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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.508
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00508 DP 240/95 leo
Lugano 27 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Del Tredici, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 settembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 22 agosto 1995 (no. 4305) del Consiglio di Stato che respinge il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 2 maggio 1995 della Sezione degli istituti e dell'aiuto domiciliare, in materia di legge sulla protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza;
viste le risposte:
18 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
22 settembre 1995 del Dipartimento delle opere sociali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 2 maggio 1995 la Sezione degli istituti e dell'aiuto domiciliare ha confermato a __________ l'addebito di fr. 5'499.- corrispondente alle rette arretrate per il collocamento, presso la __________ di __________, dei figli __________ e __________;
che in data 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della Sezione degli istituti e dell'aiuto domiciliare, respingendo l'impugnativa presentata dalla ricorrente ed indicando nel proprio dispositivo la facoltà d'impugnare la decisione al Tribunale cantonale amministrativo;
che avverso tale decisione __________ é insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento con argomenti che non occorre qui riassumere;
considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che a norma dell'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato: il ricorso a questo Tribunale è quindi dato secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. DTF 9.10.68 in re B.; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465);
che né la legge sulla protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza né la legge sull'assistenza sociale a cui la legge sulla maternità rimanda, prevedono la possibilità di interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
che il fatto che il Consiglio di Stato abbia previsto, nel dispositivo, la possibilità per la soccombente di appellarsi a questo Tribunale è ininfluente: la competenza, come già ricordato, è stabilita unicamente dalla legge (cfr. DTF 26.9.72 in re B.; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 468);
che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale ad occuparsi della contestazione;
che infine, ritenuto che il ricorso è stato determinato da un'erronea indicazione impartita all'insorgente dal Consiglio di Stato, si giustifica l'abbandono della tassa di giustizia e delle spese (STA 28.11.1972 in re D.);
visti gli art. 3, 28, 55, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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