AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.479
Data decisione, Autorità: 20.11.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00479
Lugano 20 novembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 agosto 1995 di
e __________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione la decisione 17 luglio 1995 (no. 3938) del Consiglio di Stato che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 11 aprile 1995 con la quale il Municipio di __________ ha ordinato il ripristino del terreno naturale al mapp. no. __________ RFP (proprietà __________), la rettifica del muro di sostegno eretto sul mapp. no. __________ RFP (proprietà __________) e l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria per quanto concerne la cantina edificata sul mapp. no. __________ RFP (proprietà __________);
viste le risposte:
31 agosto 1995 del Consiglio di Stato;
4 settembre 1995 del municipio di __________;
12 settembre 1995 di __________ e __________;
13 settembre 1995 del Dipartimento del territorio;
esperiti gli opportuni accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ e __________ sono proprietari del mapp. no. __________ RFP di __________ (zona R2a), sul quale sorge un'abitazione secondaria e una piscina, installata nell'angolo N-E del fondo. A valle della vasca da nuoto si trova la contermine part. no. __________ di __________, che ospita una casa di vacanza. Entrambe le proprietà confinano verso E con i mapp. __________ e __________ dei coniugi __________ e __________.
Tutti questi immobili fanno parte del cosiddetto "__________", un complesso residenziale eretto sulle falde impervie del monte __________.
B. In base ad una licenza edilizia rilasciata nel marzo 1990 e rinnovata nel giugno 1991, __________ ha effettuato alcuni lavori di ristrutturazione alla sua proprietà, procedendo in particolare alla creazione di una cantina interrata (m 6.87 x 2.07) verso il fondo __________, ad una distanza dal confine variante tra 1.50 e 4.00 m. Per coprire il vuoto tra l'abitazione ed il nuovo locale, la proprietaria ha fatto inoltre prolungare di ca. 1 m la falda del tetto del corpo principale.
C. Nel corso del 1992 i coniugi __________ hanno realizzato un muro di cemento rivestito di sasso alto 1 m sul confine con il mapp. __________ situato a valle della piscina.
Il 23 aprile 1993 gli stessi proprietari hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di sostituire il vecchio bacino rettangolare (m 4.00 x 3.30; profondità m 1.50) con uno di maggiori dimensioni. I progetti prevedevano in particolare la posa di una nuova vasca di forma ovale (ca. m 6.50 x 3.25; profondità m 1.50) sostenuta da un muro di cemento con parapetto innalzato su quello già esistente a confine con la sottostante part. __________; questo manufatto alto complessivamente ca. 5.70 m e lungo 9.50 m avrebbe dovuto sporgere 2.00 m dal livello del terreno e 0.50 m dal pelo dell'acqua della piscina.
Durante il periodo di pubblicazione della domanda non sono state inoltrate opposizioni. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 24 dicembre 1993 l'esecutivo di __________ ha quindi rilasciato la chiesta licenza edilizia, che è cresciuta regolarmente in giudicato.
D. Nella primavera del 1994 i vicini __________ e __________ hanno constatato che le opere realizzate sino a quel momento sul mapp. __________ non corrispondevano al progetto approvato. Con scritto 19 aprile 1994 hanno pertanto denunciato la situazione al Municipio chiedendo la sospensione dei lavori. L'esecutivo ha predisposto gli opportuni accertamenti e sollecitato la presentazione di disegni aggiornati, senza tuttavia imporre l'arresto dei lavori, in pratica già ultimati.
Il 25 maggio 1994 i proprietari della part. __________ hanno trasmesso all'autorità comunale i piani della nuova piscina, di forma diversa e leggermente più capiente rispetto a quella licenziata, e del muro di confine, sporgente ca. 3.90 m dal livello del terreno della sottostante part. __________ e lungo 12.50 m. L'11 novembre successivo hanno denunciato al Municipio presunti abusi edilizi commessi da __________ nella realizzazione della cantina interrata.
Verificata la situazione in loco ed esaminati congiuntamente i reclami pervenutigli, con risoluzione 11 aprile 1995 l'autorità comunale ha ordinato:
· ai coniugi __________ di demolire la parte di muro sita nell'angolo tra i mapp. //__________ e di ridurne quindi la lunghezza a 9.50 m come ai piani approvati;
· a __________ di presentare una domanda di costruzione in sanatoria relativamente alla cantina edificata sul mapp. no. __________;
· ad entrambi i proprietari di collaborare nel ripristino del terreno naturale al mapp. __________ preesistente ai rispettivi interventi edilizi.
E. Con pronunzia 17 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato i primi due provvedimenti, annullando tuttavia - in parziale accoglimento dell'impugnativa inoltratagli da __________ e dai coniugi __________ - l'ordine di sistemazione del terreno emanato dall'esecutivo di __________.
In sostanza, dopo aver comparato le quote indicate nel progetto licenziato con quelle delle opere effettivamente eseguite, il Governo è giunto alla conclusione che in altezza il muro di confine era stato realizzato conformemente ai piani approvati; a suo parere, il fatto che attualmente il manufatto risulti alto ca. 4.00 m è dovuto ad un abbassamento del livello del terreno sottostante operato dalla proprietaria del mapp. __________ durante la realizzazione della sua cantina interrata. Poste queste premesse, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto che il Municipio non poteva impartire l'ordine di sistemazione di quel terreno senza prima accertare
Il Consiglio di Stato ha infine qualificato siccome sproporzionata e lesiva del principio della buona fede la domanda dei ricorrenti __________ e __________ volta ad ottenere la demolizione totale delle opere erette sul mapp. __________, vuoi perché una volta rettificato l'angolo del muro la costruzione risulterebbe nel suo insieme conforme al diritto ed alla licenza edilizia, vuoi perché i vicini non hanno mai contestato il progetto __________ né impugnato il permesso rilasciato loro dal municipio.
F. Avverso la predetta pronunzia governativa i soccombenti insorgono ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento.
Dal profilo fattuale, i ricorrenti negano in particolare che l'andamento del terreno naturale alla base del controverso muro di cinta sia stato modificato. Insistono per contro nell'affermare che la situazione odierna scaturisce da un abuso edilizio posto in essere dai coniugi __________, i quali avrebbero costruito la piscina ed il relativo muro di sostegno ad una quota superiore ai progetti per risparmiare sui costi dello scavo e delle fondamenta sotterranee.
In diritto, ravvisano gravi violazioni materiali della legge annotando in specie come il muro ecceda in maniera inammissibile l'altezza massima di m 2.00 prevista dalle NAPR per le opere di confine e di sostegno. La difformità con i progetti approvati e le NAPR - argomentano - è talmente importante da giustificare la demolizione di tutte le costruzioni erette dai proprietari del mapp. __________.
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono __________ e __________, i quali contestano partitamente le tesi degli insorgenti ribadendo in specie di aver posato la nuova piscina alla stessa profondità della precedente e di aver innalzato il muro di confine come indicato sui piani approvati.
Il municipio di __________ si riconferma nelle proprie decisioni e motivazioni, mentre il Dipartimento del territorio - vista la natura del contenzioso - si esime dal prendere posizione.
H. Il 2 maggio 1996 una delegazione del Tribunale ha visionato l'oggetto del contendere suggerendo invano alle parti in causa di ricercare una soluzione bonale alla vertenza. In seguito ha acquisito agli atti il capitolato d'appalto e la liquidazione finale relativi alla costruzione della piscina e del muro di cinta, nonché cinque fotografie (oltre a quelle scattate durante il sopralluogo) dei fondi interessati riferite ad epoche diverse. In data 1° ottobre 1996 sono stati sentiti quali testi __________ e __________.
Di tutte le risultanze istruttorie si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
La legittimazione degli insorgenti è palese (cfr. art. 21 cpv. 2 e 45 LE).
Il ricorso, tempestivo e correttamente formulato (art. 46 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Secondo i piani approvati, i proprietari avrebbero dovuto sostituire la vecchia piscina rettangolare (m 4.00 x 3.30; profondità m 1.50) con un bacino di forma ovale (ca. m 6.50 x 3.25; profondità m 1.50) posto esattamente allo stesso livello del precedente; rispetto alla strada sovrastante situata a quota + 3.00, il pelo dell'acqua avrebbe dovuto trovarsi a quota 0.00. Il muro di cinta, eretto in parallelo a ca. 1.00 m dalla piscina, avrebbe dovuto essere lungo m 9.50 ed avere un'altezza di complessivi 5.70 m (di cui 2.00 sporgenti dal terreno) con la sommità posta a quota + 0.50.
2.2. In realtà, i coniugi __________ hanno posato una vasca profonda m 1.50 ma di forma rettangolare (m 6.38 x 3.16, con due angoli smussati) e quindi leggermente più capiente. A valle hanno innalzato un imponente muro di confine lungo 12.50 m che sporge dal terreno ca. 4.00 m invece dei 2.00 m previsti. Tra il muro e la piscina hanno creato un locale tecnico al servizio della piscina che non era contemplato nel progetto.
2.3. Nella costruzione del locale tecnico non è ravvisabile una violazione materiale della legge. Trattasi infatti di una modesta opera sotterranea che in quanto tale non chiama distanza dal confine (art. 42 cpv. 1 RLE).
Ad esclusione della lunghezza del muro di confine, il resto delle opere edificate si appalesa sostanzialmente conforme ai piani approvati. In particolare, la piscina ed il muro di confine sono stati posati alle quote previste. Lo confermano, al di là delle differenze dovute al diverso tracciato delle sezioni, i piani aggiornati che i proprietari hanno inoltrato al municipio a mo' di domanda di costruzione in sanatoria (doc. P e doc. 2) ed i precisi rilievi eseguiti per conto degli insorgenti dall'ing. __________ (doc. M), dai quali risulta che la strada si trova ad una quota di almeno + 3.00 rispetto al bordo della nuova piscina (0.00), che la vasca è profonda effettivamente ca. 1.50 m e che la sommità del muro di confine è situata a quota + 0.53. Lo comprovano pure le risultanze dell'istruttoria, dalle quali emerge segnatamente che la nuova piscina - identica per profondità a quella precedente - è stata appoggiata sulla base lasciata libera dalla demolizione della vecchia vasca rettangolare (deposizione 1° ottobre 1996 teste __________).
Per quanto attiene più specificatamente alla controversa altezza del muro di confine, non v'è dubbio che la situazione odierna scaturisce soprattutto dagli errori raffigurativi contenuti nelle sezioni allegate all'originaria domanda di costruzione (del maggio 1990). Errori ripresi nei piani dell'aprile 1993 ed agevolmente riconducibili alla quota attribuita al tetto di casa __________ ed all'andamento del terreno tra il mapp. __________ e la sottostante abitazione al mapp. __________. Ma non solo. A mente di questo Tribunale, il risultato odierno è certamente dovuto almeno in parte anche alle escavazioni del terreno a valle del confine che la ricorrente __________ ha dovuto effettuare per ottenere la sua cantina interrata (cfr. doc. D e E) ed alla forte pendenza che contraddistingue il declivio tra i due fondi. A tal proposito mette conto di ricordare che sulla part. __________ esisteva già una piscina per la cui costruzione, in passato, si è dovuto creare
Questa constatazione non è comunque di decisivo rilievo ai fini del presente giudizio. Ciò che conta infatti è che a prescindere dalla lunghezza del muro oggetto di futura rettifica i proprietari hanno senz'altro costruito il manufatto conformemente alla licenza edilizia rilasciata loro dal municipio di __________. Non hanno realizzato un'opera in contrasto con il permesso e come tale suscettibile di demolizione o di sanzione pecuniaria ex art. 43-44 LE.
In realtà, già il progetto non ossequiava le NAPR sotto il profilo dell'altezza del muro di cinta. E' vero che il contrasto con il diritto non era di immediata evidenza a causa delle inesattezze contenute nei piani, ma è altrettanto vero che con un minimo di attenzione i vicini avrebbero potuto facilmente rendersi conto della situazione ed opporsi alla concessione del permesso. La vicina __________ in particolare non poteva non accorgersi del crasso errore riferito alla quota della sua abitazione ed all'andamento del terreno tra i mapp. __________ e __________. Le domande di costruzione sono pubblicate e notificate ai vicini proprio per permettere all'autorità, attraverso eventuali contestazioni sulla consonanza del progetto con le prescrizioni edilizie di diritto pubblico, una più estesa cognizione degli elementi di fatto e diritto concernenti la richiesta sulla quale è tenuta a pronunciarsi.
Poste queste premesse, appare evidente come la richiesta dei ricorrenti volta ad ottenere la demolizione di tutti i manufatti edificati dai vicini __________ non possa essere accolta. Una volta rettificato in lunghezza il muro di confine, le opere risulteranno infatti conformi al permesso accordato. Con un'adeguato quanto auspicabile ripristino del terreno a valle del confine, risulteranno addirittura perfettamente conformi al diritto.
4.1. La revoca di un atto amministrativo dipende dall'esito del confronto fra l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo e quello della sicurezza giuridica. Salvo il caso in cui vengano lesi interessi pubblici preponderanti, l'atto è irrevocabile quando ha creato diritti soggettivi a favore del destinatario, quando è scaturito da una procedura di accertamento destinata a soppesare gli interessi in gioco, oppure quando l'interessato ne ha già fatto uso, prendendo disposizioni difficilmente reversibili (cfr. DTF 115 Ib 155, 109 Ib 252, 107 Ia 197; STA 23.11.1994 in re Comune di __________; Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 41 B I ss.; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 219).
In materia di permessi di costruzione accordati in contrasto con il diritto, la revoca è ammessa soltanto quando un preponderante interesse pubblico lo esige o siano dati i motivi della revisione (cfr. Scolari, Commentario della LE, N. 31 ad art. 44); ciònondimeno, il permesso non può di regola essere revocato quando la decisione è stata emanata dopo un procedimento in cui gli interessi pubblici siano stati esaurientemente esaminati e valutati, rispettivamente quando il beneficiario abbia già iniziato in buona fede i lavori o ne abbia altrimenti già fatto uso (Scolari, op. cit., ibidem, N. 33).
4.2. Nel caso di specie, la licenza edilizia è stata rilasciata ed è cresciuta in giudicato in esito ad una regolare procedura di accertamento nella quale sono stati compiutamente esaminati gli interessi in gioco. D'altro canto, il municipio si è avveduto dell'anomala situazione venutasi a creare sul mapp. __________ a lavori praticamente già ultimati.
In simili evenienze non sussistevano le premesse per una decisione di revoca del permesso, l'interesse dei suoi beneficiari alla sicurezza del diritto risultando prevalente sull'interesse della collettività all'attuazione del diritto oggettivo. Un sì drastico provvedimento avrebbe potuto tutt'al più essere adottato se gli istanti avessero ottenuto la licenza con l'inganno. In concreto non vi sono però ragioni per supporre ch'essi abbiano scientemente presentato dei piani fuorvianti per indurre in errore i vicini e l'autorità comunale. Donde la correttezza dell'agire del municipio, che in relazione alle costruzioni edificate sul mapp. __________ si è limitato ad ordinare la riduzione della lunghezza del muro di confine in consonanza con i piani approvati.
La tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza degli insorgenti (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 44, 45 LE; 42 RLE; 9 NAPR di __________; 18, 28, 31, 46 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio di fr. 1'000.- (mille) è posta a carico dei ricorrenti in solido, con l'ulteriore obbligo di versare ai resistenti __________ fr. 1'000.- (mille) a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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