AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1995.483
Data decisione, Autorità: 27.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00483 DP 212/95 cm
Lugano 27 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 agosto 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 17 luglio 1995 (n. 3967) con cui il Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi i ricorsi 6 dicembre 1994 e 26 aprile 1995 dell'insorgente avverso le decisioni 17 ottobre 1994 e 27 marzo 1995 del municipio di __________ relative a due domande di costruzione in sanatoria riferite ad un'edificazione al mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
5 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
13 settembre 1995 del municipio di __________;
13 settembre 1995 del Dipartimento del territorio;
13 settembre 1995 di __________;
preso atto della replica 20 ottobre 1995 e delle dupliche:
7 novembre 1995 del Consiglio di Stato;
9 novembre 1995 del municipio di __________;
17 novembre 1995 del Dipartimento del territorio;
21 novembre 1995 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Con decisioni di data 21 novembre 1991 e 4 dicembre 1991 il dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il municipio di __________ hanno rilasciato alla __________ l'autorizzazione cantonale e la licenza edilizia per costruire uno stabile d'appartamenti al mapp. __________ di quel comune: fondo ubicato tra il lago e la strada cantonale, assegnato dal PR alla zona E (riva lago). Dietro ricorso di __________ quei permessi sono stati confermati da parte del Consiglio di Stato (risoluzione 10 marzo 1992) e di questo Tribunale (sentenza 24 agosto 1992).
b) Il proprietario del mapp. __________, arch. __________, ha indi ottenuto ulteriori licenze relative a quel fondo. In particolare, e per quanto può interessare la trattazione della presente contestazione, egli ha conseguito una licenza edilizia l'8 aprile 1993 che lo autorizzava ad ampliare la darsena, a spostare l'ubicazione dell'accesso alla stessa e della piscina, nonché ad escavare la riva a lato della darsena esistente.
B. a) Avendo riscontrato delle difformità di esecuzione rispetto ai progetti approvati, in data 30 novembre 1993 il municipio di __________ ha decretato una sospensione dei lavori di costruzione, obbligando inoltre il proprietario ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria. L'arch. __________ ha indi presentato una domanda di costruzione in sanatoria il 6 dicembre 1993. Dopo la pubblicazione della stessa e la relativa presentazione delle opposizioni, la detta domanda é stata scissa in due parti.
b) La prima parte, volta a sanare il superamento dell'altezza dello stabile d'appartamenti (di ml 12,76 rispetto all'altezza approvata e massima consentita nella zona di ml 10,00 ed inoltre superante mediamente di ca. 0,60 ml il livello stradale) ha costituito l'oggetto di una variante 31 marzo 1994. Raccolto l'avviso favorevole del dipartimento del territorio, con decisione 27 marzo 1995 il municipio di __________ ha indi approvato quella variante, la quale prevedeva la formazione di un terrapieno da appoggiare al lato a valle della costruzione, di ml 1,96 di altezza, sostenuto da un muretto di sostegno di ml 0,80, in modo tale da conseguire una riduzione artificiale dell'altezza dello stabile. Il municipio ha tuttavia posto quale condizione l'eliminazione di un lucernario a forma di cupola ubicato sul lato a lago dell'immobile, al centro del tetto, di ml 5,3 x 3,3, e sporgente da quest'ultimo fino ad un'altezza massima (secondo la domanda di costruzione in sanatoria) di ml 1 giusta il piano in scala 1:50 GR 54/107, di ml 1,2 secondo il piano in scala 1:100 GR 63/103.
c) La seconda parte era volta a sanare un ulteriore ampliamento della darsena e l'estensione della sua copertura al canale di accesso alla stessa, oltre alla sistemazione del terreno adiacente, ottenuta grazie all'elevazione di ml 1,70 del muro di contenimento a lago (ml 1,50 secondo quanto indicato a torto dal Consiglio di Stato), già sporgente da questo per quasi ml 1,50 (altezza calcolata partendo dal livello medio del lago di ml 270,62, ancorato nell'or abrogato art. 7 RLRL; la sporgenza é inferiore se riferita al limite vigente delle rive pubbliche del lago Ceresio, di ml 271,20, previsto all'art. 2 cpv. 1 RLDP). La darsena, insieme al muro di sostegno del terreno comportava pertanto un manufatto a confine con il lago di un'altezza di ml 3,20 circa per una lunghezza di ml 17. La domanda volta a sanare quell'aspetto é stata presentata il 6 luglio 1994. Contro la stessa ha presentato opposizione __________. Raccolto l'avviso (favorevole) del dipartimento, con decisione 17 ottobre 1994, notificata il 17 novembre successivo, il municipio di __________ ha negato il rilascio della licenza edilizia. Esso ha considerato che l'ampliamento e l'estensione della copertura della darsena, così come la sopraelevazione del terreno adiacente la stessa mediante innalzamento del muro di contenimento a lago, fossero in contrasto con gli art. 9 e 13 LRL, applicabili a titolo di diritto comunale attraverso il rinvio di cui all'art. 10 cifra 5 NAPR. Inoltre che, conteggiando la darsena, l'indice di occupazione del fondo fosse sorpassato. In pari tempo il municipio ha ordinato all'arch. __________ di ripristinare la situazione come ai progetti approvati con licenza edilizia 8 aprile 1993.
C. a) L'arch. __________ ha impugnato entrambe le decisioni municipali suddette davanti al Consiglio di Stato. Con ricorso 6 dicembre 1994 ha sollecitato l'annullamento della decisione 17 ottobre 1994 ed il rilascio della licenza edilizia per l'ampliamento e l'estensione della copertura della darsena, oltre alla sistemazione del terreno adiacente. Con ricorso 26 aprile 1995 ha domandato l'annullamento della condizione relativa alla soppressione del lucernario contenuta nella licenza edilizia 27 marzo 1995; in via subordinata di essere autorizzato a sostituire quello posato con un lucernario di un'altezza massima di ml 0,38.
Anche __________ ha impugnato le anzidette decisioni innanzi al Consiglio di Stato.
b) Il Consiglio di Stato ha evaso i ricorsi con un unico giudizio del 17 luglio 1995.
Esso ha anzitutto dichiarato irricevibili i ricorsi di __________, relativamente alla domanda di costruzione 31 marzo 1994 poiché non aveva presentato opposizione, relativamente a quella 6 luglio 1994 poiché il municipio aveva accolto la sua opposizione.
Per quanto riguardava i ricorsi dell'arch. __________ il Governo ha in primo luogo rilevato che darsena, muro di sostegno a lago e piscina erano posti oltre la linea di arretramento delle costruzioni fissata dall'art. 9 LRL, applicabile a titolo di diritto comunale attraverso il rinvio di cui all'art. 10 cifra 5 NAPR, di ml 15. Inoltre che la darsena, sporgendo dal terreno naturale fino ad oltre i ml 0,8, doveva essere conteggiata ai fini del calcolo dell'indice di occupazione, del 20% secondo l'art. 11 LRL applicabile sempre a titolo di diritto comunale via l'art. 10 cifra 5 NAPR: ciò che comportava un superamento dell'indice di occupazione del fondo. Donde la bontà del diniego della licenza edilizia municipale 17 ottobre 1994. Per quanto concerneva il conseguente ripristino il Consiglio di Stato ha limitato lo stesso, ai fini di una sua precisazione ed inoltre per tener conto del principio della proporzionalità: 1) all'eliminazione dell'estensione della copertura della darsena (esclusa quindi la copertura concernente l'edificio esistente in origine e l'ampliamento autorizzato con licenza 8 aprile 1993); 2) all'eliminazione della sopraelevazione del muro di sostegno a lago con conseguente sistemazione del terreno mediante scarpata. Il Governo ha inoltre disposto la posa di un pontile di 3 ml di profondità per compensare l'escavazione ulteriore (e non approvata) del canale di accesso alla darsena. Relativamente invece al lucernario piazzato sopra il tetto dello stabile d'appartamenti il Consiglio di Stato ha ritenuto che superasse le altezze concesse dalla LRL. In applicazione del principio della proporzionalità ha tuttavia accolto la domanda subordinata del ricorrente di sostituirlo con un manufatto analogo di soli ml 0,38 di altezza.
D. L'arch. __________ si é aggravato contro il giudicato governativo con impugnativa 29 agosto 1995 a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarlo, di rilasciargli la licenza edilizia in sanatoria relativamente alla domanda di costruzione 6 luglio 1994 (darsena e adiacenze) e di annullare la condizione riferita all'abbassamento del lucernario stabilita nella risoluzione governativa. Il ricorrente afferma anzitutto che la sopraelevazione del muro di sostegno e relativa sistemazione del terreno era già stata approvata attraverso la licenza edilizia 8 aprile 1993, che la darsena non deve essere conteggiata ai fini del calcolo dell'indice di occupazione e che la demolizione dell'estensione della sua copertura é sproporzionata, poiché - per motivi tecnici - dovrebbe essere demolita l'intera copertura ed essere quindi ricostruita la parte autorizzata (sud), così come sproporzionata appare infine la necessità di abbassamento del lucernario.
Il Consiglio di Stato e il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. __________ ha formulato delle osservazioni senza comunque postulare formalmente la reiezione del gravame. Il dipartimento del territorio ha invece comunicato di rinunciare a formulare osservazioni.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 e 45 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 PAmm). Il ricorso é pertanto ricevibile in ordine.
Il ricorrente chiede in primo luogo che venga esperito un sopralluogo. La richiesta deve tuttavia essere respinta. In effetti la copiosa documentazione agli atti (progetti, piani, sezioni, rilievi, verbali, fotografie ecc.) é più che sufficiente per illustrare gli interventi edilizi eseguiti al mapp. __________. Apprezzando anticipatamente le prove offerte, il Tribunale rinuncia pertanto all'esperimento del sopralluogo, il cui presumibile risultato non porterebbe ad alcun nuovo chiarimento della fattispecie (RDAT I-1995 N. 51 consid. 2a).
L'art. 10 cifra 5 NAPR di __________, approvate dal Consiglio di Stato il 29 gennaio 1973, dichiara applicabili alla zona E (riva lago), ove é ubicato il mapp. __________, le norme della LRL: in virtù di detto rinvio le norme della LRL assumono pertanto forza di diritto (autonomo) comunale. Nella ricordata sentenza 24 agosto 1992 questo Tribunale aveva stabilito che la linea di arretramento delle costruzioni verso il lago discendente dall'art. 9 lett. b LRL variava per il mapp. 477 tra 14 e 17,5 ml e che pertanto sia lo stabile d'appartamenti, progettato ad almeno 20 ml dal lago, che la piscina, prevista (nei piani originari) a 14 ml da questo, rispettavano quella distanza.
4.1. Il ricorrente chiede anzitutto che gli venga rilasciata la licenza edilizia in sanatoria per l'ampliamento della darsena e l'estensione della copertura della stessa allo specchio d'acqua a lato del manufatto originario, oggetto della domanda di costruzione 6 luglio 1994.
4.2. Giusta l'art. 13 LRL (sempre applicabile a titolo di diritto comunale attraverso il rinvio di cui all'art. 10 cifra 5 NAPR) il municipio può autorizzare su area privata la costruzione di darsene fino al livello medio del lago ed in ragione di una darsena per casa d'abitazione. Quella disposizione permette pertanto al municipio di derogare al principio stabilito all'art. 9 LRL, secondo cui le costruzioni sono vietate oltre la linea di arretramento (come detto variante tra ml 14 e 17,5 per il mapp. __________). Dal momento che l'art. 13 LRL conferisce un potere d'apprezzamento all'Esecutivo comunale in materia di autorizzazione alla costruzione di darsene, il potere cognitivo del Tribunale amministrativo viene di riflesso limitato all'eccesso od all'abuso di potere (art. 61 cpv. 1 PAmm).
4.3. Nel concreto caso il mapp. __________ già disponeva di una darsena. Il municipio ha inoltre autorizzato un suo ampliamento mediante il rilascio della licenza edilizia 8 aprile 1993: permesso che facoltizzava il ricorrente a spostare l'ubicazione dell'accesso dal fronte lago sul lato nord, a prolungare il canale (a cielo aperto) a lato della stessa, che avrebbe in futuro permesso di accedervi, mediante escavazione del terreno per una profondità (interna al fondo) variante tra ml 2 e 3,20, infine a spostare leggermente la linea del muro a sud. In realtà il ricorrente ha esteso l'escavazione di oltre 2 ml rispetto a quanto autorizzato ma soprattutto ha esteso la copertura della darsena alla specchio d'acqua a lato della darsena preesistente per una superficie di un centinaio di mq.
4.4. A mente di questo Tribunale, non v'è motivo di ritenere che, negando l'ulteriore ampliamento della darsena, il municipio di __________ abbia ecceduto od abusato del potere di apprezzamento che l'art. 13 LRL gli conferisce. A maggior ragione se si tien conto che trattavasi di applicare una normativa derogatoria rispetto alla regola generale che vuole che tutte le costruzioni tengano una distanza rilevante rispetto al lago. Che la decisione del municipio sia ineccepibile lo dimostra del resto il fatto che nemmeno il ricorrente rimprovera all'Esecutivo comunale di avergli negato il permesso a seguito di un'utilizzazione arbitraria del potere di apprezzamento di cui disponeva. Il ricorrente si é infatti limitato a contestare il computo della darsena nel calcolo della superficie edificata del fondo: computo che farebbe salire l'indice di occupazione di questo ben oltre il limite legale del 20 % discendente dall'art. 11 cpv. 2 LRL, già consumato dal solo stabile d'appartamenti.
4.5. Visto quanto sopra considerato la contestazione sollevata dal ricorrente può rimanere irrisolta. Ad ogni buon conto essa andrebbe respinta, per cui sussiste un ulteriore motivo che impedisce il rilascio della sollecitata licenza edilizia in sanatoria. In effetti, anche se si volesse parificare una darsena ad un'autorimessa e pertanto escluderla dal calcolo della superficie edificata quando questa é interrata e sporge dal terreno naturale al massimo su di un lato (art. 38 cpv. 3 LE; inoltre al rinvio di cui all'art. 12 RLRL; giusta il messaggio 28 marzo 1961 sulla LRL anche le darsene interrate dovrebbero tuttavia essere computate nella superficie edificata: cfr. RVGC 1961, sessione autunnale 1961, pag. 145 segg., in particolare pag. 150 in fine, commento all'art. 10 del progetto, inoltre pag. 147 in fine), basterà rilevare che nella fattispecie, come risulta dalle sezioni prodotte dallo stesso ricorrente nella domanda in sanatoria (piano GR 58/86), suffragate dai rilievi delle quote eseguite dal geometra prima e dopo la costruzione (8 gennaio 1991, 13 dicembre 1993 e 21 giugno 1994) e dalla documentazione fotografica della situazione preesistente, la darsena sporge su tutti i lati dal terreno naturale, non solo dunque sul fronte lago (ovest): sul lato sud la sporgenza raggiunge addirittura un massimo ml 1,70, al confine con il lago (sezione 7-7; vedi inoltre sezioni 6-6 ed 8-8 per il lato est; B-B per il lato nord). Per tacere il fatto che l'estensione della copertura (e quindi della darsena) ha luogo sopra uno specchio d'acqua di 3 ml di quota più basso, che deve essere considerato a tutti gli effetti quale terreno naturale.
5.2. L'elevazione del manufatto in discussione ricade in primo luogo sotto il campo di applicazione dell'art. 16 LRL, relativo alla costruzione delle opere di cinta (cfr. sull'applicabilità di detta disposizione alla costruzione dei muri di cinta STA inedita 28 ottobre 1994 in re P., consid. 2, riferita ad una contestazione interessante proprio la zona riva lago di B.), ed in secondo luogo, sotto quello degli art. 9 cpv. 1 lett. b e 11 cpv. 2 LRL, relativi alle distanze verso il lago ed alle altezze delle costruzioni. In effetti, com'é noto, i muri di sostegno devono essere equiparati ai muri di cinta fino all'altezza massima prescritta per questi ultimi: oltre quell'altezza essi devono rispettare le prescrizioni edilizie cui sono soggette le costruzioni (Scolari, Commentario della legge edilizia, ad art. 12 N. 3 e 10, ad art. 13-14 N. 18). Orbene, la controversa sopraelevazione del muro di sostegno non osserva alcuna distanza dal lago: essa non può pertanto essere approvata né in applicazione dell'art. 16 cpv. 1 LRL, secondo cui cinte e siepi verso il lago (non possono superare l'altezza di ml 1,20 dal suolo e) devono tenere una distanza di 5 ml dal livello medio del lago, né a maggior ragione in applicazione dell'art. 9 cpv. 1 lett. b LRL, che prescrive l'ossequio di una distanza ancor maggiore per le costruzioni. Il diniego della licenza edilizia appare pertanto legittimo anche sotto questo aspetto. Sia detto per completezza a questo riguardo che il Tribunale non può accreditare la tesi propugnata dal rappresentante della __________ nella lettera 9 febbraio 1994 al municipio e nei verbali delle riunioni 28 giugno e 26 luglio 1994, corrispondente alla prassi della autorità cantonali chiamate ad applicare la LRL, secondo cui quando la riva non é allo stato naturale si possono autorizzare innalzamenti dei muri di sostegno a lago in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LRL.
Per quanto concerne infine il lucernario piazzato sopra la sommità del tetto piano, oggetto di domanda di costruzione in sanatoria 31 marzo 1994, il ricorrente non contesta il diniego della licenza edilizia 27 marzo 1995. In effetti già la quota del tetto oltrepassa il livello stradale, e quindi l'altezza massima sancita all'art. 11 cpv. 2 LRL, mediamente di ml 0,60.
7.1. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico.
7.2. Per quanto concerne la darsena il Consiglio di Stato ha sostanzialmente limitato l'ordine di ripristino all'eliminazione dell'estensione della copertura (oltre alla posa di un pontile in legno profondo ml 3 in corrispondenza del prolungamento del canale di accesso alla darsena medesima): estensione che ha permesso di ricavare una importante superficie pregiata attorno alla piscina. Per contrastare quell'ordine sotto il profilo della proporzionalità il ricorrente produce un rapporto di data 28 luglio 1995 dell'ingegnere mandatato dell'allestimento dei calcoli statici secondo cui togliendo la parte di soletta interessata dall'ordine, ossia la porzione nord, verrebbe a mancare lo sbalzo che carica la porzione sud della soletta, che forma la copertura della parte autorizzata della darsena, la quale verrebbe a trovarsi insufficientemente armata nel lembo inferiore per mancanza di contrappeso. Questo significa che dovrà essere demolita l'intera copertura della darsena (costo fr. 106'000.--) e che la parte autorizzata dovrà essere ricostruita con spessori ed armatura adeguati (costo fr. 94'000.--). Per non compromettere la struttura della soletta l'ingegnere incaricato dal ricorrente propone di togliere solo la porzione più esterna della copertura, pari a 25 mq circa, superficie corrispondente dunque ad un quarto circa di quella eretta senza permesso e di cui il Governo ha ordinato l'eliminazione.
La tesi del ricorrente non può essere accreditata. Anzitutto é necessario evidenziare che egli non può prevalersi del principio della buona fede, poiché ha agito illegalmente eseguendo i lavori in esame prima di richiedere la necessaria licenza edilizia. Questa circostanza non é di per sé decisiva. In effetti anche il costruttore in mala fede può prevalersi del principio della proporzionalità; chi versa in simile situazione deve tuttavia tener conto dell'eventualità che l'autorità consideri con minore attenzione il pregiudizio consecutivo alla demolizione, preoccupandosi piuttosto di vedere ristabilita una situazione conforme al diritto (DTF 111 Ib 224 consid. 6b; 108 Ia 218 consid. 4b). Ad ogni buon conto l'esigenza di assicurare il rispetto del diritto materiale riveste un interesse pubblico preminente rispetto agli interessi di natura finanziaria del costruttore (cfr. DTF citati; inoltre DTF inedita 3 febbraio 1994 in re comune di __________, consid. 6, ove la Corte federale ha confermato l'ordine di demolizione del piano attico di una casa d'appartamenti che superava l'altezza prescritta). Ora, la misura ordinata dal Consiglio di Stato non eccede l'indispensabile ed é inoltre idonea a raggiungere lo scopo di interesse pubblico appena menzionato. I pur rilevanti costi paventati dal ricorrente per la rettifica del manufatto - come detto realizzato senza permesso e dunque a rischio e spese del costruttore - assumono invece un ruolo subordinato rispetto a quest'ultimo: detti costi non permettono pertanto di annullare la misura del ripristino e di retrocedere gli atti al municipio affinché lo sostituisca con una sanzione pecuniaria in applicazione dell'art. 44 LE. A maggior ragione non entra in linea di conto l'offerta del ricorrente di limitare la demolizione ad una piccola frazione del manufatto.
7.3. Per quanto concerne invece l'ordine di eliminare l'innalzamento del muro di sostegno a lago di ml 1,70 e relativo riempimento e livellamento del terreno attorno alla piscina, per una lunghezza di ml 8, il ricorso deve essere parzialmente accolto. In effetti le decisioni impugnate negano, a torto, che la licenza edilizia 8 aprile 1993, che autorizzava il ricorrente sia ad ampliare la darsena sia a spostare la piscina a ml 3,5 dal lago, includeva anche l'autorizzazione a livellare il terreno annesso mediante sopraelevazione del citato manufatto, anche se di soli ml 1,10. E' bensì vero che i progetti presentati in quella sede erano carenti sotto quell'aspetto (cfr. quanto dispongono gli art. 11 cpv. 1 e 12 lett. d RLE). Mancava segnatamente una prospettiva del manufatto, che ne illustrasse l'ingombro, tanto più necessaria se si tien presente che la sopraelevazione del muro in esame costituiva il prolungamento della darsena (e che, a lavori terminati, ci si é trovati in presenza di un manufatto sporgente dal lago per ml 3,20 su di una lunghezza di 17 ml). Purtuttavia dalla sezione C-C al piano GR 47/84, si doveva dedurre in modo inequivocabile l'intenzione di sopraelevare il muro a lago per ml 1,10 e di livellare il terreno retrostante, poiché quella sezione illustrava in modo chiaro sia l'innalzamento del muro che il riempimento del terreno. La licenza edilizia 8 aprile 1993 includeva pertanto quell'opera nei limiti anzidetti. Se detta approvazione ha avuto luogo per una svista del municipio, circostanza apparentemente smentita dalla cifra 6 del verbale della riunione 26 luglio 1994, redatto dal tecnico comunale, é un problema che non ha alcuna rilevanza. Di conseguenza l'ordine viene limitato al superamento dell'altezza di ml 1,10, ossia agli ultimi ml 0,60 di altezza del manufatto. Limitazione che non fa apparire sproporzionato l'ordine, a maggior ragione se si tien conto che nemmeno i primi ml 1,10 di innalzamento avrebbero potuto essere approvati e realizzati.
7.4. Per quanto riguarda infine l'eliminazione del lucernario posato sul tetto, il Tribunale non può che accettare la sostituzione del manufatto posato con uno analogo di altezza pari al ml 0,38 ordinata dal Consiglio di Stato, già per il motivo che questo Giudice non può procedere ad una reformatio in peius a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 PAmm). Valgono anche a questo riguardo le considerazioni appena svolte in ordine all'interesse pubblico della misura ed al principio della proporzionalità.
Invano il ricorrente su appella, sulla scorta di una estesa documentazione fotografica, al fatto che - a suo giudizio - sulla strada che conduce a __________, ove é ubicato il mapp. __________, sono stati approvati o tollerati manufatti meno rispondenti di quelli realizzati sul suo fondo all'ordinamento legale. Eventuali violazioni di una legge - se quindi sussistano o meno nei menzionati casi è quesito che può rimanere aperto - non sono certo suscettibili di abrogarla. Del resto il ricorrente nemmeno sembra appellarsi, conscio della perfetta inutilità, al principio eccezionalmente riconosciuto dalla prassi della parità di trattamento nell'illegalità. Principio del quale, sia detto per completezza, non ricorrono manifestamente i requisiti di applicazione. Non consta infatti al Tribunale che il municipio di __________ abbia instaurato o, semmai questa fosse esistita un tempo, mantenuto una prassi di applicazione illegale delle norme di PR riferite alla zona riva lago. Ben al contrario questo Tribunale, con la sentenza inedita 28 ottobre 1994 poco sopra citata, confermata dal Tribunale federale con giudizio 11 agosto 1995, ha tutelato un diniego di licenza edilizia e conseguente ordine di demolizione riferito all'erezione di una barriera fonoassorbente al mapp. __________ di __________, pure assegnato alla zona in esame.
La tassa di giudizio deve essere messa integralmente a carico del ricorrente, malgrado il ricorso debba essere parzialmente accolto (art. 28 PAmm). Non può infatti essere caricata alcuna tassa al comune, che non é intervenuto nella lite a tutela di interessi economici propri, né all'opponente signora __________, la quale non ha formalmente postulato la reiezione del ricorso. Al comune, assistito dal un legale, devono inoltre essere attribuite delle ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 44, 45, 52 LE, 10 NAPR di __________, 9, 11, 13, 16 LRL, 12 RLRL, 18, 28, 31, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la risoluzione governativa 17 luglio 1995 (n. 3967) é confermata; la demolizione della sopraelevazione del muro a lago di cui al consid. F cifra 4 della detta risoluzione é tuttavia ridotta (da ml 1,50) a ml 0,60.
La tassa di giustizia, di fr. 2'000.--, é posta a carico del ricorrente, il quale rifonderà al comune fr. 1'000.-- per il titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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