AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.493
Data decisione, Autorità: 27.11.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00493 DP 224/95 leo
Lugano 27 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 settembre 1995 di
rappr. da: st.leg. __________
contro
la decisione 22 agosto 1995 del Consiglio di Stato (n. 4269) che annulla la licenza edilizia 10 maggio 1995 rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente per la costruzione di uno stabile di appartamenti in località __________ (part. n. __________ e __________ RFD);
viste le risposte:
13 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
27 settembre 1995 di __________, __________, __________ e __________;
27 settembre 1995 del Dipartimento del territorio;
13 ottobre 1995 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dopo vicissitudini che non occorre rievocare, il 9 febbraio 1995 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire uno stabile di appartamenti sulle part. n. __________ e __________ RFD (zona R7).
La costruzione, strutturata su 12 livelli in parte interrati, è articolata sulla verticale del pendio che partendo da via __________ scende verso il centro della città. I due livelli superiori sono suddivisi in appartamenti duplex, allineati in posizione arretrata rispetto al filo della facciata rivolta verso valle del gradone sottostante. L'arretramento varia da un minimo di 8 m, in corrispondenza della mezzaria dell'edificio, ad un massimo di 12 m, in corrispondenza del punto più esterno del tetto a forma semicircolare che ricopre il balcone del VI piano.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, contestando l'opera dal profilo degli arretramenti, delle altezze, degli accessi e dei posteggi, a loro avviso previsti in numero eccessivo.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 10 maggio 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, rigettando l'opposizione dei vicini.
Il provvedimento è stato tuttavia annullato dal Consiglio di Stato, che con giudizio 22 agosto 1995 ha accolto il ricorso contro di esso interposto dagli opponenti.
Dopo aver rilevato che i balconi previsti sulla facciata N in corrispondenza delle cucine non rispettavano la linea di arretramento fissata dal PR su quel versante, il Governo ha ritenuto che l'altezza della costruzione superasse quella massima consentita. A suo avviso, l'altezza del gradone costituito dall'attico andrebbe sommata a quella del gradone sottostante, poiché il gradone superiore non rispetterebbe l'arretramento minimo di 12 m prescritto dall'art. 40 cpv. 2 LE per conteggiare separatamente le rispettive altezze.
C. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza accordatale dal municipio di __________.
L'insorgente nega anzitutto qualsiasi disattenzione della linea di arretramento fissata dal PR sul lato N dell'edificio. A suo avviso, i balconcini previsti davanti alle cucine, larghi meno di m 1,10 e lunghi meno di un terzo della facciata, potrebbero legittimamente oltrepassare tale limite. Il difetto sarebbe comunque minimo e facilmente emendabile.
La ricorrente rimprovera poi al Consiglio di Stato di aver applicato in modo scorretto le disposizioni relative all'altezza delle costruzioni a gradoni. L'arretramento di 12 m previsto tra il limite esterno della copertura dei balconi del VI piano ed il limite esterno dei balconi della zona notte dell'attico rispetterebbe la rientranza minima prescritta dall'art. 40 cpv. 2 LE per computare separatamente l'altezza dei singoli gradoni. In ogni caso, soggiunge, la rientranza sarebbe di almeno 11 m. Anche questo difetto sarebbe quindi facilmente emendabile.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed i vicini opponenti, che contestano succintamente le tesi della ricorrente.
Il municipio di __________ condivide invece l'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono invero chiaramente date.
2.1. L'art. 40 LE dispone che l'altezza degli edifici è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Per edifici contigui, prosegue la norma in questione, l'altezza è misurata per ogni singolo edificio. "Analogamente si procede per le costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a condizione che si verifichi tra i corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12 m". In caso contrario, le altezze dei singoli gradoni vanno riportate sulla facciata più a valle e sommate come se si trattasse di un'unica costruzione (RDAT 1991 I N. 37). Imponendo un arretramento minimo di 12 m fra un gradone e l'altro quale condizione per evitare il cumulo delle altezze, la norma in esame mira soprattutto ad impedire la costruzione di edifici turriformi, lesivi del quadro del paesaggio (cfr. Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, II. ed., § 166 N. 4). Allo stesso scopo tende l'art. 43 cifra 1.5 NAPR di __________, imponendo, quale ulteriore condizione, una lunghezza minima dei gradoni pari ad una volta e mezza l'altezza del gradone sovrastante.
La rientranza fra gradone e gradone va per principio misurata secondo le norme che regolano la distanza degli edifici dal confine, rispettivamente da altri edifici (art. 39 LE). La distanza va quindi misurata "dall'estremità dei corpi sporgenti, escluse le gronde ed i balconi che hanno una sporgenza sino a m 1,10 e non occupano più di un terzo della lunghezza della facciata" (art. 41 cpv. 1 RLE).
2.2. Nel caso concreto, l'arretramento del gradone superiore (attico) va misurata a partire dal filo della facciata rivolta verso valle del gradone inferiore. Determinante ai fini della verifica dell'adempimento della condizione posta dall'art. 40 cpv. 2 LE è il punto in cui la facciata rivolta verso valle del gradone inferiore maggiormente si avvicina all'estremità dei corpi sporgenti della facciata del gradone superiore. Decisivo, in altri termini, è il distacco della sporgenza massima del gradone superiore dalla rientranza massima del gradone inferiore.
Per la facciata del gradone superiore fa stato la sporgenza massima dei balconi situati al livello notte, che occupano più di un terzo della lunghezza della facciata e sono più larghi di m 1,10 (cfr. art. 41 cpv. 1 RLE). Come i piani inoltrati dalla stessa ricorrente indicano, parimenti determinante è la linea che congiunge il filo esterno delle chiusure laterali della terrazza (cfr. art. 41 cpv. 3 RLE).
Per la facciata rivolta verso valle del gradone inferiore, determinante è invece la rientranza prevista in corrispondenza della mezzaria dello stabile. E' questo infatti il punto in cui la facciata del gradone inferiore maggiormente si avvicina alla facciata del gradone superiore.
A torto pretende la ricorrente di misurare l'arretramento del gradone superiore partendo dalla sporgenza massima della copertura dei balconi del VI piano. Questo punto di riferimento entra semmai in considerazione per misurare l'arretramento massimo del gradone superiore. Non fa invece stato per determinare la rientranza minima di tale gradone, come chiaramente impone l'art. 40 cpv. 2 LE esigendo una rientranza di almeno 12 m.
Orbene, misurata secondo i criteri dianzi esposti, la rientranza minima del gradone superiore ammonta a soli 8 m. E' quindi largamente inferiore all'arretramento minimo prescritto dalla norma succitata quale condizione per non cumulare le altezze dei singoli gradoni.
Ne discende che, dovendosi sommare l'altezza del gradone inferiore (m 23,60, cfr. infra 2.4.) a quella del gradone superiore (m 6,85), l'altezza massima prescritta dalle norme di zona (m 22,70) risulta abbondantemente superata.
2.3. Secondo la ricorrente, il difetto potrebbe essere facilmente corretto, assoggettando la licenza alla condizione di arretrare la facciata E dell'attico sino alla distanza di 12 m dal filo della corrispondente facciata del gradone superiore. L'emendamento è proponibile. La linea di arretramento proposta dalla ricorrente con il piano prodotto in questa sede rispetta invero ampiamente l'arretramento minimo dalla facciata a valle del gradone inferiore. A torto il Consiglio di Stato ha ritenuto che le scale e gli ascensori rendessero impossibile questa correzione. Già ora queste parti della costruzione si situano ad almeno 12 m dal bordo esterno delle pensiline di copertura dei balconi del gradone inferiore. Anzi, in questo punto l'arretramento proposto dalla ricorrente è addirittura superiore al minimo prescritto dall'art. 40 cpv. 2, poiché si situa in buona misura oltre la linea sagomata parallela all'andamento del filo della facciata del gradone inferiore (cfr. schizzo).
La correzione proposta deve tuttavia essere precisata su questi tre punti:
l'arretramento deve essere aumentato a 12 m anche in corrispondenza della piccola rientranza riscontrabile a cavallo della mezzaria della facciata E del gradone inferiore,
i balconi dell'attico non devono oltrepassare la linea di arretramento sopra riprodotta;
le facciate N e S del gradone superiore vanno ridotte e contenute entro la linea predetta, eliminando in particolare le strutture, che chiudono lateralmente la terrazza.
2.4. Come già anticipato, va inoltre rilevato che l'altezza del gradone inferiore non è di m 22,70 come indicato dal piano sezione A-A, ma di m 23,60. Questo parametro va infatti misurato sino al filo superiore del parapetto, che si intravede nel piano sezione B-B/facciata piano attico.
Anche questo difetto può tuttavia essere corretto senza eccessive difficoltà, subordinando la licenza alla condizione di ridurre da m 2,75 a m 2,60 (- 15 cm) l'altezza dei sei piani abitabili (totale - 90 cm) in modo da rientrare nei limiti ammessi dalle norme di zona (m 22,70).
Il difetto, come già rilevato dal Consiglio di Stato, non giustifica tuttavia l'annullamento della licenza, poiché può essere facilmente eliminato sopprimendo i balconi.
La tassa di giustizia va ripartita fra la ricorrente e gli opponenti. Le ripetibili si ritengono invece compensate.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41, RLE; 21 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 22 agosto 1995 del Consiglio di Stato (n. 4269) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 10 maggio 1995 rilasciata dal municipio di __________ alla ricorrente è confermata alle seguenti condizioni:
a) arretramento della facciata E dell'attico oltre la linea tratteggiata di cui allo schizzo (balconi del piano-notte compresi),
b) riduzione delle facciate N e S ed eliminazione delle strutture di chiusura laterale della terrazza dell'attico,
c) riduzione di 90 cm dell'altezza del gradone inferiore mediante riduzione di 15 cm dell'altezza dei 6 piani abitabili (da 2,75 a 2,60),
d) eliminazione dei balconi antistanti le cucine sulla facciata N.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è a carico della ricorrente in ragione di metà e dei resistenti in solido per la parte rimanente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster