupposto che deve essere, in principio, soddisfatto per legittimare il trasferimento dell'indice di sfruttamento ai sensi della giurisprudenza (da ultimo RDAT II-1992 N. 43 consid. 2.2.), ora codificata all'art. 38a LE. E' ben vero che i mapp. __________, __________ e __________ potrebbero ancora essere eventualmente presi in considerazione a titolo eccezionale (il quesito può ad ogni buon conto rimanere irrisolto), vuoi per vicinanza (mapp. __________), vuoi per connessione dal profilo funzionale (mapp. __________ e __________), ma di questo trattamento eccezionale non può senz'altro beneficiare il mapp. __________ (dedotto dal mapp. __________), distante ml 120 almeno dal mapp. __________. Partendo dai calcoli forniti dall'ufficio tecnico al servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, la sola sottrazione dal computo della superficie del mapp. __________, di mq 2520, farebbe lievitare l'indice di sfruttamento del centro congressuale a 0,92, contro un indice concesso del 0,8, conducendo a negare non solo il rilascio di un permesso eccezionale ma anche quello di un permesso ordinario.
2.6. In conclusione il Tribunale non può che confermare l'annullamento della licenza edilizia 2 marzo 1995 relativa alla costruzione del contro congressuale sancito dal Consiglio di Stato già per i suddetti motivi.
3.2. L'insorgente ribadisce la necessità di una verifica della costruzione della stazione di servizio ed annessi posteggi con la legislazione ambientale. Come risulta dall'esposizione dei fatti, il dipartimento si é limitato, a questo riguardo, a prescrivere il sistema del recupero dei vapori. Il Consiglio di Stato, per parte sua, ha considerato che non soggiacendo all'esame dell'impatto ambientale, la stazione era conforme "alla legislazione applicabile in materia" (consid. 2 della risoluzione 5 settembre 1995).
3.3. Se si esclude l'imposizione del sistema del recupero dei vapori, dall'esame degli atti non risulta che sia stata effettuata una verifica della compatibilità con le esigenze ecologiche dell'impianto in discussione, né sotto il profilo dell'inquinamento fonico, né sotto quello della polluzione atmosferica. Non sono in particolare stati valutati, mediante debita prognosi, il rumore e le emissioni di sostanze inquinanti che la messa in esercizio della stazione di servizio e degli annessi posteggi comporteranno (soprattutto) sulle adiacenze, pure poste in zona mista residenziale e artigianale, vuoi per il traffico che richiamano, vuoi per il rumore prodotto dal funzionamento degli impianti, i movimenti di veicoli, persone e merci sui piazzali ecc., avuto riguardo - segnatamente - agli art. 8, 11, 12, 25 LPAmb, all'OIF (in particolare art. 7 e 9) e all'OIAt (cfr. per il rumore provocato dalla costruzione di un parcheggio per autobus RDAT I-1995 N. 34; per quello discendente dalla costruzione di una stazione di servizio sentenza TCA inedita già citata 26 gennaio 1995 in re comunione ereditaria fu __________. e llcc, consid. 4; per l'inquinamento fonico ed atmosferico provocato dalla costruzione di una stazione di servizio STA inedita 29 luglio 1993 in re E. AG, consid. 3.2.2.). La circostanza secondo cui l'istante non aveva fornito a questo riguardo praticamente nessuna informazione non sollevava certo le autorità inferiori dallo svolgimento delle necessarie indagini, volte a permettere l'esame del progetto alla luce della legislazione ambientale, se del caso sollecitando alla resistente la presentazione di una valutazione preventiva del rumore e delle emissioni di sostanze inquinanti giusta l'art. 25 cpv. 1 e 46 cpv. 1 LPAmb. Ancor meno però quella mancanza di informazioni permetteva loro di ritenere l'avversato progetto conforme alla citata legislazione. Sia poi aggiunto, a titolo di completezza, che procedendo in modo analogo le autorità inferiori non avevano del resto nemmeno valutato le ripercussioni derivanti dalla messa in esercizio del centro congressuale.
3.4. Non essendo compito del Tribunale quello di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori, la risoluzione governativa impugnata deve essere annullata insieme con la licenza edilizia, e gli atti ritornati al dipartimento del territorio affinché emetta un nuovo avviso, includente l'esame della compatibilità con la legislazione ambientale della progettata stazione di servizio, dopo aver eseguito i necessari accertamenti (art. 65 cpv. 2 PAmm).
3.5. Viene con ciò a cadere l'ulteriore censura formulata da __________, riferita al presunto ostacolo alla circolazione lungo via __________ costituito dalle manovre degli autobus in entrata dal parcheggio loro riservato. Censura che avrebbe ad ogni buon conto dovuto essere respinta: il Tribunale fa proprie a questo riguardo le considerazioni svolte dal Governo al considerando 8 del giudizio impugnato.
Per questi motivi,
visi gli art. 21, 38a LE, 11, 12, 25, 46 LPAmb, 7, 9 OIF, 5 OIAt, 18, 28, 46, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso di __________ é respinto.
Il ricorso di __________ é accolto.
§. Sono di conseguenza annullate la risoluzione 5 settembre 1995 (n. 4832) del Consiglio di Stato e la licenza edilizia 11 aprile 1995 con cui il municipio di __________ ha autorizzato la __________ a costruire una stazione di servizio ai mapp. __________ e __________ di __________.
§§. Gli atti sono retrocessi al dipartimento del territorio affinché emetta un nuovo avviso sulla relativa domanda di costruzione, previo esperimento della necessaria istruttoria.
La tassa di giudizio, di fr. 2'000.--, é posta a carico della __________.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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