AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.471
Data decisione, Autorità: 21.12.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00471 DP 200/95 cm
Lugano 21 dicembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Monica Del Tredici
statuendo sul ricorso 16 agosto 1995 di
tutti rappr. da: __________
contro
la decisione 28 giugno 1995 del Consiglio di Stato (no. 3559), che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 25 gennaio 1995 del Municipio di __________ che ha negato loro il rilascio del permesso in sanatoria per la formazione di una tettoia al mappale no. __________ RFP di __________;
viste le risposte:
30 agosto 1995 del Dipartimento del territorio;
31 agosto 1995 del Consiglio di Stato;
12 settembre 1995 del Municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dal 1981 al 1989 il Municipio di __________ ha concesso a più riprese ai ricorrenti la licenza edilizia per eseguire interventi edificatori sulla part. no. __________ RFP di __________, ubicata fuori della zona edificabile, senza trasmettere gli atti alle autorità cantonali.
Segnatamente gli insorgenti dal 1981 ad oggi hanno eseguito:
la ricostruzione e l'ampliamento di un rustico;
la ricopertura del tetto di un secondo rustico;
la formazione di una tettoia tra i due rustici;
la costruzione di un pollaio;
la formazione di una serra provvisoria smontabile.
B. L'8 novembre 1994 il ricorrente __________, che nel frattempo aveva trasferito la propria residenza nei rustici di cui sopra, ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione in sanatoria per la formazione di una tettoia ad uso legnaia.
Il 25 gennaio seguente il Municipio, vista l'opposizione del Dipartimento del territorio a cui questa volta aveva trasmesso gli atti, ha negato il rilascio della licenza.
C. Con decisione 28 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione municipale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dai ricorrenti.
L'autorità di ricorso di prima istanza, ritenendo che la formazione della tettoia eccedesse i limiti posti dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT e non potesse essere autorizzata giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT non essendo soddisfatto il requisito dell'ubicazione vincolata, ne ha ordinato la demolizione.
Inoltre, costatato come tutte le opere eseguite sul mappale fossero state effettuate unicamente sulla base della licenza comunale e senza l'autorizzazione cantonale, ha ordinato ai ricorrenti di presentare al Municipio una domanda di costruzione in sanatoria.
D. I soccombenti impugnano ora la predetta risoluzione governativa davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza edilizia in sanatoria.
Riassunta la fattispecie, lamentano che il Consiglio di Stato avrebbe statuito sul ricorso senza effettuare un sopralluogo.
Evidenziano che l'edificazione di una tettoia risulta indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale del fondo. La legna, contrariamente a quanto ritenuto dall'esecutivo cantonale, non può essere ricoverata nelle attuali costruzioni, essendo tutt'ora adibite ad abitazione e a stalla.
Asseriscono di aver effettuato gli interventi per i quali il Consiglio di Stato ha ordinato loro di presentare una domanda edilizia in sanatoria, dopo averla regolarmente ottenuta dal Municipio. Invocano la protezione della buona fede e della fiducia che hanno riposto nell'autorità comunale.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene il Dipartimento del territorio, ribadendo la necessità dell'inoltro di una domanda edilizia a posteriori per quanto attiene agli interventi effettuati senza l'autorizzazione dipartimentale.
Il municipio di __________ evidenzia di aver negato la licenza edilizia per la formazione della tettoia a seguito dell'opposizione formulata dal Dipartimento del territorio.
considerato, in diritto
La censura secondo cui l'autorità cantonale avrebbe emanato il proprio giudizio senza effettuare un sopralluogo deve essere respinta. E' agli atti il verbale del sopralluogo tenutosi l'8 giugno 1994, al quale hanno presenziato il rappresentante degli insorgenti e lo stesso ricorrente __________.
Si tratta dunque di stabilire se la tettoia in discussione é stata edificata in contrasto con l'ordinamento edilizio materialmente applicabile.
Il requisito dell'ubicazione vincolata é soddisfatto se l'edificio o l'impianto, per la sua destinazione, può essere realizzato soltanto in un luogo ben preciso (ubicazione vincolata in senso positivo), oppure non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili in quanto non sono previste adeguate zone speciali per l'insediamento (ubicazione vincolata in senso negativo).
Il diritto cantonale può tuttavia permettere la rinnovazione, la trasformazione parziale o la ricostruzione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, in quanto compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
Tale facoltà é stata codificata dal legislatore ticinese negli art. 73-76 LALPT.
Secondo l'art. 75 LALPT, fuori delle zone edificabili, può essere eccezionalmente autorizzata la trasformazione parziale di edifici non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, qualora l'intervento risulti indispensabile per la continuazione dell'uso attuale, oltre che compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
Per beneficiare di un'eccezione fondata sull'art. 24 cpv. 2 LPT e della relativa legislazione cantonale di applicazione, l'intervento deve essere contenuto sia dal profilo qualitativo, sia da profilo quantitativo. Tale insomma da non alterare in modo significativo l'identità della costruzione originaria. Scopo delle facilitazioni rette dall'art. 24 cpv. 2 LPT é infatti soltanto quello di permettere la conservazione della sostanza edilizia esistente fuori della zona edificabile.
Interventi di maggiore entità ricadono invece sotto l'art. 24 cpv. 1 LPT (cfr. Commento alla LPT, ad art. 24 no. 29; Aemisegger, Leitfaden zum RPG pag. 95; DTF 110 Ib 143 cons. 3b).
4.1. Per quanto attiene all'ubicazione vincolata (art. 24 cpv. 1 lett. a LPT) é evidente che nulla giustifica il rilascio di un permesso per la costruzione, fuori della zona edificabile, di una tettoia adibita al ricovero della legna.
Non si vede infatti per quali motivi questo manufatto non possa essere realizzato in una zona edificabile ma debba essere necessariamente realizzato in loco.
E' ben vero che, considerato l'uso abitativo dei rustici, una legnaia attigua all'abitazione risulta essere più funzionale che posta altrove.
Tuttavia, per costante giurisprudenza, il requisito dell'ubicazione vincolata non é adempiuto quando la scelta del luogo fuori della zona edificabile é dettata unicamente da ragioni personali o di mero comodo (DTF 118 Ib 19 cons. 2b, 117 Ib 267 cons. 2; DTA 8 ottobre 1993 in re S; RDAT 1992 II N. 40 e riferimenti).
Per il medesimo motivo é ininfluente l'argomentazione degli insorgenti di non poter ricoverare la legna nelle esistenti costruzioni, in quanto sono adibite ad abitazione e a stalla.
Già per questo motivo l'autorizzazione deve essere negata , indipendentemente dalla questione a sapere se all'intervento non si oppongano interessi preponderanti (art. 24 cpv. 1 lett. b LPT).
4.2. L'autorizzazione richiesta va comunque rifiutata anche se l'intervento venisse considerato alla stregua di una trasformazione parziale ai sensi dell'art. 75 LALPT. L'edificazione di una tettoia ove riporre la legna non risulta infatti indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione dell'abitazione e della stalla.
Di per sé, anche il proprietario di un opera abusiva realizzata in mala fede può censurare l'adeguatezza del provvedimento di demolizione. Deve tuttavia sopportare che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse pubblico tendente al ripristino di una situazione conforme al diritto, e questo per evitare di incoraggiare abusi (DTF 108 Ia 218, cons. 4b).
In particolare si può prescindere dalla demolizione quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, oppure il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (DTF 111 Ib 221, cons. 6).
In concreto é evidente che i ricorrenti non hanno agito in buona fede. Non é infatti credibile che essi abbiano ritenuto di agire lecitamente costruendo, in zona non edificabile, una tettoia di ingenti dimensioni senza essere in possesso di alcuna autorizzazione.
In simili circostanze non si può imputare all'esecutivo cantonale di aver violato il principio della proporzionalità, ordinando la demolizione del manufatto edificato in malafede, senza valido titolo autorizzativo e in grave contrasto con il diritto materialmente applicabile.
Tra le condizioni formulate dalla giurisprudenza per l'applicazione del principio dell'affidamento figura infatti quella della competenza dell'autorità che rilascia le assicurazioni o, come nella fattispecie i permessi (DTF 108 Ib 385; 107 Ib 133; 103 Ia 113).
In concreto l'esecutivo comunale non era autorizzato a rilasciare la licenza edilizia per eseguire delle opere fuori dalla zona edificabile, motivo per cui tale licenza é nulla.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 24 LPT; 75 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.- sono poste a carico dei ricorrenti.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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