AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.481
Data decisione, Autorità: 26.04.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00481 DP 210/95 cm
Lugano 26 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 agosto 1995 di
contro
la decisione 5 luglio 1995 (no. 3738) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la licenza edilizia 9 gennaio 1995 rilasciata dal Municipio di __________ per la costruzione di una nuova ala della Biblioteca __________ di __________ ai mapp. no. __________, __________ e __________ RFD di quel comune;
viste le risposte:
5 settembre 1995 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione degli stabili erariali;
5 settembre 1995 del Municipio di __________;
5 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
13 settembre 1995 del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il Comune di __________ è proprietario di tre fondi contigui (mapp. no. __________, __________ e __________ RFD) di complessivi mq 4'670 posti nel centro storico della città, a ridosso della zona collinare. L'area - delimitata da Via __________ (E), __________ (S) e Via __________ (E) - ospita un parco ed alcune costruzioni, segnatamente __________ e __________.
Dal 1978, anno d'entrata in vigore del PR di Locarno, le tre particelle sono gravate da un vincolo AP/EP. Con l'approvazione del piano particolareggiato del centro storico (PPCS) questa zona appositamente riservata ad edifici ed attrezzature pubbliche è venuta a trovarsi nel settore detto di "risanamento conservativo con possibilità di nuove costruzioni o aggiunte" (comparto C/tratteggiato a monte dell'asse __________ - Via __________ - Via __________).
Il 1° luglio 1994 il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha chiesto al Municipio di __________ il permesso di costruire nell'angolo SE della proprietà una nuova ala a completamento della Biblioteca regionale (__________) di __________, finora confinata negli spazi di __________.
La nuova struttura, a forma di parallelepipedo (ml 22.37 x 29.68, altezza massima alla facciata W di ml 14.78, volume totale di 14'450 mc, i.s. dello 0,89), sormontata da un tetto piano dotato al centro di una volta, si sarebbe articolata su cinque livelli (di cui uno sotterraneo ed uno seminterrato) destinati ad accogliere alcune infrastrutture del centro culturale: in particolare, biblioteche e mediateche suddivise per disciplina, uffici per il personale bibliotecario, magazzini per i fondi librari, nonché una sala polivalente per conferenze, spettacoli, ecc.
Alla domanda si sono opposte __________ e __________, proprietarie di due fondi vicini (part. no. __________ e __________ RFD), contestando la legittimità dell'intervento dal profilo delle NAPPCS e dell'OIF.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale ed esperito invano un tentativo di conciliazione, in data 9 gennaio 1995 il Municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo le censure sollevate dalle opponenti.
C. Con giudizio 5 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso, respingendo a sua volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dalle sorelle __________.
Accertata l'inclusione della proprietà in zona AP/EP ed evidenziato come dall'unica norma specificatamente applicabile a quel genere di zona (art. 29 NAPR) scaturisca manifesta la volontà del legislatore di non prestabilire i limiti degli interventi ammissibili sui mappali riservati alla costruzione di edifici pubblici, l'autorità di ricorso di prime cure ha escluso che la licenza impugnata violasse il diritto edilizio comunale. Autorizzando il controverso intervento, il Municipio non avrebbe abusato del potere discrezionale conferitogli dall'art. 29 NAPR nell'ambito della concessione di deroghe ai rigidi vincoli di protezione contemplati dal piano particolareggiato del centro storico. Le numerose deroghe accordate dall'esecutivo comunale, indispensabili per garantire la funzionalità e lo scopo dello stesso centro culturale, sarebbero giustificate dall'interesse pubblico della costruzione e compatibili con i valori posti a fondamento del PPCS.
Quanto alle immissioni foniche paventate dalle insorgenti, secondo il Consiglio di Stato il rispetto dei valori di pianificazione fissati dall'OIF sarebbe garantito dalle norme SIA 181, le quali impongono un isolamento acustico adeguato.
Irrilevante, infine, si appaleserebbe il ritardo con il quale l'autorità comunale ha statuito sull'opposizione presentata dalle ricorrenti: la violazione di un termine d'ordine come quello previsto dall'art. 10 cpv. 1 LE non sarebbe infatti suscettibile di inficiare la decisione municipale.
D. Avverso il predetto giudizio governativo le soccombenti insorgono ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato unitamente alla controversa licenza.
In sostanza, le ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede le argomentazioni addotte senza successo davanti alla precedente istanza.
Annotato il ritardo accumulato dal Municipio di __________ nell'evasione della loro opposizione, contestano innanzi tutto la validità della licenza edilizia rilasciata in violazione del termine quindicinale di cui all'art. 10 cpv. 1 LE.
Negano poi che i fondi sui quali dovrebbe sorgere il nuovo edificio siano posti in zona AP/EP, sostenendo che alla fattispecie tornerebbero applicabili solo le disposizioni relative al settore di risanamento conservativo del centro storico. La licenza sarebbe quindi da annullare siccome lesiva di tutte le norme volte alla tutela ed al mantenimento dell'antico tessuto edilizio; violate sarebbero in particolare le disposizioni sulle distanze, sull'i.s., sulle altezze massime consentite, sul divieto di demolizione e sul rispetto - in caso di nuove edificazioni - dei caratteri tipologici del tessuto adiacente. In breve, a mente delle sorelle __________ le NAPPCS osterebbero irrimediabilmente alla demolizione delle costruzioni esistenti ed all'inserimento di un imponente edificio moderno nel nucleo tradizionale di __________; le svariate deroghe concesse dal Municipio in virtù dell'art. 61 NAPPCS sarebbero peraltro inammissibili.
Le insorgenti ribadiscono inoltre che la sala polivalente prevista all'ultimo piano del costruendo edificio potrebbe essere fonte di importanti immissioni moleste a danno della loro proprietà: ritengono quindi che le autorità cantonali avrebbero dovuto esigere una valutazione preventiva del rumore.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento delle finanze e dell'economia, il Dipartimento del territorio e il Municipio di __________, i quali postulano la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Il gravame è dunque ricevibile in ordine e considerata la natura delle contestazioni sollevate dalle ricorrenti può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il chiesto sopralluogo non appare infatti idoneo a procurare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio, anche perché la situazione dei luoghi è perfettamente nota a questo Tribunale.
A dispetto delle critiche avanzate dalle ricorrenti, il ritardo accumulato dal Municipio nell'evasione della pratica non è tuttavia suscettibile di invalidare il permesso. Come rettamente sottolineato dal Consiglio di Stato, il termine di cui all'art. 10 cpv. 1 LE non è di natura imperativa; trattasi invero di un semplice termine d'ordine la cui eventuale disattenzione non è suscettibile d'inficiare il procedimento di rilascio del permesso (Scolari, Commentario della LE, N. 13 ad art. 44). Se il Municipio omette di pronunciarsi sulla domanda di costruzione e sulle opposizioni contro di essa inoltrate entro un lasso di tempo ragionevole, può essere tutt'al più convenuto innanzi all'autorità di ricorso per denegata o ritardata giustizia (art. 45 LPamm); a dipendenza delle circostanze, può inoltre incorrere in una responsabilità civile per atto illecito giusta l'art. 5 LResp (cfr. Scolari, La nuova procedura della licenza di costruzione, RDAT II-1991 p. 419).
Contrariamente a quanto assumono le ricorrenti, i fondi dedotti in edificazione si trovano in zona AP/EP. La loro inclusione in questa specifica zona risulta infatti chiaramente sia dall'apposito piano delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico del PR 1978, sia dal piano delle zone del PPCS 1985; in quest'ultima rappresentazione grafica la proprietà comunale, pur figurando cromaticamente inserita nel settore di "risanamento conservativo con possibilità di nuove costruzioni o aggiunte", appare delimitata dalla linea nera destinata ad evidenziare il perimetro delle zone AP/EP.
Stando così le cose e ritenuto come l'opera avversata sia di per sé conforme alla funzione che il PR e il PPCS assegnano alla zona di utilizzazione, non v'è dubbio che la licenza ossequi il principio sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT.
Specificando che l'obbligo di fissare le regole particolari sull'utilizzazione ed i parametri edilizi vale anche per le zone AP/EP, il legislatore cantonale ha inteso rimuovere i momenti di incertezza che caratterizzavano le prescrizioni edilizie adottate per queste zone in base all'art. 16 della LE 1973. In sostanza, si è inteso impedire che norme vaghe ed indeterminate si traducessero in un'inammissibile delega di competenze pianificatorie al municipio, rispettivamente in un altrettanto inammissibile rinvio della definizione dell'assetto pianificatorio alla procedura di rilascio del permesso di costruzione (DTF 113 Ib 374 cons. 5; STA 27.7.1995 in re O.; STA 29.4.1993 in re C., pubbl. in RDAT II 93 N. 36).
Secondo l'art. 29 NAPR di __________, nelle zone AP/EP valgono di regola le norme della zona limitrofa.
Questa disposizione comunale sottesa a regolamentare l'edificabilità delle zone AP/EP non fissa in realtà alcun parametro edilizio preciso. In effetti, se da un lato rinvia di principio alle norme edilizie applicabili alle zone limitrofe, dall'altro attribuisce all'autorità comunale la facoltà di concedere delle deroghe, riservandole quindi una latitudine di giudizio relativamente ampia ai fini della determinazione dei limiti degli interventi ammissibili all'interno delle zone destinate alla costruzione di edifici o attrezzature pubbliche.
Pur manifestando perplessità, soprattutto in ordine al principio di legalità dell'amministrazione (DTF 109 Ib 282; Rhinow/Krähen-mann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd. N. 59 B II), la giurisprudenza ha considerato legittime anche disposizioni di PR dal contenuto vago ed indeterminato, che delegavano in larga misura all'autorità esecutiva il compito di definire, caso per caso, i parametri edilizi applicabili all'interno delle zone AP/EP (DTF 18.10.1990 in re V. = RDAT I-1991 N. 48; STA 4.2.94 in re P.; nonché AGVE 1994 N. 45; BVR 1986, 74 seg). Benché imprecise, queste disposizioni, adottate prima dall'entrata in vigore dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT, hanno retto alla critica perché al pari dell'art. 29 NAPR di __________ contenevano comunque almeno un generico rinvio alle norme applicabili alle zone limitrofe od alle disposizioni generali di PR.
Alla luce dei precetti chiaramente sanciti dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT ci si deve necessariamente chiedere se questo indirizzo giurisprudenziale possa essere confermato. Ai fini del presente giudizio la questione può tuttavia essere lasciata aperta come accaduto in altri casi di recente esaminati dal Tribunale (STA 27.7.1995 in re O.), poiché anche ammettendo la legittimità dell'art. 29 NAPR di __________ la licenza in contestazione dev'essere annullata per le ragioni che saranno qui di seguito esposte.
4.2. Come ricordato in narrativa, con l'approvazione del piano particolareggiato del centro storico (PPCS) i fondi AP/EP dedotti in edificazione sono venuti a trovarsi nel settore detto di "risanamento conservativo con possibilità di nuove costruzioni o aggiunte", segnatamente nel comparto C/tratteggiato a monte dell'asse __________ - Via __________ - Via __________.
Giusta l'art. 5 NAPPCS nel settore di risanamento conservativo sono di principio ammessi soltanto gli interventi volti a conservare al massimo i caratteri distributivi interni essenziali, la forma esterna degli edifici e gli spazi aperti, i materiali e gli elementi costruttivi d'origine. Nella zona tratteggiata devono essere conservati tutti gli edifici costruiti prima del 1945; nel comparto a monte dell'asse __________ - Via __________ - Via __________ sono tuttavia possibili aggiunte o nuove costruzioni a condizione che l'indice di sfruttamento complessivo non superi lo 0,60 (art. 40), l'altezza sia contenuta a m 10,50 (art. 41), l'impianto planimetrico e volumetrico tenga conto dei caratteri del tessuto adiacente (art. 42), il tetto sia di foggia tradizionale (a falde, con pendenze analoghe a quelle delle case adiacenti e tegole di cotto rosse; art. 43), le facciate garantiscano il rispetto della tipologia esistente e il corretto inserimento nell'ambiente tradizionale (art. 44) e le distanze rispettino i parametri imposti dall'art. 7 NAPR (art. 45).
Nel loro complesso queste disposizioni estremamente restrittive mirano alla protezione del centro storico. Per raggiungere lo scopo divisato impongono misure conservative del tessuto edilizio tradizionale e, laddove consentono a titolo eccezionale l'erezione di nuove costruzioni, prevedono severe restrizioni d'ordine estetico che limitano l'espressione architettonica improntata sul moderno.
Di principio, la domanda di costruzione in esame avrebbe dovuto rispettare le prescrizioni sin qui evocate in forza del rinvio, generico ma chiaro, di cui all'art. 29 NAPR.
In realtà, il suggestivo progetto censurato dalle ricorrenti disattende quasi tutte le norme del PPCS volte a disciplinare l'insediamento di nuove costruzioni nel settore C di risanamento conservativo.
Non occorrono infatti particolari disquisizioni per dimostrare come il prospettato intervento violi perlomeno l'obbligo di conservare gli edifici costruiti prima del 1945, i parametri riferiti all'i.s., alle altezze massime ed alle distanze minime dal confine, così come le prescrizioni concernenti la tipologia, il tetto e le facciate.
Da questo punto di vista la situazione è talmente palese che nemmeno i resistenti osano propugnare la conformità del progetto con le NAPPCS. Le autorità interessate, richiamandosi agli art. 29 NAPR e 61 cpv. 2 NAPPCS, sostengono tuttavia che l'interesse pubblico, la forza del progetto, la necessità di spazio per contenere la nuova biblioteca e la sala polivalente sono di un'intensità tale da giustificare la concessione di deroghe. In sostanza, la materia del contendere si concentra dunque sul quesito a sapere se le valutazioni operate dal Municipio di __________ per accordare le deroghe e la licenza richieste non procedano da un esercizio abusivo del potere discrezionale conferito all'esecutivo comunale dagli art. 29 NAPR e 61 cpv. 2 NAPPCS. Norma, quest'ultima, che accorda al Municipio la possibilità di concedere deroghe non previste dalle NAPPCS medesime "in casi del tutto eccezionali e per esigenze architettoniche irrinunciabili connesse alle caratteristiche storiche ed estetiche di singoli edifici o ambienti".
4.3. Le disposizioni relative alla possibilità di concedere deroghe mirano ad attenuare le conseguenze derivanti da una rigida applicazione delle norme a cui sono riferite, nei casi particolari in cui l'interesse pubblico - valutato in conformità degli scopi perseguiti dalla norma cui si intende derogare - non giustifica il sacrificio imposto al richiedente (cfr. Scolari, Commentario della LE, Introd. N. 32 ss.; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, N. 37 B III a e rimandi).
Deroghe possono essere accordate soltanto in casi veramente eccezionali. La situazione del beneficiario deve insomma apparire del tutto straordinaria e tale da giustificare un'applicazione della legge meno rigorosa di quella praticata nei casi normali. Se la situazione concreta non presenta le connotazioni del caso eccezionale, non v'è motivo per mitigare le conseguenze derivanti da una rigida applicazione della legge; un'applicazione eccessivamente liberale della facoltà di deroga costituirebbe infatti un'implicita, inammissibile revisione della legge (RDAT II-1994 N. 50; STA 8 febbraio 1991 in re C. di G.).
Le opere pubbliche non beneficiano di alcun privilegio speciale (Imboden/Rhinow, op. cit., N. 37 B II).
Nell'evenienza concreta, il divario che intercorre tra il progetto ed i restrittivi parametri edificatori fissati dalle NAPPCS per il settore di risanamento conservativo nel quale verrebbe ad inserirsi è enorme. La discrepanza salta all'occhio non tanto a dipendenza del mancato ossequio dell'i.s. e delle altezze massime (peraltro conformi alle nuove NAPPCS approvate dal Consiglio di Stato in data 16 gennaio 1996), quanto piuttosto per la demolizione delle opere esistenti e per la foggia modernissima della prevista struttura, che si pone in netto contrasto con il carattere ed i valori tradizionali del tessuto edilizio circostante tutelati dal PPCS.
Vero è che la realizzazione del centro culturale risponde ad un interesse pubblico rilevante. Vero è pure che una costruzione di questo genere esige volumetrie e scelte strutturali ben precise. Vero è infine che di per sé il progetto risulta particolarmente qualificato. Queste considerazioni non bastano tuttavia a giustificare le molteplici deroghe concesse dal Municipio per evadere positivamente una domanda di costruzione che disattende sistematicamente parametri edificatori adottati con l'obbiettivo di proteggere il centro storico da interventi atipici per rapporto alle caratteristiche della zona. Tanto meno quando si consideri che in assenza di esigenze architettoniche irrinunciabili la funzionalità della nuova biblioteca avrebbe potuto essere ugualmente assicurata mediante un progetto maggiormente ossequioso dei criteri di estetica tradizionale imposti dalle NAPPCS.
L'istituto della deroga è volto unicamente ad attenuare in casi eccezionali le conseguenze derivanti da una stretta applicazione della legge. Non può essere utilizzato come nel caso di specie quale vero e proprio strumento pianificatorio in seno alla procedura di rilascio di un permesso di costruzione, né tanto meno si può abusarne vanificando una determinata pianificazione territoriale solo perché chi postula la licenza edilizia è un ente pubblico e non un privato. Sotto questo profilo, nell'interesse della collettività alla realizzazione di un'opera destinata a soddisfare taluni suoi bisogni non si possono riconoscere ipso facto gli estremi del caso eccezionale suscettibili di giustificare la concessione di deroghe. Decisivo si avvera per contro l'interesse pubblico all'ossequio di una ben precisa impostazione pianificatoria. D'altronde, un conto è rilasciare alcune deroghe per autorizzare l'erezione di un fabbricato in gran parte conforme ai parametri edilizi del settore nel quale va ad inserirsi, un conto è invece venir meno pressoché integralmente alla disciplina edilizia vigente nella zona per consentire un'edificazione del tutto estranea all'ambiente che dovrebbe accoglierla.
In conclusione, a fronte dell'esplicito richiamo alle norme della zona limitrofa contenuto nell'art. 29 NAPR, il Municipio di __________ - pur disponendo del margine discrezionale conferitogli dalla possibilità di concedere deroghe - non poteva ignorare le prescrizioni del PPCS volte a regolamentare l'insediamento di nuove costruzione nel settore di risanamento senza perturbare in modo significativo l'assetto pianificatorio del centro storico. Posto che nella fattispecie non sono ravvisabili gli estremi del caso eccezionale ed il divario tra il progetto e le NAPPCS non è oggettivamente contenuto entro limiti ragionevoli e sostenibili, rilasciando il controverso permesso il Municipio ha abusato del potere d'apprezzamento riconosciutogli dagli art. 29 NAPR e 61 cpv. 2 NAPPCS.
In quanto volta a contestare la conformità del progetto con il diritto edilizio comunale l'impugnativa va quindi accolta, annullando la licenza impugnata e la decisione governativa che la conferma siccome procedenti da un abuso del potere d'apprezzamento che gli art. 29 NAPR e 61 cpv. 2 NAPPCS riservano all'autorità decidente. Rimane ovviamente impregiudicato il diritto del Comune di adottare una variante di PR che rispettando il precetto di cui all'art. 29 cpv. 1 LALPT gli consenta per finire di rilasciare nuovamente il permesso in esame.
Per quanto attiene specificatamente alla protezione contro il rumore e le vibrazioni, l'art. 25 cpv. 1 LPAmb stabilisce inoltre che la costruzione di impianti fissi è autorizzata solo se le immissioni foniche da essi prodotti non superano da sole i valori di pianificazione nelle vicinanze: valori quest'ultimi inferiori ai valori limite delle immissioni (art. 23 LPAmb), parimenti da stabilire dal Consiglio federale (STA 27.4.1995 in re P.).
L'utilizzazione della sala polivalente prevista all'ultimo piano del centro culturale è suscettibile di provocare del rumore percettibile all'esterno. La sua costruzione ricade pertanto nel campo di applicazione della legislazione sulla protezione ambientale, al pari di qualsiasi rumore prodotto dalla semplice residenza (DTF 118 Ib 594, consid. 2d, e rinvii). E' quindi a giusto titolo che il Dipartimento del territorio ha subordinato il rilascio della licenza al rispetto dei limiti di immissione sanciti dalla LPAmb e dall'OIF, imponendo peraltro la realizzazione di un isolamento acustico della costruzione conforme alla norme SIA 181, come indicato agli art. 32 e 33 OIF. Quest'ultimo provvedimento si configura alla stregua di una prescrizione di costruzione ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 lett. c LPAmb volta a limitare al massimo, dal punto di vista tecnico, dell'esercizio e della sopportabilità economica, le emissioni foniche del nuovo impianto fisso (cfr. art. 11 cpv. 2 LPAmb e art. 7 cpv. 1 OIF). Posto che per un impianto fisso come quello in oggetto le immissioni foniche devono essere valutate dall'autorità in base all'art. 15 LPAmb, tenendo altresì conto degli art. 19 e 23 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF; DTF 118 Ib 596, consid. 3c; URP 1995, pag. 33 seg., consid. 3c; STA 27.4.1995 in re P.), ulteriori limitazioni non appaiono in casu necessarie. In effetti, l'utilizzazione della sala polivalente per lo svolgimento di attività prevalentemente tranquille (quali conferenze e manifestazioni culturali), diurne (al massimo serali, in nessun caso notturne) e sporadiche (verosimilmente una manciata al mese), non obbliga né legittima l'autorità ad imporre un'ulteriore limitazione preventiva delle emissioni, segnatamente sotto forma di prescrizioni di esercizio ai sensi dell'art. 12 lett. c LPAmb. A maggior ragione non vi è motivo di inasprire siffatte limitazioni: non sussiste infatti al presente nessun concreto indizio atto a far concludere che l'utilizzazione della sala arrecherà una considerevole molestia giusta l'art. 15 LPAmb a chi risiede nei suoi paraggi.
Infondate si avverano pertanto le censure sollevate dalle insorgenti nei confronti delle valutazioni operate dall'autorità cantonale in applicazione della LPAmb e dell'OIF.
Per questi motivi,
visti gli art. 14, 22 LPT; 11 ss. LPAmb; 7 ss. OIF; 10, 21 LE; 29 LALPT; 7, 29 NAPR di __________; 3 ss. NAPPCS di __________; 18, 28, 43, 45 e 46 LPamm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 9 gennaio 1995 rilasciata dal Municipio di __________ per la costruzione della nuova ala della Biblioteca cantonale;
1.2. la decisione 5 luglio 1995 (no. 3738) del Consiglio di Stato.
La tassa di giudizio di fr. 1'000.- (mille) è posta a carico del Comune di __________.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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