AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.511
Data decisione, Autorità: 09.04.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00511 DP 243/95 cm
Lugano 9 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 settembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 17 agosto 1995 con cui il Dipartimento delle opere sociali ha pronunciato l'ammonimento giusta l'art. 59 cpv. 2 della legge sanitaria nei confronti dell'insorgente;
vista la risposta 3 novembre 1995 del Dipartimento delle opere sociali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) A seguito di denuncia 1 giugno 1992 di __________, il 26 maggio 1995 la commissione di vigilanza sanitaria (CVS) ha trasmesso al dipartimento delle opere sociali (DOS), per il tramite della sezione sanitaria, il seguente preavviso, fondato sull'art. 59 cpv. 3 della legge sanitaria del 18 aprile 1989 (LSan):
"1. Nel corso del 1991 la gravidanza della signora __________ viene seguita dal medico dr. __________ il quale predispone normali visite di controllo ad intervalli di un mese. Il 13 maggio viene effettuata una di queste visite di controllo: la gravidanza prosegue bene e la paziente non lamenta alcun disturbo. La prossima visita di controllo è fissata per il 18 giugno 1991.
Il 26 maggio, una domenica, la paziente accusa palpitazioni cardiache e vomito.
Poiché i disturbi non scompaiono, il giorno dopo decide di recarsi dal medico nonostante fosse ancora lontano il termine della prevista visita di controllo. Il 27 maggio, lunedì mattina, senza appuntamento, si presenta presso lo studio dove espone personalmente al medico i disturbi accusati il giorno precedente. Il ginecologo non procede ad alcun esame, segnatamente misurazione della pressione o analisi delle urine, ma la congeda frettolosamente dicendole che probabilmente si tratta di un disturbo passeggero.
Una settimana dopo i disturbi si ripresentano, a quelli già provati si aggiunge l'insonnia, senso di svenimento e sintomi di freddo. La paziente si reca il giorno stesso dal medico, anche questa volta senza esser annunciata. Il dr. __________ la vede velocemente nel suo ufficio ma, dopo aver sentito di cosa si tratta, non esegue, né fa eseguire, alcun esame, neppure la misurazione della pressione. La paziente gli comunica di non riuscire a dormire la notte e il medico le dà una confezione di Valium. Poiché la situazione non migliora la signora __________, di professione insegnante, resta a casa dalla scuola per tre giorni e quindi si reca dal medico nuovamente per il certificato di assenza. E' il 6 giugno. Anche in questa occasione viene ricevuta in gran fretta dal medico. La paziente fa presente che i sintomi sono sempre gli stessi, palpitazioni cardiache, vomito, insonnia. Il medico le consiglia di stare a casa e riposarsi, ma non effettua nessun controllo. La paziente ritiene però suo dovere, considerata l'imminente fine dell'anno scolastico, presentarsi al lavoro in quell'ultima settimana anche se non si sente affatto bene.
A questo proposito va sottolineato che, all'occasione della sua audizione davanti a questa commissione, il medico non ricorda queste tre visite senza appuntamento. Egli contesta che la paziente si sia presentata nel suo studio al di fuori delle date previste per i controlli mensili. Le visite non sono iscritte nella cartella sanitaria.
Quest'ultima appare tuttavia tanto lacunosa da non costituire un indizio né a favore, né contro. Va rilevato come nel caso in esame é stato quindi comunque disatteso l'obbligo di compilare la cartella sanitaria dovutamente, ai sensi dell'art. 67 LS.
Infine la signora __________ si presenta per la visita di controllo fissata per il 18.6. Il controllo effettuato permette subito la diagnosi di una grave toxicosi con ipertensione e albuminuria. Il dr. __________ predispone immediatamente l'ospedalizzazione della paziente in __________. Verso sera del giorno dopo, il 19.6., viene constatata una grave sofferenza fetale e il dr. __________ effettua la sera stessa un taglio cesareo.
Le condizioni del bambino, nato quindi prematuro a 30 settimane, sono gravi al punto da rendere necessario il suo trasporto alla Clinica universitaria del __________ di __________. La diagnosi dei medici __________ e __________ è indubbiamente infausta: al piccolo __________ viene diagnosticata "Bronchopulmonale Dylapsie mit nicht fixierter pulmonal-arterieller Hypertonie, nach Hyaliner Membranenkrankheit, offener Ductus Botalli, Pneumothorax li" (rapp. del __________ del 4.11.1991). Il decorso ospedaliero non lascia alcuna speranza:
"Ab mitte Juli zeigte __________ rez. schwere Bronchospasmusepisoden mit whs hypoxämie-bedingten Bradykardien bis Asystolien. Klinisch und aufgrund des Echokardiogramms bestand der Verdacht auf eine pulmonale-arterielle Hypertonie mit Herzinsuffizienz, (...) die am 19.10 nachgewiesen werden konnte. Angesichts dieses sehr schweren Verlaufes wurde im Einverständnis mit den Eltern auf weitere supportive Massnahmen verzichtet (rapp. cit.)." D'accordo con i genitori il bambino viene estubato e muore il __________.
Purtroppo la grave situazione neonatale non ha più potuto essere recuperata nonostante i mesi trascorsi al reparto di cure intense della Clinica Universitaria di __________.
La questione che si pone é quindi quella di una eventuale responsabilità del medico, non già in merito decesso del piccolo, ma deve essere posto il quesito se vi sia stata negligenza da parte del medico denunciato nel non aver individuato per tempo la gestosi.
Quando il dr. __________ ha effettuato l'ultimo controllo il 18.6. la gestosi era già molto grave, mentre egli afferma che non esisteva alcun problema al controllo precedente, il 13.5. La paziente afferma (denuncia del 1.6.1992 e deposizione davanti a questa commissione del 7.12.1994) che nel lasso di tempo tra i due controlli mensili si è recata ben tre volte nello studio medico. Vi si è recata, senza aspettare il controllo mensile che era fissato per il 18.6., proprio perché stava male. Il medico, all'occasione della sua audizione ha dichiarato di non ricordare di aver visto la paziente in quelle date, e cioè il 27.5, il 3.6 e il 6.6. In realtà, almeno il 6.6. egli deve aver visto la paziente poiché ha pur sottoscritto di suo pugno un certificato con il quale giustificava l'assenza dal lavoro. Appare quanto mai improbabile che la paziente si sia fatta certificare l'assenza di tre giorni senza dedurre proprio nessun motivo. Non vi sono quindi ragioni di dubitare che si sia presentata dal medico e che gli abbia comunicato i propri disturbi. Certo é che il medico non ha predisposto alcun controllo. Altrettanto verosimile che la paziente potesse avere qualche disturbo, poiché stava sviluppando quella che al controllo del 18.6. si è rivelata infine come una grave toxicosi con le conseguenze descritte.
Se il medico avesse predisposto un minimo controllo anche quando la paziente si è presentata, pur senza appuntamento, presso il suo studio il 27.5., il 3.6 e il 6.6. avrebbe potuto senza alcuna difficoltà diagnosticare la presenza di una gestosi con un certo anticipo.
Naturalmente non può dimostrarsi con assoluta certezza che il decorso per quanto concerne il piccolo __________ sarebbe stato diverso. Ma non é questo il punto in discussione. Questa commissione ritiene infatti che, indipendentemente dalle conseguenze, il medico abbia agito negligentemente nei confronti della paziente negandole la dovuta attenzione. Nelle tre occasioni in cui la paziente si é presentata presso il suo studio egli avrebbe dovuto considerare più seriamente i sintomi lamentati e predisporre almeno normali e semplici controlli quali la misurazione della pressione e l'analisi delle urine. Questi esami gli avrebbero permesso di capire che i sintomi lamentati dalla paziente erano attribuibili ad una gestosi in atto. Che il medico abbia sottovaluta i disturbi descritti dalla paziente, prescrivendole semplicemente un tranquillante rappresenta indubbiamente una negligenza."
La CVS ha proposto che nei confronti del dr. med. __________ fosse pronunciato un ammonimento ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 LSan.
b) Facendo proprio il preavviso della CVS, con decisione 17 agosto 1995 il DOS ha quindi pronunciato un ammonimento nei confronti dell'insorgente.
B. a) Con ricorso 18 settembre 1995 il dr. med. __________ é insorto avverso la menzionata pronuncia dipartimentale innanzi a questo Tribunale, al quale ha domandato in via principale di dichiararla nulla ed in via subordinata di annullarla, se del caso retrocedendo gli atti al DOS per un nuovo giudizio.
Il ricorrente eccepisce in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentito. Con scritto 7 febbraio 1995 la CVS ha richiesto alla denunciante una precisa descrizione dei disturbi avvertiti nel periodo compreso tra il 27 maggio ed il 6 giugno 1991, ottenendo una risposta scritta il 28 febbraio successivo. La CVS ha tuttavia omesso di sottoporgli quel documento per presa di posizione.
Il ricorrente si duole in secondo luogo di un accertamento inesatto dei fatti rilevanti. A questo riguardo egli afferma anzitutto che, contrariamente a quanto indicato nel preavviso della CVS, secondo cui - in occasione della sua audizione - aveva dichiarato di non ricordare di aver incontrato la paziente alle date 27 maggio, 3 e 6 giugno 1991, egli ha ammesso che tra il 13 maggio ed il 18 giugno 1991 la denunciante si era presentata una prima volta senza appuntamento nel suo studio, accusando disturbi di insonnia, per i quali si era limitato a prescrivere del Valium, ed inoltre il 6 giugno 1991, quando gli aveva sollecitato il rilascio di un certificato di inabilità al lavoro per il periodo 3/6 giugno: richiesta alla quale egli acconsentì, stilando il documento. Il ricorrente rimprovera indi alla CVS di aver semplicemente accreditato le indicazioni fornitele dalla denunciante quo ai sintomi avvertiti durante il periodo 27 maggio/6 giugno 1991 (palpitazioni cardiache, vomito, insonnia, vuoti di memoria, senso di svenimento, sintomi di freddo), scartando invece quanto da egli riferito (solo stato di insonnia, che non é una manifestazione patologica della tossiemia gravidica) senza premurarsi di svolgere ulteriori indagini né dando ragione di quell'assunto.
In terzo luogo il ricorrente chiede una verifica delle modalità con le quali la CVS ha deliberato sul noto preavviso.
Il ricorrente afferma da ultimo di non essersi reso colpevole di alcuna negligenza, nemmeno lieve, nello svolgimento del suo mandato professionale: al più ha semplicemente omesso di registrare nella cartella sanitaria la prescrizione del Valium.
b) Il Con risposta 3 novembre 1995 il DOS ha postulato la reiezione del gravame.
c) Con scritto 14 novembre 1994 il ricorrente, che aveva potuto prendere visione degli atti depositati dal DOS presso il Tribunale e ne aveva scoperti taluni che non aveva potuto consultare quando si era recato presso quell'autorità per allestire il ricorso, ha eccepito la nullità dei verbali di audizione sua (del 16 giugno 1993) e della denunciante (del 7 dicembre 1994) per il motivo che si trattava di semplici annotazioni manoscritte della presidente della CVS, non sottoscritte da nessuno.
d) Con scritto 10 gennaio 1996 il giudice delegato ha indi chiesto lumi alla presidente della CVS sulle modalità con cui questa ha deliberato sul preavviso alla base della decisione impugnata: sulla relativa risposta, del giorno successivo, il ricorrente ha potuto prendere posizione il 20 febbraio u.s.
e) Per il rimanente il giudice delegato ha pure promosso una procedura di verifica della tempestività del gravame. Circa le relative risultanze, note al ricorrente che anzi ha fornito la documentazione essenziale a tale scopo, si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Il termine per presentare ricorso al Tribunale amministrativo contro una decisione del DOS fondata sull'art. 59 cpv. 2 LSan é di 15 giorni (art. 59 cpv. 4 LSan). Come risulta dagli accertamenti esperiti dal Tribunale, la decisione impugnata é stata spedita con invio raccomandato il giorno 18 agosto 1995 dall'ufficio postale di __________ ed é giunta all'ufficio postale di __________ il 22 agosto successivo. Il ricorrente era tuttavia assente in ferie a quella data ed aveva impartito un ordine di trattenere il corriere all'ufficio postale di __________ per il periodo 30 luglio/30 agosto 1995. L'invio raccomandato contenente la decisione 17 agosto 1995 é quindi stato consegnato al ricorrente, ancora sprovvisto di patrocinatore, solo il giorno 1 settembre 1995.
1.3. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione spedita per lettera raccomandata é notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non é recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l'ufficio conformemente all'art. 169 cpv.1 lett. d) ed e) dell'ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste. L'ordine di trattenere la corrispondenza non comporta dunque, in principio, una proroga della (data di) notifica di un invio raccomandato (da ultimo RDAT I-1995 N. 15 consid. 2b, 3b e rinvii). Il menzionato principio vale, a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie (com'é senz'altro il caso per la procedura amministrativa ticinese; cfr. DTF 113 Ib 89, consid. 2b), sia per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale che per quelle effettuate giusta il diritto cantonale (RDAT cit., loc. cit.). Bisogna tuttavia derogare a questo principio quando, avuto riguardo alle circostanze del singolo caso, il destinatario della decisione non possa aspettarsi la sua notifica con una certa verosimiglianza (DTF 115 Ia 15, consid. 3a, 17 seg., consid. 3b; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ad art. 32, n. 1.3.6. seg. e rinvii; Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 91 B I a).
1.4. Alla luce degli insegnamenti appena esposti la decisione 17 agosto 1995, giunta all'ufficio postale di __________ il 22 agosto 1995, deve in principio essere considerata come intimata il 29 agosto successivo. Il termine di 15 giorni per presentare ricorso innanzi a questo Tribunale é dunque spirato il giorno 13 settembre 1995. Il gravame, che reca la data del 18 settembre 1995, dovrebbe pertanto essere dichiarato irricevibile poiché tardivo. Il Tribunale ritiene tuttavia di doversi scostare da questa conclusione nel concreto caso, poiché il ricorrente non poteva invero attendersi la notifica della decisione impugnata. Dopo aver presentato le sue osservazioni sulla denuncia alle date 6 aprile e 7 maggio 1993 ed essere stato sentito dalla CVS il 16 giugno successivo, egli non ha infatti più avuto notizia del procedimento disciplinare fino alla notifica della decisione del DOS. Avuto riguardo al relativamente lungo tempo trascorso, egli poteva pertanto legittimamente ritenere che il procedimento fosse stato archiviato; l'art. 8 del regolamento della CVS, del 27 ottobre 1992, prescrive del resto che la procedura innanzi a questa autorità é semplice e spedita. Inoltre - e questa circostanza assume rilievo decisivo nella fattispecie - contrariamente a quanto dispone l'art. 10 del regolamento della CVS, quest'ultima non gli aveva trasmesso copia del preavviso licenziato il 26 maggio 1995 al DOS, ove proponeva l'adozione della misura dell'ammonimento che gli é poi stato inflitta, impedendo di fatto al ricorrente di adottare le necessarie misure atte a salvaguardare i suoi diritti, vuoi designando un avvocato, vuoi convenendo con il DOS che non questo non procedesse all'intimazione dell'eventuale decisione sanzionatoria durante il periodo 30 luglio/30 agosto 1995. La data di intimazione della decisione 17 agosto 1995 deve di conseguenza essere fatta coincidere con il giorno della sua notifica effettiva, ossia il 1 settembre 1995. Ne discende la tempestività del gravame 18 settembre 1995.
Nel nostro Cantone l'esercizio di una professione sanitaria, tale quella di medico, é subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte del DOS (art. 54, 55 cpv. 1 LSan). Una volta rilasciata, l'autorizzazione può essere revocata per un tempo determinato od indeterminato se le condizioni previste per la sua concessione non sono più soddisfatte (art. 59 cpv. 1 lett. a LSan). Identico provvedimento può essere adottato nel caso in cui l'operatore sanitario si renda colpevole di grave negligenza, azioni immorali, rilascio di certificati falsi, ripetuta inosservanza dei doveri professionali, continuate gravi violazioni delle disposizioni di legge, nonché delle norme deontologiche (art. 59 cpv. 2 lett. b LSan). Nei casi di lieve entità può invece essere pronunciato l'ammonimento (art. 59 cpv. 2 lett. b ultima frase LSan). La revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 59 cpv. 2 lett. b LSan e l'ammonimento ex art. 59 cpv. 2 ultima frase LSan configurano delle sanzioni disciplinari: trattasi infatti di misure volte a salvaguardare l'efficienza e la reputazione degli operatori sanitari, così come l'affidamento che il pubblico ripone negli stessi. Le sanzioni disciplinari devono in particolare rispettare il principio della proporzionalità: esse devono dunque essere adeguatamente commisurate alla gravità oggettiva della violazione ed al grado di colpa del singolo trasgressore (cfr. riassuntivamente a STA inedita 24 agosto 1995 in re dr. X., consid. 3).
3.1. Il ricorrente eccepisce in primo luogo una violazione del suo diritto di essere sentito. Con scritto 7 febbraio 1995 la CVS ha richiesto alla denunciante una precisa descrizione dei disturbi avvertiti nel periodo compreso tra il 27 maggio ed il 6 giugno 1991, ottenendo una risposta scritta il 28 febbraio successivo. La CVS ha tuttavia omesso di sottoporgli quel documento per presa di posizione.
3.2. Il diritto di essere sentito garantito dall'art. 4 Cost. include segnatamente il diritto del cittadino di potersi esprimere sugli elementi rilevanti prima che venga presa una decisione che tocca la sua posizione giuridica, la facoltà di produrre prove pertinenti, di prendere conoscenza dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali od almeno di potersi esprimere sul risultato dell'istruttoria, quando questo può influire sulla decisione che sarà adottata dall'autorità (DTF 119 Ia 139 consid. consid. 2d e rinvii). Il diritto di essere sentito costituisce una garanzia di natura formale: la sua violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di esito favorevole del ricorso (DTF cit. 138, consid. 2b). La costante prassi del Tribunale federale considera tuttavia sanata la lesione del menzionato diritto quando l'interessato ha avuto la possibilità di esprimersi in sede di ricorso innanzi ad un'autorità munita di piena cognizione (DTF 118 Ib 120 seg. consid. 4b e rinvii; RDAT 1982 N. 30 pag. 68, consid. 2b): ciò é senz'altro il caso per il Tribunale amministrativo chiamato a statuire su di un ricorso avverso una sanzione disciplinare (art. 70 cpv. 1 PAmm). La censura ricorsuale deve pertanto essere disattesa.
Con scritto 14 novembre 1994 il ricorrente, che aveva frattanto potuto prendere visione degli atti depositati dal DOS presso il Tribunale e ne aveva scoperti taluni che non aveva potuto consultare quando si era recato presso quell'autorità per allestire il ricorso, ha inoltre eccepito la nullità dei verbali di audizione sua (del 16 giugno 1993) e della denunciante (del 7 dicembre 1994) per il motivo che si trattava di semplici annotazioni della presidente della CVS, non sottoscritte da nessuno.
4.2. Lo scritto 14 novembre 1995 deve innanzitutto essere stralciato dagli atti. In effetti, giusta l'art. 49 cpv. 3 PAmm in sede di ricorso davanti al Tribunale amministrativo un ulteriore scambio di allegati può avere luogo solo eccezionalmente, previa autorizzazione dell'autorità. Ora, il ricorrente non si é premurato di raccogliere preventivamente detta autorizzazione prima di insinuare quelle nuove censure. Ad ogni buon conto é necessario rilevare che il preavviso della CVS, e di riflesso la decisione impugnata, possono essere senz'altro già dedotti dalla documentazione scritta agli atti: alle audizioni della denunciate e del denunciato, consegnate in alcune pagine di appunti manoscritti della presidente della CVS (che non possono di tutta evidenza essere qualificati di verbale ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 PAmm), non spetta pertanto la qualifica di prova essenziale ai fini dell'irrogazione della sanzione disciplinare avversata.
4.3. Deve inoltre essere disatteso l'asserito accertamento inesatto dei fatti rilevanti da parte della CVS (art. 18 cpv. 1, 70 cpv. 2 PAmm). Non si vede infatti in che modo questa avrebbe potuto meglio chiarire, segnatamente estendendo le indagini presso i medici che hanno avuto in cura la denunciante subito dopo il parto prematuro, quale delle due versioni dei fatti sottopostele dai diretti interessati - i soli che potessero fornire simili informazioni - corrispondesse a realtà. La denunciante ha infatti sempre dichiarato di essersi recata tre volte nello studio del ricorrente i giorni 27 maggio, 3 e 6 giugno 1991 (cfr. denuncia 1 giugno 1992, lettera 12 maggio 1993 alla sezione sanitaria) lamentando "gravi disturbi" (denuncia citata), sottoforma di palpitazioni cardiache, vomito, insonnia, vuoti di memoria, senso di svenimento, sintomi di freddo (lettera 28 febbraio 1995 alla presidente della CVS), mentre che il ricorrente ha affermato di ricordare dapprima solo il colloquio, di data incerta, a seguito del quale egli prescrisse alla paziente del Valium motivo di un'asserita insonnia (cfr. osservazioni 6 aprile 1993 alla sezione sanitaria del DOS) ed in seguito anche quello del 6 giugno 1991, ove la paziente gli chiese il rilascio di un certificato medico per giustificare l'assenza dal posto di lavoro per il periodo 3/6 giugno medesimo (cfr. scritto 7 maggio 1993 al medico cantonale). Il problema costituito dalle divergenti versioni dei fatti era semmai quello della loro valutazione (art. 18 cpv. 1 PAmm). La CVS, seguita dal DOS, ha accreditato l'esposizione degli accadimenti più coerente, e pertanto più convincente, tale quella fornitale dalla paziente. Ora, il Tribunale non ha motivo di scostarsi da quell'assunto, sia perché la paziente - che, contrariamente al medico, non era oltretutto oggetto di procedimento disciplinare - ben più agevolmente di questo, che procedeva alla visita di parecchie clienti nel corso di un solo giorno, poteva ricordare i singoli episodi, sia perché é poco credibile che una paziente vada addirittura tre volte dal medico nello spazio di 10 giorni per fargli parte di una semplice insonnia, per la quale le erano oltretutto frattanto stati prescritti dei calmanti, tanto meno dopo essersi assentata dal lavoro per quattro giorni consecutivi.
In terzo luogo il ricorrente chiede una verifica delle modalità con le quali la CVS ha deliberato sul noto preavviso. A questo proposito con scritto 10 gennaio 1996 il giudice delegato ha indi chiesto i necessari lumi alla presidente della CVS. La relativa risposta, del giorno successivo, sulla quale il ricorrente ha potuto prendere posizione il 20 febbraio u.s. ed al cui contenuto il Tribunale rinvia, appare sufficiente per questo per concludere alla validità del preavviso 26 maggio 1995.
Il ricorrente chiede, da ultimo, l'annullamento nel merito della sanzione inflittagli. Anche a questo riguardo non può essere seguito. Stante infatti la credibilità dell'esposizione dei fatti fornita dalla denunciante, ben si può ammettere - come hanno fatto tanto la CVS quanto il DOS - che il ricorrente, messo al corrente di sintomi quali palpitazioni cardiache, vomito, insonnia, vuoti di memoria, senso di svenimento, sintomi di freddo, avrebbe dovuto predisporre per lo meno dei minimi controlli dello stato di salute della gestante, quali ad esempio la misurazione della pressione e l'analisi delle urine. Egli stesso ammette nel ricorso che in presenza di quei sintomi "avrebbe senz'altro esaminato la paziente secondo le regole dell'arte, dedicandole tutto il tempo e l'attenzione necessari e disponendo appropriato trattamento" (pagina 8, cifra 8 in fine). Invano egli eccepisce ancora, a suo scarico, che "la dottrina medica univocamente riconosce che la tossicosi si instaura sempre in modo improvviso, in poche ore" (ricorso, pagina 6 in initio, cifra 7) per confutare la conclusione cui é addivenuta la CVS, secondo cui predisponendo i necessari controlli già alle date in cui la paziente si era presentata nel suo studio senza appuntamento egli "avrebbe potuto diagnosticare la presenza di una gestosi con un certo anticipo" (preavviso 26 maggio 1995, pagina 4). La violazione dei doveri professionali del ricorrente si é infatti già perfezionata attraverso l'omissione di predisporre i menzionati controlli, indipendentemente dall'esito cui questi avrebbero potuto condurre. La verifica della bontà della conclusione dedotta dalla CVS non appare pertanto necessaria. Il rimprovero mosso al ricorrente di avere disatteso i propri doveri professionali deve essere confermato e, con esso, la decisione impugnata del DOS, che ha classificato detta disattenzione tra i casi di lieve entità, infliggendo un semplice ammonimento: sanzione senz'altro rispettosa del principio della proporzionalità.
La tassa di giudizio é posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 54, 55, 59 LSan, il regolamento della CVS, 18, 28, 43, 70 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é respinto.
La tassa di giustizia, di fr. 1'000.--, é posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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