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Numero d'incarto:
52.1995.492
Data decisione, Autorità:
02.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00492
DP 223/95
leo
Lugano
2 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sull'istanza di revisione 9 settembre 1995 di
contro
la
sentenza 30 agosto 1995 di questo Tribunale;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con sentenza 30 agosto
1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso inoltrato da
__________ contro la risoluzione 5 luglio 1995 con cui il Consiglio di Stato ha
rigettato l'impugnativa inoltrata dallo stesso insorgente avverso la decisione
29 maggio 1995 del municipio di __________ attestante la proponibilità del
referendum proposto dalla __________ contro il regolamento comunale per la
raccolta dei rifiuti;
che, come d'abitudine,
__________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il
succitato giudizio sulla base della "dottrina di Eros Ratti, volume 2 cpv.
2 e 3 + art. 188-190 LOC e 70 cpv. 3 LALIA"; contesta inoltre la tassa di
giustizia posta a suo carico;
considerato, in
diritto
che la revisione è data:
"a) se
l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno
di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale
norma lo consente;
b) se
essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli
atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;
c) se
da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla
decisione a pregiudizio dell'istante;
d) se
l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o
ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella
procedura precedente.";
che negli argomenti
addotti dall'istante non è ravvisabile alcun motivo di revisione; nemmeno per
quel che concerne la tassa di giustizia;
che, di conseguenza,
l'istanza va respinta in base all'art. 48 PAmm applicato per analogia;
che la tassa di giustizia
segue la soccombenza;
visti
gli art. 3, 35, 48 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
L'istanza è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr.
200.-- è a carico dell'istante.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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