AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.503
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00503 DP 230/95 cm
Lugano 27 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 settembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 agosto 1995 del Consiglio di Stato (n. 4297) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 12 aprile 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di un posteggio coperto/autorimessa sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
14 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
20 settembre 1995 del Comune di __________;
23 settembre 1995 dell'arch. __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 24 febbraio 1995 __________ ha chiesto al municipio di __________, sotto forma di semplice notifica, il permesso di costruire un posteggio coperto/autorimessa sul terreno ove sorge la sua casa d'abitazione (part. n. __________ RFD; zona R2).
Il progetto inoltrato prevedeva di costruire un manufatto di m 6 x 6 x 2,50 nell'angolo N del terreno, ad una distanza di 25 cm dal sentiero privato (part. n. __________ RFD) di proprietà dei ricorrenti. Nel termine di pubblicazione si sono opposti alla domanda gli eredi fu __________, qui ricorrenti, obiettando che la costruzione avrebbe pregiudicato le possibilità di accesso ai fondi di loro proprietà (part. n. __________ e __________ RFD) attraverso il suddetto sentiero (largo circa due metri).
Nel corso della procedura di rilascio del permesso, il progetto è stato modificato spostando la costruzione sin sul confine verso il sentiero, in modo da eliminare la distanza di 25 cm dal confine, non conforme all'art. 23 NAPR. La gronda è stata inoltre incorporata nella falda del tetto in modo da evitare qualsiasi sporgenza sul sentiero.
Con questa modifica, il 12 aprile 1995 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione dei vicini.
B. Con giudizio 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Respinte le eccezioni procedurali sollevate da costoro con riferimento alla procedura seguita ed alla modifica apportata al progetto iniziale, il Governo ha ritenuto che la costruzione, di natura accessoria, potesse sorgere a confine e non fosse tenuta a rispettare la distanza dalle strade e dai sentieri pedonali prescritta dall'art. 16 NAPR.
C. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza edilizia.
A sostegno dell'impugnativa, i ricorrenti ripropongono e sviluppano le censure sollevate invano in prima istanza: la procedura della notifica sarebbe inapplicabile, la variante apportata in corso di procedura avrebbe violato il loro diritto di essere sentiti, l'opera disattenderebbe inoltre la distanza dalle strade prescritta dall'art. 16 NAPR.
D. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di Moleno e dal beneficiario della licenza con argomenti che, ove occorra verranno ripresi qui appresso.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Considerata la natura delle questioni poste a giudizio una visita in luogo appare di primo acchito inidonea a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Per gli stessi motivi, infondate appaiono pertanto le critiche che i ricorrenti muovono nei confronti della decisione con cui il Consiglio di Stato, valutata anticipatamente l'inconcludenza della prova, ha respinto la richiesta di sopralluogo.
Del tutto corrette appaiono le considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato a tal proposito: l'applicabilità della procedura di semplice notifica è espressamente prevista dalla legge per le costruzioni accessorie (art. 11 cpv. 1 LE, art 6 cpv. 1 lett. a cifra 3 RLE) e l'opera in contestazione, con ogni evidenza, è una costruzione accessoria, ovvero un manufatto posto al servizio di un edificio principale e non destinato all'abitazione od al lavoro.
Non è peraltro dato di vedere quali altri diritti avrebbero potuto far valere i ricorrenti nell'ambito di una procedura ordinaria.
Rilevato ancora che le contestazioni riguardanti la procedura applicabile sono decise inappellabilmente dal Dipartimento del territorio (cfr. art. 11 cpv. 2 LE), anche da questo profilo, l'impugnativa va quindi respinta.
La modifica, come giustamente rileva il Consiglio di Stato, è di minima entità (25 cm). Non superando un grado di tolleranza ragionevolmente ammissibile (art. 16 cpv. 2 LE), non esigeva una ripetizione della procedura di rilascio del permesso. Doveva nondimeno essere portata a conoscenza degli opponenti per dar loro modo di esprimersi al riguardo. Omettendo questa cautela procedurale, il municipio non ha di per sé rispettato il loro diritto di essere sentiti. La violazione di legge non giustifica tuttavia un annullamento del permesso, perché i ricorrenti hanno comunque avuto modo di far valere le loro ragioni davanti al Consiglio di Stato, autorità di ricorso dotata di pieno potere di cognizione.
Anche da questo punto di vista, l'impugnativa va quindi respinta.
Del tutto corretta e conforme all'art. 23 NAPR appare quindi l'edificazione del manufatto lungo il confine verso il fondo dei ricorrenti.
La costruzione è chiaramente accessoria, non supera la lunghezza di 10 m prescritta dalla norma suddetta ed è contenuta al di sotto dei limiti di altezza ammessi per questo genere di costruzioni. Del tutto priva di fondamento appare quindi la pretesa dei ricorrenti volta ad imporle una distanza di 3 m dal confine verso il loro sentiero.
Ferme queste premesse, la decisione governativa, immune da violazioni del diritto va quindi senz'altro confermata.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 11, 16, 21 LE; 16, 23 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 700.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 1'000.-- al resistente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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