AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.486
Data decisione, Autorità: 01.09.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00485 DP 214/95 leo
Lugano 19 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 agosto 1995 di
e __________
e __________ tutti rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato (n. 3942) che annulla la licenza edilizia 11 aprile 1995 rilasciata agli insorgenti dal municipio di __________ per la costruzione di una casa d'abitazione sulla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
8 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
14 settembre 1995 del municipio di __________;
18 settembre 1995 di __________ e __________ e __________;
6 dicembre 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 7 dicembre 1994 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località ai __________ su un fondo di proprietà di __________ e __________ (part. n. __________ RFD; zona R2).
Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, contestando l'intervento dal profilo della pericolosità della zona (sovrastata dalla rupe di __________), della mancanza di posteggi e della distanza dal bosco (m 3).
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, l'11 aprile 1995 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta subordinandola alla condizione di versare un contributo sostitutivo di fr. 2'000.-- per posteggi mancanti e di presentare, prima dell'inizio dei lavori, "un progetto per la realizzazione delle necessarie misure di protezione contro la caduta di massi, da approvare da parte dell'UT".
C. Con giudizio 17 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dagli opponenti.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la costruzione, posta a soli 3 m dal bosco, violasse la distanza minima di 10 m prescritta dall'art. 18a della legge cantonale di applicazione della LFo (LCFo). Censurabili sarebbero pure la mancanza di posteggi e la sottovalutazione del rischio di cadute di massi.
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciata loro dal municipio di __________.
Secondo i ricorrenti la distanza dal bosco prescritta dall'art. 18a LCFo, entrato in vigore il 15 marzo 1995, non sarebbe loro opponibile poiché l'autorità avrebbe procrastinato in modo inammissibile l'evasione della loro domanda di costruzione. Applicabile sarebbe il vecchio diritto, che non prescrive alcuna distanza dal bosco.
La mancanza di posteggi, rilevano ancora gli insorgenti, sarebbe dovuta ad un'esplicita sollecitazione rivolta loro dall'autorità comunale. Il prelievo di un contributo sostitutivo sarebbe d'altro canto conforme alla prassi.
I pericoli naturali che incombono sul fondo non sarebbero infine tali da comportare un diniego della licenza.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che rinuncia a presentare osservazioni. Ad identica conclusione pervengono i vicini resistenti, che contestano partitamente le tesi dei ricorrenti riallacciandosi alle considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.
Il municipio di Mendrisio condivide invece le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Considerata la natura delle questioni in discussione, può essere evaso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le prove chieste dagli insorgenti (sopralluogo, testi, perizie) non appaiono invero atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
In adempimento del mandato conferitogli il Cantone Ticino ha disposto che la distanza delle costruzioni dal bosco venga stabilita dalle NAPR, "ritenuta una distanza minima di 10 m, con facoltà di deroga sino a 6 m in casi eccezionali" (art. 18a LCFo).
Con questa norma, entrata in vigore il 15 marzo 1995, il legislatore cantonale ha in pratica delegato ai comuni soltanto la facoltà di stabilire distanze dal bosco superiori a quella minima prescritta in modo generale. Sintanto che i comuni non avranno adattato i loro PR al nuovo diritto, tornano quindi applicabili le distanze minime fissate dall'art. 18a LCFo.
A __________ il PR in vigore non prescrive alcuna distanza delle costruzioni dal bosco. Il PR allo studio prevede invece una distanza di 8 m (che dovrà essere aumentata a 10 per conformarsi al diritto cantonale). Non essendo fissate distanze maggiori, tornano quindi applicabili le distanze minime prescritte dall'art. 18a LCFo. Nemmeno i ricorrenti contestano questa deduzione.
2.2. In concreto, la costruzione in esame verrebbe a sorgere a soli 3 m dal limite del bosco accertato dall'autorità forestale. L'opera si pone quindi in manifesto contrasto con la distanza minima di 10 m prescritta dall'art. 18a LCFo. Palesemente disattesi sono pure i limiti entro i quali, in casi eccezionali, può essere concessa una deroga.
Così com'è prevista, la costruzione non può pertanto essere autorizzata.
I ricorrenti rivendicano tuttavia il rilascio della licenza contestando l'applicabilità dell'art. 18a LCFo in considerazione del ritardo accumulato dall'autorità nell'evasione della domanda di costruzione.
L'obiezione è manifestamente infondata.
Per principio, le domande di costruzione sono giudicate in base al diritto in vigore al momento della decisione. Salvo il caso di preminenti interessi pubblici, il vecchio diritto è applicabile soltanto in situazioni particolari, quando l'autorità abbia procrastinato in modo intollerabile la decisione sulla domanda di costruzione al fine di consentire l'elaborazione e la messa in vigore del nuovo diritto (cfr. Scolari, Commentario della LE, ad art. 44 N. 19 seg. e rimandi). Per giudicare se vi sia ritardo intollerabile, occorre tener conto dei limiti normali posti dalle esigenze amministrative in rapporto alla complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate dalla pratica (Scolari, op. cit., ad art. 44 LE N. 24).
In concreto, la domanda è stata presentata una prima volta alla fine di settembre del 1994. Ritirata e corretta per modificare l'accesso in base alle indicazioni date dall'autorità comunale, la domanda è stata ripresentata all'inizio del successivo mese di dicembre.
L'art. 18a LCFo è entrato in vigore il 15 marzo 1995, ovvero circa un mese prima del rilascio della licenza in contestazione.
Ora è evidente che nel lasso di tempo di poco più di tre mesi trascorso tra la presentazione della domanda riveduta e corretta (inizio dicembre 1994) e l'entrata in vigore del nuovo diritto (marzo 1995) non sono ravvisabili gli estremi di un ritardo intollerabile, contrario al principio della buona fede e come tale legittimante l'applicazione del vecchio diritto.
Considerata l'esigenza di verificare la costruzione anche dal profilo della sicurezza, i tempi di trattazione della domanda sono più che accettabili. E lo sarebbero anche se ci si volesse riferire alla prima domanda, ritirata in limine allo scopo di correggerla su un punto (accesso) che non concerne le distanze dal bosco.
E, comunque, il nuovo diritto sarebbe applicabile anche nel caso in cui i tempi di evasione della pratica fossero eccessivi. L'esigenza di rispettare la distanza minima dal bosco introdotta dall'art. 18a LCFo risponde infatti ad un interesse pubblico prevalente sull'interesse dei ricorrenti ad approfittare del silenzio delle NAPR di __________ per costruire una casa d'abitazione ad una distanza di soli 3 m dal limite del bosco.
Già per questo motivo il ricorso va quindi respinto.
Impregiudicate le questioni relative all'adeguatezza dell'accesso ed all'obbligo di approntare i posteggi prescritti dall'art. 14 NAPR, anche da questo profilo la licenza edilizia non potrebbe essere confermata.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 17 LFo; 18a LCFo; 17, 21 LE; 14 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno fr. 1'200.-- ai resistenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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