AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.476
Data decisione, Autorità: 05.08.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00476 DP 205/95 cm
Lugano 5 agosto 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 agosto 1995 di
contro
la decisione 7 agosto 1995 con la quale il Dipartimento delle opere sociali (DOS) respinge la domanda di rinnovo dell'autorizzazione al libero esercizio della medicina e dichiara decaduta l'autorizzazione rilasciatagli nel 1951;
vista la risposta 8 settembre 1995 del Dipartimento delle opere sociali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il dott. __________, qui ricorrente, è nato il 22 febbraio 1925. Superati gli esami federali di medicina, il 16 marzo 1951 ha conseguito l'autorizzazione al libero esercizio della professione di medico nel canton Ticino.
B. Con scritto del 10 gennaio 1995 la Sezione Sanitaria del Dipartimento delle opere sociali (DOS) ha ricordato al dott. __________ che a norma dell'art. 60 LSan l'autorizzazione sarebbe scaduta al compimento del settantesimo anno di età, ma che avrebbe potuto essere rinnovata previo accertamento dell'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione da parte del medico cantonale.
Con atti del 7 febbraio, del 29 maggio e del 24 giugno 1995, indirizzati al Consiglio di Stato, al DOS ed al medico cantonale, il dott. __________ ha chiaramente manifestato l'intenzione di continuare l'attività professionale senza sottoporsi al prescritto accertamento dell'idoneità psico-fisica.
C. Ravvisando nelle prese di posizione del ricorrente una domanda di rinnovo dell'autorizzazione al libero esercizio della professione, con risoluzione 7 agosto 1995 il DOS ha respinto la richiesta e dichiarato decaduta l'autorizzazione rilasciatagli nel 1951.
D. Contro questa decisione dipartimentale il dott. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Narrati i fatti, il ricorrente contesta in sostanza la legittimità delle restrizioni sancite dall'art. 60 LSan, ritenendole lesive della libertà di commercio e d'industria, della libertà individuale e del principio della parità di trattamento.
A suo avviso, il limite d'età e l'obbligo di sottoporsi ad un accertamento dell'idoneità psicofisica all'esercizio della professione da parte del medico cantonale sarebbe contrario al principio di proporzionalità. La restrizione sarebbe inoltre discriminatoria per rapporto ad altre categorie di liberi professionisti, che possono continuare ad esercitare senza limiti d'età.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il DOS, che contesta partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà semmai più avanti.
considerato, in diritto
Data la natura delle questioni poste a giudizio, può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Come tutte le libertà fondamentali, anche la libertà di commercio e di industria non è assoluta, ma può essere assoggettata a restrizioni. L'art. 31 cpv. 2 Cost. riserva ai Cantoni la facoltà di porre limitazioni all'esecizio di determinate attività, a condizione che non arrechino pregiudizio alla libertà di commercio e d'industria. Non sono consentite limitazioni dettate da ragioni di politica economica, ossia misure che intervengono nel gioco della libera concorrenza per favorire certi rami di attività lucrativa e per dirigere l'attività economica secondo un piano prestabilito. Sono per contro ammesse restrizioni giustificate da motivi di polizia o di politica sociale. Sono in particolare ammesse limitazioni intese a tutelare la collettività dai pericoli derivanti dall'attività di persone inesperte o prive di determinate qualifiche professionali.
Ai Cantoni è quindi consentito, in linea di principio, di subordinare l'esercizio di una professione al rilascio di un'autorizzazione, esigendo, ad esempio, il possesso di un diploma o di un certificato di capacità specifico oppure, ancora, prevedere ulteriori requisiti, sempreché le singole esigenze siano giustificate da motivi di polizia e non ledano i precetti costituzionali. Siffatte restrizioni devono fondarsi su una base legale, essere sorrette da un interesse pubblico preponderante e limitarsi, conformemente al principio della della proporzionalità, a quanto necessario per realizzare gli scopi d'interesse pubblico perseguiti (DTF 121 I 129 consid. 3b pag. 131/132, 119 Ia 348 consid. 2b pag. 354, 117 Ia 440 consid. 2 pag. 345; J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 2. ed., 369 seg.; R. Rhinow, in Commentaire de la Constitution fédérale, ad art. 31, no 165 ss; DTF 118 Ia 176).
Per ciò che concerne in particolare le professioni liberali, l'art. 33 cpv. 2 Cost. riserva espressamente ai Cantoni la facoltà di subordinare l'esercizio di tali professioni ad una prova di capacità. L'assoggettamento di queste professioni ad un certificato di capacità non è comunque l'unica restrizione di polizia atta a limitarne il libero esercizio. Oltre al certificato di capacità, i Cantoni possono infatti anche porre limitazioni riferite alla condotta, alla salute, alla solvibilità ed all'età (Aubert, op. cit., pag. 675 N 1890). Buone condizioni di salute e limiti massimi d'età possono giustificarsi per evitare che deficienze psichiche o fisiche del singolo professionista mettano in pericolo beni protetti della clientela (E. Grisel, op. cit., vol. II, N. 592, pag. 74).
Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato al possesso di un titolo di studio riconosciuto, di una buona reputazione e dei "requisiti psichici e fisici necessari all'esercizio della professione" (art. 56 cpv. 1 LSan).
Il possesso di quest'ultimi è documentato da un "certificato medico di idoneità". Sono comunque riservati ulteriori accertamenti da parte dell'autorità competente (art. 56 cpv. 4 lett. c LSan), che può giungere a revocare l'autorizzazione accordata se le condizioni previste per la sua concessione vengono a mancare (art. 59 cpv. 2 lett. a LSan).
L'assoggettamento dell'autorizzazione al libero esercizio della professione di medico a requisiti di idoneità psicofisica risponde all'esigenza di tutelare i pazienti da operatori sanitari che per motivi d'ordine valetudinario non sono in grado di dispensare cure adeguate.
La legge non indica quali siano i requisiti minimi di cui il medico deve necessariamente disporre sul piano delle attitudini psichiche e fisiche per essere ammesso al libero esercizio della professione. Il concetto di idoneità psicofisica è di natura indeterminata (DTF 97 I 545; Imboden Rhinow, Schweizerische Verwal-tungsrechtsprechung, V ed. N. 66 B II a). L'individuazione del suo contenuto precettizio è quindi rimessa all'apprezzamento dell'autorità, rispettivamente del medico chiamato a certificare l'adempimento del requisito posto dall'art. 56 cpv. 1 lett. c LSan. Nonostante la sua formulazione, il requisito è comunque da intendere nel senso di un semplice accertamento dell'inesistenza di infermità psichiche o fisiche tali da pregiudicare l'esercizio della professione (cfr. le analoghe disposizioni previste dalle leggi sanitarie di Zurigo, Berna, Vaud, Lucerna, San Gallo, Neuchatel; Honsell, Handbuch des Arztrechts, pag. 225; Thomas Wagner, Die Voraussetzungen der Zulassung zum Arztberuf und deren verfassungsrechtlichen Grundlage, pag. 58).
La restrizione in esame rispetta l'art. 31 Cost..
Considerata l'importanza del bene che intende tutelare, essa appare infatti sorretta da un interesse pubblico preponderante.
Nemmeno il ricorrente contesta invero che la salute dei pazienti sia da anteporre all'interesse del medico al libero esercizio della professione. La restrizione appare d'altro canto rispettosa del principio di adeguatezza. L'esigenza di documentare il possesso di questi requisiti mediante la produzione di un certificato di idoneità rilasciato da un medico liberamente scelto da chi richiede l'autorizzazione costituisce tutto sommato una restrizione ragionevolmente commisurata agli scopi d'interesse pubblico che la sorreggono ed idonea al conseguimento degli obbiettivi perseguiti.
Fino al compimento del settantesimo anno d'età l'adempimento del requisito posto dall'art. 56 cpv. 1 lett. c LSan è attestato dal certificato medico di idoneità prodotto al momento del rilascio dall'autorizzazione al libero esercizio. Prima di questa scadenza, l'autorità può soltanto promuovere accertamenti sull'effettiva persistenza del requisito, qualora dubiti che non sia più soddisfatto ed intenda revocare l'autorizzazione concessa (cfr. art. 56 cpv. 4 ultima frase e 59 cpv. 2 lett. a LSan).
Le limitazioni d'ordine temporale sancite dalla norma in esame resistono alla critica dell'insorgente.
Considerato il naturale, progressivo decadimento delle attitudini pisocofisiche dovuto all'invecchiamento, appare del tutto ragionevole verificare, a partire da una certa età, che il requisito dell'idoneità all'esercizio della professione posto dall'art. 56 cpv. 1 lett. c LSan continui ad essere soddisfatto.
Ora, il limite d'età scelto dal legislatore cantonale è senz'altro sostenibile. Esso corrisponde infatti ad un dato d'esperienza recepito in molti campi dell'economia e della pubblica amministrazione (cfr. in tal senso il limite fissato dall'art. 69 cpv. 2 LOG per il pensionamento obbligatorio dei giudici, quello posto dall'art. 7 cpv. 3 lett. b) OAC per il rinnovo della licenza di condurre veicoli a motore) e quello posto dall'art. 6 del regolamento sulla procedura di assunzione del personale dei medici ospedalieri del 17 luglio 1986 per ciò che concerne il pensionamento dei medici primari degli ospedali cantonali e supera di cinque anni il limite generale di pensionamento.
Resta quindi da esaminare se regga alla critica del ricorrente anche l'attribuzione al medico cantonale del compito di verificare se il titolare dell'autorizzazione giunta a scadenza sia ulteriormente idoneo all'esecizio della professione.
Per principio, il rinnovo di un'autorizzazione equivale al rilascio di una nuova autorizzazione. Devono quindi essere soddisfatte le stesse condizioni applicabili al rilascio dell'autorizzazione iniziale (cfr. Scolari,Commentario della LE, ad art. 47 N. 14).Per dimostrare di essere ulteriormente in possesso dei necessari requisiti psichici e fisici, gli operatori sanitari che chiedono il rinnovo dell'autorizzazione al libero esercizio scaduta per decorrenza dei limiti d'età non possono tuttavia limitarsi a produrre un certificato medico aggiornato che ne attesti l'idoneità . Per espressa disposizione di legge (cfr. art. 56 cpv. 4 lett. c e 60 LSan), la verifica dell'adempimento di questo requisito non è più in effetti delegata ad un medico liberamente scelto dal richiedente, ma è riservata al medico cantonale.
Benchè opinabile, nemmeno quest'esigenza supplementare limita in misura eccessiva la libertà di commercio e d'industria. Essa appare infatti giustificata dalla necessità di prevenire il rilascio di certificati di compiacenza da parte di colleghi. L'accertamento che il medico cantonale è chiamato a compiere per il rinnovo dell'autorizzazione al libero esercizio della professione non è d'altro canto diverso da quello che viene esperito in occasione del rilascio dell'autorizzazione iniziale. Anche l'accertamento prescritto dall'art. 60 LSan si limita infatti a verificare che il richiedente non sia affetto da malattie od infermità suscettibili di pregiudicare il corretto esercizio della professione e di esporre la salute dei pazienti a rischi inammissibili.
Il conferimento di tale incombenza al medico cantonale, anzichè ad un medico liberamente scelto dal richiedente appare del tutto sostenibile anche dal profilo della libertà personale del singolo operatore sanitario. Si tratta in effetti di una restrizione giustificata da quell'obbligo di collaborazione che viene comunemente riconosciuto in qualsiasi procedimento amministrativo (cfr. Honsell, op. et loc. cit.). Il richiedente non diventa d'altro canto paziente del medico cantonale.
Nella misura in cui lamenta una violazione del principio di proporzionalità e della libertà individuale, l'impugnativa va quindi respinta.
Il trattamento che l'art. 60 LSan riserva agli operatori sanitari non discrimina questa categoria di professionisti rispetto ad altre categorie professionali.
Il principio della parità di trattamento viene violato qualora un atto legislativo opera, tra fattispecie analoghe, distinzioni che non sono giustificate da motivi seri ed obiettivi, oppure quando sottopone ad un identico regime normativo situazioni che presentano tra di loro differenze importanti e tali da rendere necessario un trattamento diverso.
Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere identiche sotto ogni loro aspetto. Devono però essere simili per quel che attiene ai fatti rilevanti (DTF 117 Ia 97 consid. 3a e rinvii ivi citati; G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, ad art. 4, no 38; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, pag. 77, no 125;).
In concreto, le evidenti ed importanti differenze che intercorrono tra l'esercizio delle arti sanitarie cosidette maggiori e l'attività esplicata da altre categorie di professionisti giustificano ampiamente la distinzione censurata dal ricorrente.
Le responsabilità connesse all'esercizio dell'arte medica in particolare appaiono in effetti sensibilmente superiori a quelle insite nell'attività di altre categorie di liberi professionisti assoggettate al regime dell'autorizzazione. Basti al riguardo por mente alle conseguenze derivanti da una diagnosi errata o da una terapia inadeguata.
La contestata disposizione legale non genera pertanto disparità di trattamento alcuna, ma opera una distinzione giustificata dalle importanti differenze esistenti tra le professioni sanitarie e altre attività professionali.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza del ricorrente (art. 28 LPAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 31, 33 Cost.; 56, 59, 60, 101 LSan; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giudizio di fr. 800.- (ottocento) sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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