AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.472
Data decisione, Autorità: 02.10.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00472 DP 201/95 cm
Lugano 2 ottobre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo Petrini
statuendo sul ricorso 16 agosto 1995 di
rappr. da: st.leg. __________
contro
la decisione 31 luglio 1995(n. 118/95) con cui il Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza 20 maggio 1995 presentata dall'insorgente intesa ad ottenere una proroga dell'orario di chiusura fino alle ore 01.00 tutti i giorni;
vista la risposta 22 agosto 1995 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con istanza 20 maggio 1995, la manutenzione , titolare della patente d'esercizio pubblico relativa al "" a __________, ha presentato al Dipartimento delle istituzioni una richiesta tendente all'ottenimento di una deroga agli orari di chiusura fino alle ore 01.00;
che il Dipartimento delle istituzioni con risoluzione 31 luglio 1995 ha respinto l'istanza, preavvisata negativamente sia dal Municipio che dalla polizia cantonale di __________, ritenendo che non sussistessero necessità locali, turistiche e del traffico tali da giustificare una deroga d'orario;
che la __________ impugna ora la predetta risoluzione dipartimentale davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che a detta dell'insorgente la presenza nelle immediate vicinanze del suo locale di due discoteche di notevole richiamo quali l' "" e il "" giustificherebbe la sua richiesta di concessione di un prolungo d'orario fino alle ore 01.00;
che il Dipartimento delle istituzioni postula la conferma della decisione impugnata, riconfermando sostanzialmente gli argomenti ivi addotti;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 60 LEP e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 36 LEP:
"Gli esercizi pubblici non possono, di regola, essere aperti prima delle ore 6.00 e devono essere chiusi e sgomberati a mezzanotte al più tardi, ritenuto, per i datori di alloggio, l'obbligo di accogliere ospiti e la facoltà di servir loro cibi e bevande a qualsiasi ora. Il Dipartimento, sentito il Municipio interessato e tenuto conto delle esigenze locali e turistiche, d'ufficio o su richiesta, può stabilire o concedere deroghe d'orario per determinati periodi dell'anno.";
che le disposizioni sulla possibilità di concedere deroghe mirano ad attenuare il rigore di determinate norme, quando, in circostanze particolari, una loro rigida applicazione si riveli contraria all'interesse pubblico o pregiudichi eccessivamente l'interesse del privato senza che l'interesse pubblico lo giustifichi;
che la concessione di deroghe d'orario dipende in primo luogo dall'esistenza di particolari necessità locali o turistiche e non dalla situazione economica dell'esercente che, per sopperire alla mancanza di clientela durante l'orario di apertura, intende rivolgersi ad una potenziale clientela notturna;
che le "esigenze locali o turistiche" richieste dalla legge (art.36 LEP) devono comprovare oggettivamente l'opportunità che in una certa regione o in un certo comune si consenta la deroga di orario per uno o più esercizi pubblici (cfr. STA 6 febbraio 1987 in re B.);
che la questione a sapere se sussista una situazione eccezionale legittimante la concessione di una deroga è prevalentemente questione di diritto e può quindi essere esaminata liberamente da parte dell'autorità di ricorso;
che, per contro, nel caso in cui si ammetta l'esistenza di una situazione eccezionale, la questione volta a stabilire quali provvedimenti permettano di porvi rimedio é soprattutto rimessa al potere discrezionale dell'autorità decidente ed é quindi sindacabile unicamente sotto il profilo della violazione di diritto per abuso di potere;
che l'esercizio pubblico del ricorrente é ubicato a __________ (versante ) a poche centinaia di metri dalle discoteche "" e "__________";
che il comune di __________ è un agglomerato di medie-piccole dimensioni, conta circa 1000 abitanti (cfr. annuario ufficiale 95/96), e non si trova alla confluenza di importanti vie di comunicazioni;
che la zona in cui si trova l'esercizio dell'insorgente, a carattere prettamente industriale, non può nemmeno considerarsi a vocazione turistica, per cui un'esigenza di ristoro di questa natura dopo la mezzanotte non entra in considerazione;
che il semplice fatto di trovarsi vicino a due discoteche non é d'altro canto sufficiente per giusticare un'esigenza locale di ristorazione oltre il normale orario di chiusura;
che, nel caso concreto, con la deroga d'orario richiesta la ricorrente si ripropone non tanto di soddisfare particolari esigenze di ristorazione di carattere locale o turistico, quanto piuttosto di rendere economicamente più interessante la gestione del proprio esercizio, attirando verso il suo ristorante una maggiore clientela notturna;
che in tali circostanze si deve negare che la situazione della ricorrente rivesta carattere di eccezionalità;
che, pertanto, la conclusione alla quale é giunto il Dipartimento delle istituzioni non può che essere confermata, siccome immune da violazioni del diritto;
che spese e tassa di giudizio seguono la soccombenza;
Per questi motivi,
visti gli art. 36 e 60 LEP; 3, 18, 18, 28, 60 e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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