AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.490
Data decisione, Autorità: 10.11.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00490 DP 221/95 cm
Lugano 10 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 settembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 agosto 1995, no. 4310, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 maggio 1995 con cui il municipio di __________ l'ha sospeso dalla carica e privato dello stipendio a titolo di provvedimento cautelare adottato nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti per violazione dei doveri di servizio;
viste le risposte:
19 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
25 settembre 1995 del municipio della città di __________;
preso atto della replica 4 ottobre 1995
e delle dupliche:
17 ottobre 1995 del municipio della città di __________;
17 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ lavora dal 1992 al servizio del comune di __________ quale agente di polizia.
La sera del 22 maggio 1995 è stato arrestato dal PP, che aveva promosso a suo carico un procedimento penale per truffa ed abuso d'autorità. Reati che il ricorrente avrebbe commesso in occasione di un'operazione di controllo dei documenti da lui svolta la sera del 12 maggio 1995 presso l'__________ di __________, facendosi dispensare prestazioni sessuali da una prostituta e prevalendosi della sua funzione per rifiutare il pagamento della mercede.
B. Venuto a conoscenza dell'arresto, la stessa sera il municipio di __________ ha risolto di sospendere immediatamente il ricorrente dalla carica e dallo stipendio sino a conclusione dell'inchiesta. Nel contempo ha avviato un procedimento disciplinare invitandolo a giustificarsi sui fatti oggetto dell'azione penale.
Il provvedimento di sospensione dalla carica e dallo stipendio è stato notificato all'interessato il giorno seguente; giorno in cui il Giudice dell'istruzione e dell'arresto ha risolto di non confermare l'arresto, in considerazione della "banalità della fattispecie penale (da non confondere con eventuali trasgressioni amministrative) e dell'assenza di pericolo di fuga e di collusione".
Il 30 maggio 1995 __________ ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione con cui il municipio di __________ l'aveva privato dalla carica e dallo stipendio. Contestato recisamente qualsiasi addebito ha chiesto al Governo di annullare il provvedimento.
Dagli atti del procedimento penale prodotti in quella sede risulta che il 12 maggio 1995 il ricorrente era incaricato di svolgere assieme al collega __________ un'operazione di controllo dei documenti presso l'__________ di __________, luogo di ritrovo di alcune prostitute. Mentre erano appostati, in abiti civili, in un'auto di servizio priva di contrassegni, stazionata nei pressi del suddetto esercizio pubblico, i due agenti sono stati abbordati da due peripatetiche. Spacciandosi per normali clienti, le hanno fatte salire sul veicolo ed assieme si sono recati a __________, dove sono saliti nelle rispettive camere con l'intenzione di manifestarsi come agenti e di procedere al controllo soltanto dopo essersi appartati con loro.
Rimasto solo con la ragazza (__________) il ricorrente si sarebbe finalmente legittimato ed avrebbe controllato i documenti, constatando che la stessa era gravata dall'ordine di lasciare la Svizzera entro la mezzanotte di quel giorno. Analogamente avrebbe proceduto il collega __________, trattenendo tuttavia il passaporto della ragazza controllata ed invitandola a presentarsi il giorno seguente al sgt. __________ del posto di polizia di __________ per ulteriori accertamenti.
Nell'ambito dell'interrogatorio al quale è stata sottoposta, la ragazza () ha fra l'altro raccontato all'inquirente che l'agente che l'aveva controllata () si era fatto praticare un coito orale, esibendo poi la tessera di polizia per rifiutarsi di pagarle il prezzo pattuito. Identico trattamento sarebbe stato riservato dal ricorrente alla collega __________, che nel frattempo aveva lasciato la Svizzera.
Davanti al PP, i due agenti hanno recisamente contestato gli addebiti. La ragazza controllata dall'agente __________ ha ribadito la propria versione dei fatti. Quella controllata dal ricorrente non ha invece potuto essere interrogata perché aveva lasciato il paese.
C. Con giudizio 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di __________, confermando la decisione del municipio di __________ di sospenderlo dalla carica e dallo stipendio.
Richiamate ed illustrate le disposizioni di legge concretamente applicabili, il Governo ha ritenuto che il provvedimento fosse conforme all'interesse pubblico ed al principio di proporzionalità.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la reintegrazione nel servizio e nello stipendio.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente rimprovera in sostanza all'autorità comunale di aver abusato della facoltà concessale dalla legge di sospendere dal servizio e dallo stipendio i dipendenti inquisiti dall'autorità penale. Pone inoltre in evidenza le difficoltà economiche derivanti dal protrarsi dell'inchiesta. Ribadisce nondimeno il rifiuto dell'offerta rivoltagli dal municipio di riprendere temporaneamente il lavoro quale operaio della squadra comunale.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è giunto il municipio di __________, contestando succintamente le tesi del ricorrente.
In sede di replica __________ ha ulteriormente sviluppato le argomentazioni svolte con il ricorso.
Le autorità resistenti hanno invece rinnovato la richiesta di rigetto dell'impugnativa.
considerato, in diritto
Data la natura delle questioni da risolvere, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
La sospensione temporanea dalla funzione, prevista dalla maggior parte degli ordinamenti disciplinari dei dipendenti pubblici (cfr. art. 38 LOrd; P. Bellwald, Die disziplinarische Verantwort-lichkeit der Beamten, Berna 1985, pag. 111 seg), è per molti aspetti assimilabile ad un provvedimento cautelare, volto a salvaguardare gli interessi dell'amministrazione o l'indisturbato svolgimento dell'inchiesta stessa. La privazione temporanea dallo stipendio, che non necessariamente deve accompagnare la sospensione dalla carica, è invece destinata in primo luogo a tutelare gli interessi economici del datore di lavoro, evitandogli - in caso di successiva destituzione del dipendente - di dover chiedere la restituzione dello stipendio versato senza una corrispondente prestazione lavorativa.
La sospensione dal servizio e dallo stipendio è rimessa in larga misura al potere discrezionale dell'autorità decidente, che nell'ottica delle finalità perseguite dai singoli provvedimenti deve attentamente ponderare gli interessi contrapposti.
Censurabili, da parte dell'autorità di ricorso, sono unicamente le decisioni che violano il diritto (art. 61 PAmm): in particolare, quelle che procedono da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento riservato all'autorità.
Né appare contrario al principio di adeguatezza sostenere che i fatti rimproverati all'agente abbiano temporaneamente incrinato il rapporto di fiducia su cui deve fondarsi il rapporto d'impiego.
La presunzione d'innocenza di cui gode l'insorgente in sede penale, nelle circostanze concrete, non lo pone al riparo dall'adozione di un provvedimento cautelare come quello in discussione.
Né limita la libertà di decisione dell'autorità comunale il fatto che il comportamento addebitato al ricorrente in sede penale non risulta per ora adeguatamente provato e non appare nemmeno costitutivo dei reati per i quali è promossa l'accusa. L'inchiesta penale è ancora in corso ed ulteriori sviluppi, ancorché poco probabili, vista l'irreperibilità della parte lesa, non sono a priori esclusi. Un procedimento penale pendente a carico di un pubblico dipendente per reati intenzionali commessi nell'esercizio delle sue funzioni può essere considerato irrilevante ai fini dell'adozione di un provvedimento di sospensione dal servizio soltanto se il proscioglimento appare scontato. Condizione, questa, che nel caso in esame, almeno per il momento, non si verifica.
Sostanzialmente diverso potrebbe comunque essere il giudizio sulla legittimità di un'ulteriore sospensione della controversa sospensione dalla carica, qualora l'autorità penale non riuscisse entro termini ragionevolmente brevi a completare gli accertamenti, assumendo le prove, per il momento ancora mancanti, relative al perfezionamento degli elementi costitutivi dei reati imputati al ricorrente; in particolare, acquisendo agli atti una versione dei fatti fornita direttamente dalla parte lesa. In questo caso, un decreto di abbandono del procedimento penale, quantomeno per mancanza di prove, non sarebbe infatti soltanto altamente probabile, ma addirittura scontato. Circostanza, questa, che l'autorità amministrativa, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'ulteriore sospensione dalla carica, non potrebbe ignorare.
Dato tuttavia che il procedimento penale non è ancora giunto allo stadio del deposito degli atti, né vi sono motivi per ritenere che l'autorità penale sia incorsa in ritardi inammissibili, in quanto riferito alla decisione di sospensione dalla carica, il ricorso va disatteso.
3.2. Analoghe considerazioni valgono per quel che attiene alla decisione di sospendere temporaneamente l'erogazione dello stipendio. Anche se questa decisione, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, non deve necessariamente accompagnare la sospensione dalla carica, nel provvedimento censurato non sono ravvisabili gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere. L'alea del procedimento penale, tuttora pendente a carico del ricorrente, esclude che si possa rimproverare all'autorità comunale di aver travalicato i limiti del margine discrezionale che l'art. 134 cpv. 7 LOC le riserva in ordine all'adozione di questo genere di misure cautelari.
Tanto meno quando si consideri che per mitigare le conseguenze gravose del provvedimento in oggetto, il municipio ha comunque offerto al ricorrente la possibilità, da questi rifiutata, di lavorare temporaneamente in seno alla squadra comunale.
Considerato che il rischio di un'eventuale destituzione del ricorrente in conseguenza di un giudizio di condanna in sede penale non può per il momento essere escluso, la ponderazione dei contrapposti interessi operata dall'autorità comunale non appare insostenibile, ovvero manifestamente sprovvista di ragioni obbiettive e lesiva del principio di proporzionalità.
Con le riserve di cui si è detto al precedente considerando, anche da questo profilo il ricorso va quindi respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 134, 208 LOC, 33 ROD di __________, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 70 seg. PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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