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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.474
Data decisione, Autorità: 29.01.1996, TRAM
Incarto n. 52.95.00474 DP 203/95 leo
Lugano 29 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 agosto 1995 di
rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 5 luglio 1995 del Consiglio di Stato (n. 3723) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 24 marzo 1995 del Municipio di __________ con la quale gli viene negato il rilascio della licenza edilizia per la sistemazione esterna e per la copertura del posteggio alle particelle no. __________, __________ e __________ RF di __________, comminata una sanzione pecuniaria di fr. 3'000.-- e addebitata una tassa d'esame di fr. 3'593.80;
viste le risposte:
24 agosto 1995 di __________;
30 agosto 1995 del Consiglio di Stato;
5 settembre 1995 del Municipio di __________;
13 settembre 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nell'ambito della costruzione della sua casa di abitazione sui mappali no. __________ e __________ RFD di __________ __________ ha posato una rete metallica di m 2 di altezza a confine con i mappali no. __________ e __________ RFD senza richiedere la preventiva autorizzazione al Municipio;
che con decisione 24 marzo 1995, al termine di una lunga e contrastata procedura autorizzativa, il Municipio di __________, dovendosi fra l'altro pronunciare sulla legittimità di una serie di opere realizzate abusivamente da __________, ha ordinato la demolizione della cinta limitatamente alla parte superante l'altezza massima di ml 1.50 prescritta dall'art. 23 NAPR di __________;
che con giudizio 5 luglio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento respingendo le censure contro di esso interposte dall'obbligato;
che in sostanza l'esecutivo cantonale ha ritenuto che l'ordine di ripristino fosse l'unica misura idonea al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico perseguito, a sapere il rispetto del principio della legalità;
che avverso la premessa pronuncia __________ é insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e, conseguentemente, il mantenimento della controversa opera di cinta;
che a detta dell'insorgente il provvedimento di ripristino risulterebbe sproporzionato non essendo ravvisabile alcuna lesione dell'interesse pubblico. Afferma che la rete metallica non pregiudica la visibilità e neppure risulta deturpante per il paesaggio, tant'è che anche il proprietario della confinante particella __________ RFD non si é opposto alla sua realizzazione. Lamenta infine una disparità di trattamento rispetto ad altri casi in cui sono state autorizzate recinzioni superanti l'altezza massima consentita dalle NAPR di ml 1.50;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il Dipartimento del territorio, che postulano la conferma del giudizio impugnato senza formulare osservazioni, il Municipio di __________, delle cui argomentazioni si dirà se del caso nei considerandi che seguono e il confinante __________ il quale si rimette al giudizio di questo tribunale;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43, 46 PAmm): il ricorso é dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere evaso sulla base degli atti senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm), in particolare senza procedere al sopralluogo sollecitato dall'insorgente: la situazione dei luoghi risulta infatti con sufficiente chiarezza dalla documentazione fotografica prodotta in causa;
che giusta l'art. 43 LE il Municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il caso in cui le differenze con le prescrizioni siano (a) minime e (b) senza importanza per l'interesse pubblico; in quest'ultimo caso il principio della proporzionalità risulterebbe infatti d'ostacolo alla demolizione;
che determinante ai fini della rinuncia all'adozione di un provvedimento di ripristino non è l'importanza dell'opera abusiva in quanto tale, ma l'importanza delle "differenze con le prescrizioni"; differenze che dal profilo oggettivo e dell'interesse pubblico devono essere qualitativamente e quantitativamente trascurabili;
che nel caso in esame il ricorrente ha eretto, senza la necessaria autorizzazione (art. 6 cpv. 1 lett. a cifra 4 RLE), a confine con le part. n. __________ e __________ RFD di __________, una rete metallica che supera di 50 cm (+ 33 %) su una lunghezza di oltre 20 m, l'altezza massima (m 1,50) prescritta dall'art. 23 NAPR;
che al di là dell'importanza dell'opera in sé, una differenza di simili proporzioni non può essere considerata "minima" ai sensi della succitata disposizione di legge: dal profilo quantitativo la discrepanza non è insignificante;
che, non trattandosi di un abuso commesso in buona fede per semplice negligenza, l'autorità è d'altro canto legittimata ad attribuire un peso accresciuto all'interesse pubblico afferente al ripristino di una situazione conforme al diritto (DTF 108 Ia 218 consid. 4b)
che, indipendentemente dall'importanza che può essere attribuita alla controversa difformità dal profilo dell'interesse pubblico, l'ordine di rettifica/demolizione va quindi confermato;
che il fatto che nella zona siano presenti altre opere di cinta di altezza superiore a m 1,50 non permette al ricorrente di invocare con successo il principio della parità di trattamento nell'illegalità;
che il principio della parità di trattamento prevale sul principio di legalità soltanto in casi eccezionali, in particolare, quando risulta dimostrata l'esistenza di una prassi illegale dalla quale l'autorità non intende scostarsi (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung V ed N. 71 B II e rimandi): condizione, questa, che in concreto non appare minimamente soddisfatta;
che così stando le cose il giudizio governativo deve essere senz'altro confermato e l'impugnativa respinta;
che spese e tasse di giustizia seguono la soccombenza;
visti gli art. 21, 47 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Tassa di giustizia e le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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