AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.494
Data decisione, Autorità: 27.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00494 DP 225/95 leo
Lugano 27 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 settembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 22 agosto 1995 (n. 4307) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 23 maggio 1995 degli insorgenti avverso la decisione 5 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha autorizzato __________ ad aprire quattro finestre sulla facciata dello stabile al mapp. __________ ubicata a confine con il mapp. __________ seguendo la procedura della notifica;
viste le risposte:
14 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
22 settembre 1995 del Municipio di __________;
9 ottobre 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 22 marzo 1995 __________ ha sollecitato al municipio di __________ l'autorizzazione ad aprire quattro finestre sulla facciata dello stabile al mapp. __________ ubicate a confine con il mapp. __________, in sostituzione dell'esistente vetrocemento. Il mapp. __________, di cui __________ é comproprietario, é ubicato nella zona del nucleo centrale (Nc); il confinante mapp. __________, di proprietà dei ricorrenti ed inedificato (mq 3055 di prato), é invece assegnato alla zona residenziale intensiva (Ri).
b) Il municipio ha trattato l'istanza secondo la procedura semplificata della notifica, pubblicando la stessa nel periodo 4/18 aprile 1995. Entro il termine di pubblicazione l'arch. __________ e __________ hanno presentato opposizione. Essi hanno contestato in primo luogo la procedura adottata ed in secondo luogo la legittimità dell'apertura di finestre a confine con il fondo di loro proprietà: quell'intervento li avrebbe infatti obbligati ad arretrare le costruzioni che sarebbero sorte al mapp. __________ a 4 ml dal confine delle rispettive proprietà giusta l'art. 30 lett. c NAPR, che regolamenta le distanza tra edifici nelle zone del nucleo. Gli opponenti hanno altresì evidenziato il fatto che l'apertura di finestre a confine avrebbe aumentato l'inquinamento fonico cui sarebbe stato esposto lo stabile al mapp. __________ una volta che il mapp. __________ sarebbe stato edificato.
c) Con risoluzione 5 maggio 1995 il municipio ha approvato la notifica e respinto l'opposizione. Esso ha rilevato che le costruzioni che sarebbero sorte sul mapp. __________ avrebbero comunque dovuto ossequiare la distanza di ml 4 dal confine in applicazione dell'art. 29 lett. a NAPR, che fissa le distanze dai confini degli edifici principali. L'Esecutivo non ha invece esaminato le altre contestazioni (procedura adottata, problema dell'inquinamento fonico).
B. a) L'arch. __________ e __________ sono insorti avverso la predetta decisione municipale con ricorso 23 maggio 1995 al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla. Essi hanno ribadito ed ampliato le censure di cui all'opposizione, eccependo inoltre un carente accertamento della fattispecie con riferimento al diritto di protezione dell'ambiente, ed in particolare dell'inquinamento fonico cui sarebbe stato esposto il mapp. __________ una volta edificato il mapp. __________.
b) Con risoluzione 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, nella misura in cui questo doveva essere considerato ricevibile. Esso ha anzitutto rilevato che l'avversata apertura di finestre, riferita a locali che non avrebbero mutato destinazione, doveva essere annoverata tra "i lavori di rinnovazione e trasformazione senza modificazione del volume, della destinazione e dell'aspetto generale degli edifici od impianti" che l'art. 6 cpv. 1 lett. a cifra 1 RLE 1992 assoggetta nella zona edificabile a semplice notifica. Il Consiglio di Stato ha indi confermato, sotto il profilo delle distanze, le considerazioni svolte dal municipio di __________ ed ha infine dichiarato irricevibile la contestazione di carattere ambientale, per difetto di legittimazione: e questo per il motivo che una maggior esposizione al rumore dei locali dello stabile al mapp. __________ non avrebbe arrecato alcun pregiudizio ai ricorrenti.
C. L'arch. __________ e __________ hanno impugnato l'anzidetta risoluzione governativa innanzi a questo Tribunale con gravame 11 settembre 1995, attraverso il quale chiedono il suo annullamento oltre a quello della decisione del municipio di __________ 5 maggio 1995. Essi riprendono le censure già sottoposte all'esame delle istanze inferiori, affermando inoltre la loro legittimazione a sollevare anche contestazioni legate all'inquinamento fonico dello stabile del resistente.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, agente per conto di quest'ultimo, il municipio di __________ e __________ - quest'ultimo per lo meno implicitamente - hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 21 cpv. 2 LE). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
I ricorrenti contestano, sotto l'aspetto formale, la procedura di semplice notifica adottata dal municipio. Sotto quello sostanziale, la conformità con gli art. 29 e 30 NAPR dell'apertura di finestre sulla facciata dello stabile al mapp. __________ a confine con la loro proprietà al mapp. __________ ed inoltre il mancato esame della compatibilità con la legislazione sulla protezione dell'ambiente, ed in particolare con l'OIF, dell'avversata domanda. Non appare tuttavia necessario, per il Tribunale, di pronunciarsi su tutte le censure. L'accoglimento della prima basta infatti per condurre all'annullamento tanto della risoluzione governativa che di quella municipale impugnate.
3.1. Giusta l'art. 1 cpv. 1 LE edifici od impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia. La licenza é in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione degli edifici ed altre opere, nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). La licenza edilizia viene rilasciata dal municipio, previo avviso del dipartimento del territorio riferito al diritto di competenza dell'autorità cantonale (art. 3 cpv. 1 LE), seguendo una specifica procedura, la cosiddetta procedura ordinaria, istituita agli art. da 4 a 10 LE. Questa prevede segnatamente la pubblicazione della domanda di costruzione da parte del municipio durante quindici giorni presso la cancelleria comunale, la quale viene inoltre annunciata agli albi comunali ed ai proprietari confinanti (art. 6 cpv. 1 e 3 LE). Gli atti vengono contemporaneamente trasmessi al dipartimento (art. 6 cpv. 4 LE). Entro il termine di pubblicazione ogni persona che dimostra un interesse legittimo può opporsi alla concessione della licenza edilizia (art. 8 cpv. 1 LE). Del pari entro 30 giorni dalla ricezione degli atti rispettivamente delle eventuali opposizioni il dipartimento, tramite avviso vincolante per il municipio (art. 7 cpv. 2 LE), può chiedere che la stessa venga sottoposta a condizioni od oneri od anche opporsi al suo rilascio (art. 7 cpv. 1 LE). Il municipio decide indi sulla domanda e sulle eventuali opposizioni (art. 10 cpv. 1 LE). Contro la sua decisione é dato ricorso al Consiglio di Stato e, in seconda istanza, a questo Tribunale (art. 21 cpv. 1 LE).
3.2. I lavori di secondaria importanza soggiacciono alla procedura semplificata della notifica, istituita agli art. da 11 a 13 LE: sono considerati tali i lavori di rinnovamento e di trasformazione senza modificazione della destinazione, del volume e dell'aspetto generale degli edifici ed impianti, il rifacimento delle facciate, la sostituzione dei tetti, le costruzioni accessorie nelle zone edificabili, le opere di cinta, le sistemazioni di terreno, la demolizione di fabbricati (art. 11 cpv. 1 LE). La procedura di notifica é in principio identica a quella ordinaria, con la sostanziale differenza tuttavia che gli atti non vengono trasmessi al dipartimento e che pertanto il rilascio della licenza é di esclusiva competenza del municipio (art. 12 e 13 LE). Eventuali contestazioni circa la procedura da osservare sono invece di competenza del dipartimento, il quale decide inappellabilmente (art. 11 cpv. 2 LE). Ciò non toglie che simile decisione rivesta esclusivamente carattere incidentale. L'art. 11 cpv. 2 LE non pregiudica quindi la competenza delle autorità di ricorso di verificare la bontà di una simile decisione dipartimentale in sede di ricorso contro il rilascio di una licenza edilizia concessa - a dipendenza della stessa
3.3. La giurisprudenza di questo Tribunale relativa all'or abrogata LE 1973 aveva costantemente considerato che, trattandosi di un'eccezione al principio sancito agli art. 39 LE 1973 e 35 RLE 1974, giusta i quali tutte le domande di costruzione dovevano essere trattate secondo la procedura ordinaria, l'art. 36 cpv. 1 RLE 1974, il quale istituiva la procedura di notifica, doveva essere interpretato restrittivamente, tenendo conto delle sue finalità. La scelta tra la procedura ordinaria e quella semplificata non competeva comunque né all'istante né all'autorità decidente, ma dipendeva dalle caratteristiche intrinseche dei lavori previsti (cfr. tra tante STA 17.12.1990 in re G. e M., pubbl. in RDAT II-1991 N. 39, consid. 2b; inoltre STA inedite 10.6.1994 in re P., consid. 2.2.; 28.4.1995 in re D.M., consid. 2.3.). Quella giurisprudenza mantiene in principio la sua validità anche in vigenza dell'attuale ordinamento edilizio quando si tratta di decidere se deve essere seguita la procedura ordinaria o quella semplificata della notifica. La nuova legislazione edilizia non riprende tuttavia più quanto disponeva l'ora abrogato art. 36 cpv. 3 RLE 1974, secondo cui il municipio doveva immediatamente trasmettere al dipartimento le notifiche di costruzione che implicavano l'applicazione di determinate importanti disposizioni di competenza cantonale (cfr. art. 6 cpv. 2 RLE, che non é comunque volto a sostituire l'art. 36 cpv. 3 RLE 1974): dal 1 gennaio 1993 la procedura di notifica é quindi limitata ai "casi-bagatella ove é scontata l'applicazione del solo diritto di competenza comunale" (cfr. Rapporto della commissione speciale per la pianificazione del territorio del 26 febbraio 1991, pubbl. in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1990, vol. 5., pag. 2791, ad art. 11). Diversamente dall'ordinamento previgente, quello attuale non permette dunque più, in principio (e fatto salvo quanto stabilito all'art. 6 cpv. 2 RLE), di adottare la procedura di notifica per quelle domande di costruzione che devono essere esaminate (anche) alla luce del diritto la cui applicazione è affidata al dipartimento.
3.4. Nel concreto caso il municipio di __________ ha trattato l'istanza del resistente secondo la procedura semplificata della notifica, ignorando le contestazioni sollevate a questo riguardo dagli opponenti. Il municipio non ha quindi trasmesso gli atti al dipartimento affinché decidesse quale fosse la procedura da seguire: né del resto l'Esecutivo ha giustificato nella propria decisione accordante la licenza i motivi della scelta della procedura adottata. Questa violazione non é comunque di rilievo ai fini del presente giudizio. Così come non appare di rilievo risolvere il quesito a sapere se la formazione di quattro finestre su di una facciata di uno stabile soggiaccia alla procedura ordinaria, come affermano i ricorrenti, oppure semplificata, come hanno ritenuto il municipio ed il Consiglio di Stato. In effetti gli opponenti hanno sollevato delle censure di natura ambientale, e più precisamente di inquinamento fonico riferite all'applicazione degli art. 22 LPAmb e 31 OIF, così come del resto - e questo é decisivo - l'apertura delle finestre prospettata dal resistente, in quanto riferita senz'altro anche a locali sensibili al rumore giusta l'art. 2 cpv. 6 lett. a OIF (il resistente stesso parla ad esempio di servire una cameretta e di una cucina, non si sa tuttavia se con tinello o meno), necessita di una verifica sotto l'aspetto di detta legislazione. Trattandosi di elementi edili esterni ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 OIF, la loro realizzazione soggiace infatti per lo meno alle esigenze di isolamento acustico prescritte dagli art. da 32 a 35 OIF (cfr. in particolare art. 32 cpv. 1 e 3 OIF), in applicazione dell'art. 21 cpv. 2 LPAmb. Ora, dal momento che la verifica (preventiva e posteriore all'esecuzione) di dette esigenze non può essere effettuata dal municipio, poiché l'applicazione della legislazione sulla protezione dell'ambiente é commessa al dipartimento (cfr. art. 3 cpv. 1 LE, 2 cpv. 1 RLE e cifra 2 dell'allegato 1 al RLE), é giocoforza concludere che l'istanza 22 maggio 1995 poteva essere trattata solo secondo la procedura ordinaria, essendo la sola che permetteva di svolgere un esame completo della stessa.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve dunque essere accolto e le risoluzioni impugnate annullate. Gli atti devono essere retrocessi al municipio di __________ in applicazione dell'art. 65 cpv. 2 PAmm affinché, se del caso previa completazione degli stessi a norma di legge, dia seguito ad una nuova procedura volta al rilascio della licenza edilizia secondo la procedura ordinaria.
Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). __________ ed il comune di __________ rifonderanno tuttavia, in ragione di metà ciascuno, un adeguato importo per ripetibili ai ricorrenti (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. da 1 a 13, 21 LE, 18, 28, 31, 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Sono di conseguenza annullate la risoluzione 22 agosto 1995 (n. 4307) del Consiglio di Stato e la decisione 5 maggio 1995 con cui il municipio di __________ ha autorizzato __________ ad aprire quattro finestre sulla facciata dello stabile al mapp. __________ ubicata a confine con il mapp. __________ seguendo la procedura della notifica.
§§ Gli atti sono retrocessi al municipio di __________ affinché proceda come al consid. 4.
Non si preleva una tassa di giudizio. __________ ed il comune di __________ sono condannati a rifondere ai ricorrenti un importo di fr. 300.-- per ripetibili in ragione di metà ciascuno.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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