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Numero d'incarto:
52.1995.473
Data decisione, Autorità:
03.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00473
DP 202/95
cm
Lugano
3 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso del 18 agosto 1995 di
contro
la
decisione 3 agosto 1995 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi
e passaporti, in materia di insegne;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
ed in diritto:
A. Il
18 agosto 1995 i ricorrenti hanno inoltrato al Tribunale cantonale
amministrativo un ricorso contro la decisione 3 agosto 1995 del Dipartimento
delle istituzioni - ufficio permessi e passaporti;
B. Il
21 agosto 1995 questo Tribunale ha scritto ai ricorrenti quanto segue:
"In possesso del vostro
scritto citato a margine, vi comunichiamo che, conformemente alle norme
stabilite dell'art. 46 della Legge di procedura per le cause amministrative:
Il ricorso deve essere insinuato
per iscritto all'Autorità di ricorso in tante copie quante sono le parti più
una per il giudice, entro 15 giorni dall'intimazione, e, in assenza di questa,
dalla conoscenza della decisione impugnata. Sono riservati i termini previsti
da altre leggi.
Esso
deve contenere:
-
la
menzione della decisione querelata;
-
una
concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
-
una
breve motivazione;
-
le
conclusioni del ricorrente.
Al
ricorso devono essere allegati la decisione querelata ed ogni altro documento.
Richiamato l'art. 9 PAmm. vi
assegniamo un termine di 10 (dieci) giorni per presentare il ricorso nella
forma di legge, con l'avvertenza che scaduto infruttuosamente tale termine, lo
stesso sarà dichiarato irricevibile.”
C. Il
termine assegnato ai ricorrenti è scaduto infruttuosamente.
D. Malgrado
la comminatoria, nel caso concreto i ricorrenti non hanno redatto il ricorso
nelle forme di legge. Ne consegue che lo stesso deve essere dichiarato irricevibile.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 9, 28, 43, 48 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) è a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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