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Numero d'incarto:
52.1995.501
Data decisione, Autorità:
24.04.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00501
DP 229/95
cm
Lugano
24 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 settembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
Contro
la
decisione 22 agosto 1995, no. 4312, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 12 maggio
1995 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia
per trasformare un negozio in una sala giochi (part. no. __________ RFD);
preso
atto che in data 19 aprile 1996 il patrocinatore dei ricorrenti ha comunicato
di ritirare il ricorso;
rilevato
che la resistente __________, nelle more del procedimento, si è avvalsa
dell'assistenza di un patrocinatore, si giustifica la corresponsione di
un'indennità per ripetibili;
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano né tasse, né spese.
I
ricorrenti rifonderanno in solido alla __________, l'importo di fr. 500.-- a
titolo di ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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