AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.504
Data decisione, Autorità: 24.06.1999, TRAM
Incarto n. 52.95.00504
Lugano 24 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 settembre 1995 di
contro
la decisione 22 agosto 1995, no. 4256, del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 giugno 1995 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato la demolizione della pavimentazione abusiva di un tratto di strada comunale e gli ha inflitto una multa di fr. 5'000.- per tale abuso;
viste le risposte:
18 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
25 settembre 1995 del Municipio di __________;
esperita una visita in luogo,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente __________ é amministratore della cantina viticola __________, con sede a __________;
che gli impianti per la vinificazione, l'imbottigliamento ed il deposito del vino sono situati fuori della zona edificabile, nella zona agricola a S del paese, su fondi (part. no. __________ e __________ RFD) raggiungibili attraverso una strada agricola sterrata, di proprietà del comune (part. no. __________ RFD);
che il 9 settembre 1994 il municipio di __________ ha posto il ricorrente in contravvenzione per aver abusivamente pavimentato una cinquantina di mq della strada comunale, davanti all'entrata della cantina viticola, posando un manto in calcestruzzo su un tratto di una ventina di metri;
che sentite le giustificazioni addotte dal prevenuto in contravvenzione, il 12 giugno 1995 il municipio ha ordinato la rimozione dell'opera abusiva, infliggendogli nel contempo una multa di fr. 5'000.- per violazione della LE e dell’art. 107 LOC;
che con giudizio 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso interposto da __________ contro la predetta risoluzione municipale, confermando l'ordine di demolizione, ma riducendo la multa a fr. 2'000.-;
che, ravvisati nell'intervento abusivo gli estremi di una non meglio precisata violazione materiale della LE, il Governo ha in sostanza ritenuto giustificata l'adozione di un provvedimento di ripristino, ma eccessiva la multa inflitta;
che contro il predetto giudizio amministrativo il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo di sostituire l'ordine di demolizione con una sanzione pecuniaria retta dall'art. 44 LE; rievocati i fatti, l'insorgente ha riproposto in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza; la pavimentazione abusiva, obietta, non lederebbe minimamente l'interesse pubblico e sarebbe indispensabile per garantire l'igiene nell'adiacente cantina viticola;
che all’accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ con argomenti che verranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date dagli art. 21 e 45 LE, 43 e 46 PAmm;
che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dai documenti prodotti dal ricorrente in questa sede (preventivo dei lavori di demolizione, fotografie) e dalle risultanze del sopralluogo esperito da questo Tribunale (art. 18 PAmm);
che gli interventi alle strade comunali non sottostanno alla legge edilizia, ma sono di principio assoggettati all'esperimento della procedura di approvazione dei progetti prevista dalla legge cantonale sulle strade del 23 marzo 1983 (art. 1, 2, 4 cpv. 2, 6 cpv. 1 e 6, 32 e 33 LStr; STA 7.12.98 in re B.; Scolari, Commentario, II ed., N. 662 ss.)
che non soggiacciono alla LStr i soli lavori di semplice manutenzione o di ripristino di opere distrutte da eventi naturali o da altre cause, ossia quei lavori prevalentemente intesi a conservare lo stato e l'uso delle strade esistenti e che non modificano in modo apprezzabile né l'opera né l'aspetto dei luoghi (cfr. messaggio 4 maggio 1982 concernente il progetto di legge sulle strade, in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1982, vol. 4, p. 2495 ss.; RDAT II-1993 N. 39 e 41);
che ad ogni buon conto, la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade comunali, delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali spetta esclusivamente all'ente locale proprietario dell'opera (cfr. art. 4 cpv. 2 LStr e, per quanto attiene più specificatamente alla manutenzione, art. 37 ss. LStr);
che stando così le cose, appare evidente che l'ordine di demolizione impartito dal municipio di __________ in base all'art. 43 LE non può essere tutelato; la LE non torna infatti applicabile alle strade pubbliche o aperte al pubblico, impianti la cui costruzione, sistemazione e manutenzione è regolamentata da altre, specifiche disposizioni di legge (LStr);
che dato che l’opera abusiva ha per oggetto una strada aperta al pubblico (art. 2 cpv. 2 LStr), il municipio non doveva affatto ordinare al ricorrente di ripristinare la situazione preesistente, rimuovendo il manto di calcestruzzo posato senza permesso;
che l'autorità comunale era già di per sé legittimata, in quanto proprietaria dell’opera, ad intervenire direttamente per eliminare l’abuso, addebitando le relative spese all’insorgente;
che la costruzione, la sistemazione e la manutenzione di strade aperte al pubblico rientrano infatti nelle competenze dell’ente pubblico, che non possono essere delegate ai privati (art. 4, 32 seg., 37 seg. LStr, 79 LALPT; RDAT I-1996, N. 42).
che entro questi limiti il ricorso va quindi accolto, annullando l’ordine di ripristino impartito dal municipio di __________ e la decisione del Consiglio di Stato che lo conferma;
che le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi comunali sono puniti con l’ammonimento o con multe d’importo differenziato a seconda della natura dell’infrazione commessa (art. 46 LE);
che la manomissione dell’opera viaria in esame posta in essere dal ricorrente non viola la legge edilizia, ma la legge sulle strade;
che l’insorgente non avrebbe pertanto dovuto essere perseguito in base all’art. 46 LE, bensì in base all’art. 53 LStr, che per violazioni concernenti strade comunali permette al municipio di infliggere multe sino a fr. 10’000.-;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto anche nella misura in cui è rivolto contro la multa;
che, dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 21, 46 LE; 53 LStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 22 agosto 1995 del Consiglio di Stato (n. 4256) che conferma l’ordine di ripristino e riduce la multa a fr. 2’000.-.
1.2. la decisione 12 giugno 1995 con cui il municipio di __________ ha ordinato al ricorrente di rimuovere la pavimentazione posata abusivamente sulla strada comunale part. n. __________ RFD e gli ha inflitto una multa di fr. 5’000.- per l’abuso commesso;
Resta riservata al municipio di __________ la facoltà di procedere direttamente al ripristino, addebitando al ricorrente le relative spese.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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