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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.498
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00500 DP 228/95 cm
Lugano 27 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 settembre 1995 di
contro
la decisione 22 agosto 1995, no. 4295, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 13 aprile 1995 rilasciata dal municipio di __________ allo Stato del Canton Ticino per arretrare la facciata di uno stabile del nucleo (part. no. __________ RFP);
viste le risposte:
14 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
18 settembre 1995 della Sezione degli stabili erariali;
21 settembre 1995 del municipio di __________;
27 settembre 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 20 settembre 1994 la Sezione Stabili erariali dello Stato ha chiesto al municipio di __________ il permesso di arretrare di circa 60 - 70 cm parte della facciata di uno stabile di sua proprietà situato nel nucleo di __________ (part. no. __________ RFP);
che alla domanda si sono opposti diversi cittadini, fra cui l'insorgente, agente "uti civis";
che con decisione 13 aprile 1995 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni;
che con giudizio 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta le impugnative inoltrate da due opponenti;
che contro il predetto giudizio governativo insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo l'opponente __________ contestando l'intervento dal profilo paesaggistico, dal profilo viario e dal profilo del PR con argomenti che non occorre qui riassumere;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE;
che l'insorgente, agente unicamente in forza dell'actio popularis, non è per contro legittimato a ricorrere: con novella legislativa entrata in vigore il 15 marzo 1995, l'actio popularis in materia edilizia è infatti stata soppressa;
che il difetto di legittimazione attiva non è sanato dal fatto che l'insorgente fosse abilitato ad opporsi al momento in cui la domanda è stata pubblicata: pur costituendo un presupposto processuale, la semplice opposizione non è atta a perpetuare la qualità per agire in giudizio;
che, così stando le cose, il ricorso va respinto siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
Per questi motivi,
visti gli art. 8 e 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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