AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.502
Data decisione, Autorità: 29.01.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00502 DP 233/95 cm
Lugano 29 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 settembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 24 agosto 1995 (4322) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 12 giugno 1995 dell'insorgente avverso la decisione 29 maggio 1995 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di demolire e sgomberare una serie di baracche in legno ai mapp. __________ e __________ di quel comune;
viste le risposte:
14 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
28 settembre 1995 del municipio di __________;
3 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Con decisioni 1° ottobre e 5 dicembre 1990 il DPC ed il municipio di __________ hanno rilasciato a favore del dr. __________ l'autorizzazione cantonale a costruire e la licenza edilizia per l'edificazione di una stalla ubicata a cavallo dei mapp. __________ e __________ di __________, destinata ad ospitare capre, pecore, asini sardegnoli, conigli e galline.
b) Avendo constatato che il ricorrente stava erigendo ai mapp. __________ e __________ tutta una serie di fabbricati che non erano stati indicati nei menzionati permessi, con decisione 10 luglio 1991 il municipio di __________ gli ha ordinato di sospendere immediatamente i lavori e di presentare una domanda di costruzione in variante. Con scritto 23 novembre 1992 il dr. __________ ha indi comunicato al municipio di rinunciare alla costruzione della stalla oggetto di permesso. Il 21 giugno 1993 il predetto ha invece inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione in sanatoria tendente all'approvazione di 6 costruzioni eseguite ai mapp. __________ e __________: manufatti in legno, con tetto in eternit o coppi, destinati a ricoverare capre, conigli, asini, cavalli, fieno ed attrezzi. Il 23 dicembre 1993 il dipartimento del territorio ha formulato opposizione al rilascio della licenza edilizia, non ritenendo conforme con la destinazione della zona agricola, ove sono ubicati i fondi, l'attività del tempo libero praticata dal dr. __________, richiamandosi inoltre agli art. 24 LPT e 71 seg. LALPT. Con decisione 1° marzo 1994 il municipio di __________, sulla scorta della menzionata opposizione, ha negato il rilascio della licenza edilizia. Con risoluzione 6 settembre 1994 il Consiglio di Stato ha indi dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il gravame inoltrato il 23 marzo 1994 dal dr. __________ avverso quella decisione municipale.
B. a) Dopo aver raccolto l'avviso dipartimentale ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 RLE, con decisione 29 maggio 1995 il municipio di __________ ha ordinato al dr. __________ di demolire le 6 costruzioni in legno oggetto del diniego della licenza edilizia e di ripristinare la situazione preesistente entro e non oltre il 30 giugno 1995.
b) Con ricorso 12 giugno 1995 il dr. __________ ha impugnato l'ordine di demolizione innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarlo. Esso ha sostenuto che le costruzioni non abbisognavano di una licenza edilizia, che erano conformi alla zona agricola e che in ogni caso l'ordine di demolizione appariva sproporzionato.
c) Con giudizio 22 agosto 1995 il Governo ha respinto il ricorso. Dopo aver ricordato che il diniego della licenza edilizia era cresciuto in giudicato e non poteva pertanto essere rimesso in discussione, ha considerato che l'ordine di demolizione non disattendesse il principio della proporzionalità.
C. Con impugnativa 11 settembre 1995 il dr. __________ si aggrava ora davanti a questo Tribunale avverso il giudicato governativo 22 agosto 1995, del quale chiede l'annullamento insieme a quello della decisione municipale 29 maggio 1995. Egli informa anzitutto che, attualmente, nei vari recinti facenti capo alle stallette o baracche erette ai mapp. __________ e __________ dimorano 3 asini, 2 ponys, 4 maiali, 5 caprette tibetane e 2 pecore, ed inoltre, d'estate, 5 tacchini, 6/7 oche e circa 10 anatre mute. Il ricorrente eccepisce indi l'assenza di competenza del municipio ad ordinare la demolizione e la perenzione dell'ordine. Con riferimento all'esame della proporzionalità della misura egli lamenta invece il mancato esperimento di un sopralluogo da parte del Consiglio di Stato ed una insufficiente motivazione della decisione impugnata. Dopo avere ricordato che le decisioni amministrative non beneficiano dell'autorità materiale della cosa giudicata, sostiene infine che i manufatti in discussione potrebbero beneficiare di un permesso edilizio.
Il municipio di __________, il dipartimento del territorio ed il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 21 cpv. 1, 43, 45 della legge edilizia del 13 marzo 1991, in vigore dal 1° gennaio 1993, in seguito abbreviata LE). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Il ricorrente contesta anzitutto la competenza del municipio ad ordinare la demolizione. Poiché questa misura discende dalla violazione di norme federali e cantonali che devono essere applicate da parte del dipartimento e poiché detta violazione è senz'altro stata compiuta prima del 1° gennaio 1993, data di entrata in vigore della nuova legge edilizia, la competenza ad ordinare la demolizione spettava, secondo l'insorgente, al dipartimento in applicazione dell'art. 52 cpv. 2 2.a frase LE e relativo rinvio all'art. 57 cpv. 3 vLE, giusta il quale municipio e dipartimento ordinavano la demolizione "nell'ambito delle rispettive competenze".
2.2. Giusta l'art. 52 cpv. 2 LE, le decisioni concernenti le opere abusive e le contravvenzioni non ancora decise delle istanze inferiori o dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso soggiacciono al nuovo diritto; sono tuttavia riservate le competenze secondo il diritto anteriore relativamente alle opere abusive compiute prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Con l'aggiunta di una seconda frase all'art. 52 cpv. 2 LE il legislatore ha voluto "evitare il trasferimento ai comuni dei provvedimenti di ripristino relativamente alle opere abusive precedenti, di competenza del dipartimento e non ancora regolate" (cfr. al messaggio concernente la modifica della legge edilizia del 25 ottobre 1988, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1990, vol. 5, pag. 2748).
2.3. I mapp. __________ e __________ di __________ sono assegnati dal PR alla zona agricola, quindi fuori delle zone edificabili. Per ogni domanda di costruzione che interessa quel territorio deve dunque essere esaminato in primo luogo se l'edificio o l'impianto dalla stessa contemplato può essere autorizzato, poiché conforme con la destinazione della zona agricola, attraverso il rilascio di un permesso ordinario (art. 22 cpv. 2 LPT) e, nel caso di risposta negativa, se questo può comunque essere approvato tramite un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 LPT (cfr. tra tante a DTF 116 Ib 229 consid. 2; 117 Ib 278 consid. 2; 118 Ib 18 consid. 2a). Poiché la zona agricola, alla stessa stregua di quelle edificabili e malgrado le estese competenze attribuite in questa specifica materia alle autorità cantonali, deve essere in ultima analisi delimitata ed istituita in sede di PR (art. 16 LPT, 28 cpv. 2 lett. e LALPT, da 4 a 6 LTagr), una domanda di costruzione che interessa quella zona deve, di conseguenza, essere verificata alla luce del diritto comunale: donde la sicura competenza del municipio ad esaminare la stessa da un profilo sostanziale, parallelamente all'autorità cantonale (cfr. da ultimo alla sentenza inedita TCA 19 dicembre 1995 in re A.Z. e C.N., consid. 4.2.). Sebbene quindi i manufatti in discussione siano stati eretti prima del 1° gennaio 1993, e dunque prima dell'entrata in vigore della LE, al municipio spettava pertanto senz'altro la competenza di ordinare la loro demolizione in applicazione dell'art. 52 cpv. 2 2.a frase LE e relativo rinvio all'art. 57 cpv. 3 vLE: questa competenza discende infatti dalla disattenzione della normativa pianificatoria comunale concernente le zone agricole, la quale ha comportato il diniego di un permesso edilizio ordinario. La circostanza secondo cui la licenza edilizia non abbia potuto nemmeno essere rilasciata subordinatamente, a titolo eccezionale, in applicazione (da parte dell'autorità cantonale; cfr. art. 25 cpv. 2 LPT) dell'art. 24 LPT, non può mutare questa conclusione.
3.2. L'art. 57 cpv. 5 vLE stabiliva che la demolizione doveva essere ordinata, pena la decadenza, entro il termine di due anni dall'accertamento della violazione e in ogni caso entro cinque anni dall'esecuzione dell'opera. Nella fattispecie la costruzione dei manufatti oggetto dell'avversato ordine di demolizione ha indubitabilmente avuto luogo prima del 1° gennaio 1993, in vigenza dunque del precedente ordinamento edilizio: il menzionato ordine era pertanto soggeto alla perenzione sancita dall'art. 57 cpv. 5 vLE. L'art. 52 cpv. 2 1.a frase LE subordina tuttavia all'applicazione del nuovo diritto le decisioni concernenti le opere abusive non ancora emesse, al 1° gennaio 1993, dalle istanze inferiori e dal Consiglio di Stato quale autorità di ricorso. Ora, questa disposizione può essere interpretata, senza sconfinare nell'arbitrio, nel senso che gli ordini di demolizione emessi dopo il 1° gennaio 1993 (od anche solo confermati dal Governo agente quale autorità di ricorso dopo tale data) non sono soggetti a perenzione (cfr. sentenza inedita del Tribunale federale 3 febbraio 1994 in re comune di __________ e P.R., consid. 7).
3.3. Aggiungasi che, foss'anche applicabile l'art. 57 cpv. 5 vLE, l'impugnato ordine non sarebbe comunque perento. Il termine di due anni non sarebbe infatti scaduto a tutt'oggi. In effetti con accertamento della violazione, che fa scattare quel termine, si intende non già il mero atto conoscitivo della trasgressione, di natura sommaria, da parte dell'autorità, bensì una decisione di accertamento definitiva dell'esistenza di una violazione materiale della legge non emendabile con il rilascio di una licenza in sanatoria (cfr. sentenza inedita TCA 21 ottobre 1987 in re S., consid. 5). Questo accertamento ha avuto luogo nel concreto caso il 6 settembre 1994, data alla quale il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso del qui insorgente avverso il diniego del permesso edilizio da parte del municipio. Né il ricorrente ha dimostrato che i manufatti in discussione siano stati portati a termine prima del 29 maggio 1990, ossia oltre 5 anni prima dell'emanazione del controverso ordine di demolizione. Prova del resto impossibile già per il fatto che, successivamente a tale data, egli ha continuato la serie di interventi abusivi sui fondi in discussione, costringendo il municipio di __________ ad intervenire ancora ad almeno tre riprese - e più precisamente alle date 17 maggio 1993, 30 novembre 1993 e 17 marzo 1994 - per sospendere l'erezione di ulteriori fabbricati, muri e cinte.
Con riferimento all'esame della proporzionalità della misura il ricorrente lamenta invece il mancato esperimento di un sopralluogo da parte del Consiglio di Stato ed una insufficiente motivazione della decisione impugnata. La censura appare infondata. In effetti, il sopralluogo non appariva minimamente necessario. I progetti prodotti dal ricorrente e le fotografie versate agli atti da parte del municipio illustrano ampiamente l'entità della violazione. Del pari, com'è noto, l'esigenza di assicurare il rispetto del diritto materiale è preminente rispetto agli interessi del singolo proprietario, riservati i casi - che qui non ricorrono - ove l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante rispetto alle prescrizioni, la demolizione non persegue scopi di interesse pubblico, oppure il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita ed al mantenimento dello stato di fatto non ostano importanti interessi pubblici (DTF 111 Ib 221 consid. 6 e rinvii). Nel concreto caso la tutela dell'ordine di demolizione municipale sotto il profilo della proporzionalità non abbisognava pertanto di diffuse argomentazioni.
Il ricorrente tenta, da ultimo, di rimettere in discussione la bontà del diniego della licenza edilizia. Ora se, da un lato, se è ben vero che - come egli afferma - una decisione amministrativa non beneficia della forza di cosa giudicata materiale (DTF 121 II 95), d'altro canto è necessario ricordare che l'ordine di demolizione non è volto a permettere al proprietario che ne è colpito di rimettere di rimettere in discussione l'accertamento della violazione materiale che sta alla base della misura stessa, rimediando con ciò - come sarebbe oltretutto proprio il caso nella fattispecie - alla mancata tempestiva impugnazione del diniego della licenza edilizia: siffatta creazione di una seconda protezione giuridica contro il diniego della licenza, in una procedura ove del resto non vengono esperite talune formalità procedurali essenziali tipiche di quella del permesso di costruzione (tali ad esempio la pubblicazione della domanda e la sua notifica ai proprietari confinanti), appare invece tanto inutile quanto suscettibile di fondare delle contraddizioni (cfr. per tutti C. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, N. 672 e numerosi rinvii). D'altra parte - e soprattutto - il riesame di atti amministrativi negativi (tali, ad esempio, il diniego della licenza edilizia) non entra in considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto della domanda, viene sottoposta un'identica istanza (DTF 120 Ib 47 consid. 2b e c; sentenza inedita del Tribunale federale del 13 marzo 1991 in re B., consid 2d). Anche questa censura deve dunque essere respinta.
Sulla base di quanto precede il gravame deve infine essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm), il quale viene altresì condannato a rifondere al comune di __________ un adeguato importo per il titolo di ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 45, 52 LE, 18, 28, 31 43, 46 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 1'000.--, è posta a carico dell'insorgente, il quale è inoltre condannato a rifondere al comune di __________ identico importo per il titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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