AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1995.470
Data decisione, Autorità: 27.11.1995, TRAM
Incarto n. 52.95.00470 DP 220/95 cm
Lugano 27 novembre 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 settembre 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 22 agosto 1995, no. __________, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 6 giugno 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la costruzione di una casa d'abitazione bifamiliare sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
13 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
13 settembre 1995 del Comune di __________;
20 settembre 1995 di __________ e __________;
27 settembre 1995 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 gennaio 1995 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una casa bifamiliare di località __________, su un fondo (part. no. __________ RF) confinante con la strada cantonale (via __________). L'accesso era previsto attraverso un fondo (part. n. __________ RF) in proprietà coattiva, destinato alla realizzazione di una strada.
Alla domanda si è opposto __________, proprietario di un fondo contermine (part. no. __________ RF), a sua volta comproprietario di quello in coattiva, denunciando la mancanza di un accesso sufficiente. Per superare l'opposizione, nelle more del procedimento di rilascio del permesso, __________ e __________ hanno ulteriormente chiesto al municipio, sotto forma di notifica, di autorizzarli a formare un accesso provvisorio direttamente dalla strada cantonale.
B. Raccolto il preavviso favorevole espresso dall'autorità cantonale sulla prima domanda di costruzione, il 6 giugno 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino qui ricorrente.
Ottenuto il preavviso favorevole dell'Ispettorato Stradale della sezione Strade del Dipartimento del territorio, con decisione del giorno successivo lo stesso municipio ha poi autorizzato anche la formazione dell'accesso provvisorio della strada cantonale.
C. Con giudizio 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza 6 giugno 1995, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dal vicino opponente.
In sostanza, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il fondo dedotto in edificazione fosse dotato di un accesso sufficiente già perché confinante con la strada cantonale. Un'ulteriore possibilità di accesso (pedonale) sarebbe inoltre data attraverso il fondo in proprietà coattiva dei fondi delle parti in lite.
D. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla licenza edilizia in contestazione.
Pur ribadendo la propria disponibilità alla realizzazione di un accesso veicolare attraverso il fondo in coattiva, l'insorgente ripropone e sviluppa le censure sollevate in prima istanza con riferimento al requisito dell'accesso.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed i resistenti __________, con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Data la natura delle questioni da risolvere, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
3.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. b) LPT, il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se il fondo è adeguatamente urbanizzato. Per essere considerato tale, il fondo deve, fra l'altro, disporre di un accesso sufficiente, ovvero commisurato alle condizioni di utilizzazione (art. 19 LPT).
Nel caso di insediamenti residenziali è per principio richiesto un accesso veicolare. Accessi pedonali sono ammessi soltanto in situazioni particolari, quando la situazione dei luoghi è tale da non permettere la costruzione di un raccordo carrozzabile con la rete viaria aperta alla pubblica circolazione (Zimmerlin, Baugesetz des Kt. Aargau, II ed., § 156 N 8 b e c).
Il requisito dell'accesso sufficiente è inoltre soddisfatto unicamente quando l'agibilità del fondo è garantita tanto dal profilo fattuale, quanto da quello giuridico (cfr. DFGP, Commento alla LPT, ad art. 19 N. 14).
3.2. In concreto, occorre anzitutto rilevare che il fondo in proprietà coattiva fra le parti in lite non costituisce un accesso sufficiente. Esso si presenta infatti come un terreno inedificato. La strada che dovrebbe esservi realizzata esiste unicamente allo stadio di progetto non ancora approvato. La procedura di rilascio del permesso non è ancora stata formalmente avviata. La possibilità di accedere a piedi al fondo dei resistenti passando attraverso questa proprietà in coattiva non risponde d'altro canto alle esigenze poste dagli art. 19 e 22 LPT in relazione alla prevista edificazione. Contrariamente a quanto sembra ritenere il Consiglio di Stato, un fondo situato in una zona residenziale di un comune come __________ può essere considerato edificabile soltanto se è dotato di accesso veicolare (cfr. Zimmerlin, Baugesetz des Kt Aargau, 2. ed., § 156 N. 8).
Da questo profilo, la licenza non può quindi essere confermata.
Stando alle precedenti istanze, il fondo risulterebbe dotato di accesso sufficiente già in considerazione del fatto che confina con la strada cantonale. A tal proposito il municipio si richiama anche all'accesso provvisorio autorizzato con decisione 7 giugno 1995.
La tesi non può essere condivisa.
Il fatto che il fondo dei resistenti confini direttamente con la strada cantonale non risponde ancora alle esigenze poste dagli art. 19 e 22 LPT in tema di accesso.
L'accesso (veicolare) alle strade pubbliche è in effetti dato soltanto nella misura in cui è stato autorizzato nei modi e nelle forme previste dalla LE (cfr. art. 47 cpv. 1 LStr; 6 cpv. 1 lett. a cifra 6 RLE). Ciò vale anche nel caso in cui la realizzazione dell'accesso non implichi alcuna opera edilizia.
Ora l'accesso dalla strada cantonale non è nemmeno stato concretamente progettato. Men che meno è stato autorizzato secondo la procedura prescritta dalla legislazione edilizia. Con decisione 7 giugno 1995 il municipio di __________ ha invero rilasciato (in modo irrito) una licenza per un accesso provvisorio. Tale accesso serve tuttavia solo per le esigenze di cantiere. Non soddisfa pertanto le esigenze poste dalla LPT in tema di accesso.
Ne discende che anche da questo profilo la licenza non può essere confermata.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 19, 22 LPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60,61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. di conseguenza sono annullate:
1.1. la decisione 22 agosto 1995 (no. 4317) del Consiglio di Stato;
1.2. la licenza edilizia 6 giugno 1995 rilasciata dal municipio di __________ per l'edificazione della part. No. __________ RF.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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